Allergeni ed etichettatura

Allergene non dichiarato in etichetta: richiamo e sanzioni

Allergene non dichiarato in etichetta: cause tipiche, quando scatta ritiro o richiamo, sanzioni del D.Lgs. 231/2017 e controlli preventivi da applicare.

Un allergene presente come ingrediente ma assente o non evidenziato in etichetta rende l’alimento non sicuro per i consumatori allergici. L’operatore deve bloccare il prodotto, avviare ritiro e, se serve, richiamo secondo l’art. 19 del Reg. CE 178/2002 e informare l’autorità. Le cause sono quasi sempre organizzative: cambi di ricetta, etichette scambiate, ingredienti composti non controllati.

Perché è un problema di sicurezza e non solo di etichetta

Il Reg. UE 1169/2011 impone di indicare le sostanze dell’Allegato II (art. 9, par. 1, lett. c) e, per i preimballati, di evidenziarle nell’elenco ingredienti con un carattere chiaramente distinto dagli altri (art. 21). Se l’elenco ingredienti manca, l’indicazione usa il termine “contiene” seguito dal nome della sostanza.

Per un consumatore allergico l’etichetta è l’unico strumento di scelta. Un allergene non dichiarato può quindi rendere il prodotto dannoso per un gruppo specifico di consumatori, e l’art. 14 del Reg. CE 178/2002 chiede di valutare la sicurezza tenendo conto delle informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese quelle in etichetta, e della sensibilità di categorie particolari. Per questo gli allergeni non dichiarati sono una causa ricorrente di notifiche nel sistema di allerta europeo RASFF.

Non tutti i difetti hanno lo stesso peso:

DifettoEsempioConseguenza tipica
Allergene ingrediente non dichiaratoSenape in una salsa non riportataProdotto non sicuro: ritiro e, se già venduto, richiamo
Allergene dichiarato ma non evidenziato”Latte” scritto nello stesso carattere degli altri ingredientiNon conformità di etichettatura; valutazione del rischio caso per caso
Allergene con denominazione generica”Frutta a guscio” invece del nome della specie (ad esempio nocciole)Non conformità; correzione dell’etichetta
Etichetta di un altro prodottoBiscotti al cioccolato nella confezione di quelli sempliciRischio elevato: blocco del lotto e richiamo
Etichetta in lingua errata o incompletaTraduzione che omette la soiaProdotto non conforme per quel mercato, spesso non sicuro

Le cause più frequenti

  1. Cambio di ricetta o di fornitore: un ingrediente composto cambia formulazione e la matrice allergeni non viene aggiornata.
  2. Scambio di imballaggi: rotoli di film o etichette del prodotto precedente rimasti sulla linea dopo il cambio formato.
  3. Ingredienti composti non esplosi: aromi, preparati, insaporitori o margarine che contengono latte, soia o glutine non riportati nella distinta base.
  4. Sostituzioni d’urgenza: mancanza di un ingrediente e uso di un sostituto con allergeni diversi.
  5. Errori grafici: nuova grafica approvata senza confronto con la ricetta, evidenziazione persa nel passaggio al file di stampa.
  6. Etichette stampate in negozio: bilance etichettatrici con anagrafiche vecchie per i preincartati e i prodotti preimballati per la vendita diretta.

Il contatto accidentale in produzione è un tema diverso: non è un ingrediente e si gestisce con prevenzione ed eventuale etichettatura precauzionale (PAL), che non può mai sostituire la dichiarazione di un ingrediente.

Cosa fare quando si scopre l’errore

  1. Bloccare subito il lotto ancora in azienda e identificare tutti i lotti potenzialmente coinvolti con la tracciabilità di lotto.
  2. Valutare il rischio: allergene presente come ingrediente in quantità rilevante o solo un difetto di forma?
  3. Se il prodotto non è più sotto il controllo dell’operatore e può essere non sicuro, avviare il ritiro e informare l’autorità competente, come chiede l’art. 19 del Reg. CE 178/2002.
  4. Se può essere già arrivato ai consumatori, predisporre l’avviso di richiamo con prodotto, marchio, lotto, data, allergene non dichiarato e istruzioni chiare; per gli allergeni l’avviso precisa che il rischio riguarda solo i consumatori allergici a quella sostanza.
  5. Correggere la causa e registrare l’evento con analisi delle cause.

Ruoli, tempi e moduli sono descritti nella procedura di ritiro e richiamo del prodotto. Il Ministero della Salute pubblica sul proprio portale gli avvisi di richiamo trasmessi tramite l’autorità sanitaria; se il prodotto è stato distribuito in altri Paesi l’autorità può attivare il RASFF.

Sanzioni

Il D.Lgs. 231/2017 prevede per la mancata indicazione degli allergeni sui preimballati una sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro (art. 5). La sanzione non si applica se l’operatore ha avviato le procedure di ritiro o richiamo dell’art. 19 del Reg. CE 178/2002 prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo.

Il messaggio è chiaro: chi scopre l’errore e agisce per primo è tutelato anche sul piano sanzionatorio. Restano possibili responsabilità diverse, anche penali, se un consumatore subisce un danno. Per lo sfuso e la ristorazione valgono le sanzioni dell’art. 23 dello stesso decreto.

Controlli preventivi che funzionano

ControlloQuandoEvidenza
Approvazione etichetta confrontata con ricetta e schede fornitoriA ogni nuova etichetta o modificaBozza firmata da chi controlla la ricetta
Gestione del cambio di ricetta del fornitoreAl ricevimento, confronto etichetta del lotto con scheda approvataScheda ricevimento con esito
Rimozione di etichette e film al cambio formatoA ogni cambio prodottoFirma sulla scheda di cambio formato
Controllo del primo pezzoAll’avvio di ogni lottoPrima confezione confrontata con la ricetta e allegata al registro
Aggiornamento anagrafiche della bilancia etichettatriceA ogni modifica di ricettaStampa di prova archiviata
Simulazione di richiamoPeriodicaRapporto con tempi e quantità ricostruite

La simulazione è descritta nella procedura di simulazione di richiamo: un richiamo per allergene è lo scenario più utile da provare, perché coinvolge etichette, lotti e comunicazione.

Esempio

Esempio: un laboratorio di gastronomia produce un pesto confezionato. Il fornitore del formaggio grattugiato propone un nuovo mix che contiene anche anacardi. L’addetto al ricevimento non confronta la scheda e il prodotto entra in produzione; l’etichetta del pesto dichiara latte ma non frutta a guscio.

Un cliente segnala la presenza di anacardi. Il laboratorio blocca i lotti in magazzino, ricostruisce dalla tracciabilità i lotti con il nuovo ingrediente e i negozi che li hanno ricevuti, avvisa l’ASL e prepara l’avviso di richiamo per i consumatori allergici alla frutta a guscio. Come azione preventiva introduce il confronto obbligatorio tra etichetta del lotto ricevuto e scheda approvata per tutti gli ingredienti composti.

Domande frequenti

Un allergene scritto ma non in grassetto obbliga al richiamo?

Non automaticamente. Il Reg. UE 1169/2011 chiede l’evidenziazione, quindi l’etichetta è non conforme e va corretta. Se l’allergene è comunque leggibile nell’elenco ingredienti, il rischio per il consumatore è diverso da quello di un allergene omesso. La decisione su ritiro o richiamo va presa con l’autorità competente, sulla base di una valutazione documentata.

Il negoziante deve agire se riceve un avviso di richiamo dal fornitore?

Sì. Il dettagliante deve togliere il prodotto dalla vendita, esporre l’avviso di richiamo se previsto e collaborare con fornitore e autorità trasmettendo le informazioni di rintracciabilità. Non può presumere che il produttore abbia già fatto tutto. Se ha ceduto il prodotto ad altre imprese, deve indicare quali.

Aggiungere un “può contenere” protegge dagli errori di etichetta?

No. La dicitura precauzionale riguarda solo la presenza accidentale da contaminazione crociata, valutata con l’analisi del rischio. Un allergene usato come ingrediente va sempre dichiarato nell’elenco ingredienti ed evidenziato. Usare il “può contenere” al posto della dichiarazione è a sua volta una non conformità.

Quanto tempo ha l’operatore per avviare il ritiro?

Il Reg. CE 178/2002 chiede di avviare il ritiro “immediatamente” quando l’operatore ritiene o ha motivo di ritenere che l’alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza. Non c’è un numero di ore fissato. Per gli allergeni conviene agire appena la presenza non dichiarata è confermata, anche perché l’avvio prima dell’accertamento esclude la sanzione dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2017.