🥜 Allergeni ed etichettatura

Etichettatura degli allergeni: Regolamento UE 1169/2011

Requisiti di etichettatura degli allergeni nel Reg. UE 1169/2011: evidenziazione, elenco ingredienti, allergeni volontari, sanzioni e responsabilità.

Il Reg. UE 1169/2011 (FIC)

Il Regolamento (UE) 1169/2011 (c.d. FIC, Food Information to Consumers*) disciplina l’informazione sugli alimenti preimballati e non preimballati. Tra i suoi requisiti chiave, l’obbligo di dichiarare e evidenziare gli allergeni (Allegato II, vedi i 14 allergeni).

Evidenziazione nell’elenco ingredienti

Per i prodotti preimballati:

  • l’allergene compare nell’elenco ingredienti con riferimento chiaro alla sostanza (es. “latte” non solo “caseina”, “uova” non solo “lisozima”);
  • è evidenziato con tipografia che lo distingue dal resto: grassetto, corsivo, colore o sottolineato;
  • la evidenziazione vale per ogni occorrenza dell’allergene nell’elenco.

Prodotti senza elenco ingredienti

Per prodotti senza elenco ingredienti (es. alcuni SFUSI preimballati), l’allergene va indicato con la dicitura “Contiene: …”.

Alimenti non preimballati (sfusi)

Per gli alimenti non preimballati (es. gastronomia, panetteria, ristorazione, mense), l’allergene va reso disponibile al consumatore con modalità che ne garantiscano la fruibilità: cartello, etichetta, supporto digitale, menù. In Italia l’applicazione del Reg. 1169/2011 (art. 44, comma 2) è chiarita dalla nota interpretativa del Ministero della Salute (DGISAN, Ufficio V) del 9 febbraio 2016 — spesso citata come “DM 9/2/2016”, sebbene tecnicamente sia una nota ministeriale e non un decreto formale.

Criteri chiave della nota:

  • l’informazione deve essere scritta e disponibile prima dell’acquisto (menù, registri, cartelli o supporti equivalenti);
  • app, QR-code o strumenti digitali non possono essere l’unico canale: servono anche modalità visibili a tutti;
  • il personale deve conoscere gli allergeni contenuti e deve avere prevista e approvata per iscritto la documentazione;
  • la responsabilità resta solidale dell’OSA.

Allergeni volontari (“può contenere”)

La dicitura “può contenere” o “prodotto in stabilimento che utilizza…” è volontaria, ma va usata in modo responsabile:

  • solo se il rischio di cross-contaminazione è reale e non eliminabile (vedi cross-contaminazione);
  • non come scudo generico per evitare responsabilità;
  • un uso abuso svilisce l’informazione e limita le scelte dei consumatori allergici.

Allergie non nell’elenco dei 14

Le allergie al di fuori dei 14 allergeni obbligatori non vanno obbligatoriamente dichiarate, ma l’OSA è responsabile di non ingannare il consumatore e di gestire i rischi concreti.

Sanzioni

Le violazioni del 1169/2011 sono sanzionate in Italia con il D.Lgs. 231/2017 (e ss.mm.): importi significativi, escalation in caso di recidiva o pericolo. La responsabilità ricade sull’OSA e, per la ristorazione, su chi somministra.

Verifica dell’etichetta

L’OSA deve verificare la correttezza dell’etichetta a ogni modifica di ricetta, fornitore o formato. Un’etichetta obsoleta è non conforme anche se lo era in origine.

Casi particolari

  • Oli raffinati: il olio di arachide/soia raffinato può essere esentato se il processo garantisce assenza di proteine (il non raffinato resta allergene);
  • Additivi e coadiuvanti che contengono allergeni;
  • Trazas da imballaggio (migrazione).

Errori frequenti

  • Allergene presente ma non evidenziato;
  • Elenco non aggiornato dopo cambio ricetta;
  • “Può contenere” usato in modo abuso;
  • Sfuso senza modalità di fruizione.

In sintesi

L’etichettatura degli allergeni del Reg. 1169/2011 impone dichiarazione e evidenziazione dei 14 allergeni, con modalità specifiche per preimballati, sfusi e ristorazione. Le diciture volontarie (“può contenere”) sono responsabili e non abusive. Le sanzioni sono significative e la responsabilità dell’OSA è puntuale.

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