Etichettatura degli allergeni: Regolamento UE 1169/2011
Requisiti di etichettatura degli allergeni nel Reg. UE 1169/2011: evidenziazione, elenco ingredienti, allergeni volontari, sanzioni e responsabilità.
Il Reg. UE 1169/2011 (FIC)
Il Regolamento (UE) 1169/2011 (c.d. FIC, Food Information to Consumers*) disciplina l’informazione sugli alimenti preimballati e non preimballati. Tra i suoi requisiti chiave, l’obbligo di dichiarare e evidenziare gli allergeni (Allegato II, vedi i 14 allergeni).
Evidenziazione nell’elenco ingredienti
Per i prodotti preimballati:
- l’allergene compare nell’elenco ingredienti con riferimento chiaro alla sostanza (es. “latte” non solo “caseina”, “uova” non solo “lisozima”);
- è evidenziato con tipografia che lo distingue dal resto: grassetto, corsivo, colore o sottolineato;
- la evidenziazione vale per ogni occorrenza dell’allergene nell’elenco.
Prodotti senza elenco ingredienti
Per prodotti senza elenco ingredienti (es. alcuni SFUSI preimballati), l’allergene va indicato con la dicitura “Contiene: …”.
Alimenti non preimballati (sfusi)
Per gli alimenti non preimballati (es. gastronomia, panetteria, ristorazione, mense), l’allergene va reso disponibile al consumatore con modalità che ne garantiscano la fruibilità: cartello, etichetta, supporto digitale, menù. In Italia l’applicazione del Reg. 1169/2011 (art. 44, comma 2) è chiarita dalla nota interpretativa del Ministero della Salute (DGISAN, Ufficio V) del 9 febbraio 2016 — spesso citata come “DM 9/2/2016”, sebbene tecnicamente sia una nota ministeriale e non un decreto formale.
Criteri chiave della nota:
- l’informazione deve essere scritta e disponibile prima dell’acquisto (menù, registri, cartelli o supporti equivalenti);
- app, QR-code o strumenti digitali non possono essere l’unico canale: servono anche modalità visibili a tutti;
- il personale deve conoscere gli allergeni contenuti e deve avere prevista e approvata per iscritto la documentazione;
- la responsabilità resta solidale dell’OSA.
Allergeni volontari (“può contenere”)
La dicitura “può contenere” o “prodotto in stabilimento che utilizza…” è volontaria, ma va usata in modo responsabile:
- solo se il rischio di cross-contaminazione è reale e non eliminabile (vedi cross-contaminazione);
- non come scudo generico per evitare responsabilità;
- un uso abuso svilisce l’informazione e limita le scelte dei consumatori allergici.
Allergie non nell’elenco dei 14
Le allergie al di fuori dei 14 allergeni obbligatori non vanno obbligatoriamente dichiarate, ma l’OSA è responsabile di non ingannare il consumatore e di gestire i rischi concreti.
Sanzioni
Le violazioni del 1169/2011 sono sanzionate in Italia con il D.Lgs. 231/2017 (e ss.mm.): importi significativi, escalation in caso di recidiva o pericolo. La responsabilità ricade sull’OSA e, per la ristorazione, su chi somministra.
Verifica dell’etichetta
L’OSA deve verificare la correttezza dell’etichetta a ogni modifica di ricetta, fornitore o formato. Un’etichetta obsoleta è non conforme anche se lo era in origine.
Casi particolari
- Oli raffinati: il olio di arachide/soia raffinato può essere esentato se il processo garantisce assenza di proteine (il non raffinato resta allergene);
- Additivi e coadiuvanti che contengono allergeni;
- Trazas da imballaggio (migrazione).
Errori frequenti
- Allergene presente ma non evidenziato;
- Elenco non aggiornato dopo cambio ricetta;
- “Può contenere” usato in modo abuso;
- Sfuso senza modalità di fruizione.
In sintesi
L’etichettatura degli allergeni del Reg. 1169/2011 impone dichiarazione e evidenziazione dei 14 allergeni, con modalità specifiche per preimballati, sfusi e ristorazione. Le diciture volontarie (“può contenere”) sono responsabili e non abusive. Le sanzioni sono significative e la responsabilità dell’OSA è puntuale.
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