Etichettatura allergeni: come evidenziarli in etichetta
Come si dichiarano gli allergeni sui preimballati secondo il Reg. UE 1169/2011: evidenziazione, dicitura contiene, esenzioni, tracce e controllo bozza.
Sugli alimenti preimballati gli allergeni dell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011 vanno indicati nell’elenco degli ingredienti con un carattere che li distingua dagli altri ingredienti, ad esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Se l’elenco ingredienti non c’è, si usa la parola “contiene” seguita dal nome dell’allergene.
Il quadro normativo per i preimballati
Il Reg. UE 1169/2011 definisce alimento preimballato l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita. Restano fuori gli alimenti imballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, che seguono le regole sullo sfuso.
Per i preimballati gli articoli da tenere presenti sono quattro:
| Articolo | Contenuto rilevante per gli allergeni |
|---|---|
| Art. 9, par. 1, lett. c) | Obbligo di indicare ogni ingrediente o coadiuvante tecnologico dell’Allegato II, o derivato, presente nel prodotto finito anche in forma alterata |
| Art. 13 e Allegato IV | Leggibilità: dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie |
| Art. 21 | Modalità: evidenziazione nell’elenco ingredienti, dicitura “contiene”, esenzione quando la denominazione richiama chiaramente l’allergene |
| Art. 36 | Informazioni volontarie, compresa la possibile presenza non intenzionale di allergeni |
L’inquadramento generale del regolamento, articolo per articolo, è nella pagina dedicata al Regolamento UE 1169/2011. Qui ci si concentra sulla dichiarazione degli allergeni in etichetta.
Come si evidenzia un allergene
L’articolo 21 stabilisce che la denominazione della sostanza o del prodotto dell’Allegato II sia “evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”. La scelta tra grassetto, maiuscolo o sfondo colorato è libera, purché la differenza sia netta e uniforme su tutta l’etichetta.
Regole pratiche che derivano dal testo:
- Si evidenzia il nome dell’allergene, non l’intero ingrediente composto. In “farina di frumento” basta il cereale; in “preparato per brodo (sale, sedano, carota)” si evidenzia il sedano dentro l’ingrediente composto.
- Il nome deve essere riconducibile a una voce dell’Allegato II. Un ingrediente con nome tecnico va accompagnato dal riferimento all’allergene: “caseinato di sodio (latte)”, “lisozima (uovo)”.
- Quando più ingredienti derivano dallo stesso allergene, il regolamento chiede di precisarlo per ciascun ingrediente interessato. Non basta un’unica menzione a fine elenco.
- Per i cereali e la frutta a guscio va indicata la specie: “frumento”, “orzo”, “nocciole”, non “cereali” o “frutta a guscio” in modo generico.
Un elenco del tipo “Allergeni: latte, uova” posto dopo gli ingredienti, senza evidenziazione all’interno dell’elenco, non soddisfa l’articolo 21. La Commissione ha chiarito questi aspetti in una comunicazione del 2017 sulle informazioni relative agli allergeni, utile come guida interpretativa.
Prodotti senza elenco ingredienti ed esenzioni
Alcuni alimenti sono dispensati dall’elenco ingredienti, ad esempio i prodotti composti da un solo ingrediente la cui denominazione coincide con l’ingrediente. In questi casi l’articolo 21 impone comunque la dicitura “contiene” seguita dal nome dell’allergene, se presente.
L’indicazione non è richiesta quando la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento all’allergene: un sacchetto di “nocciole sgusciate” o una bottiglia di “latte intero” non hanno bisogno di “contiene nocciole” o “contiene latte”. L’esenzione vale solo se il richiamo è chiaro per il consumatore medio. Una denominazione di fantasia o un nome tradizionale che non tutti collegano all’ingrediente, come un dolce tipico a base di mandorle, non basta.
Per le bevande con più dell’1,2% di alcol in volume l’elenco ingredienti non è obbligatorio, ma gli allergeni sì: per il vino la dicitura tipica è “contiene solfiti”. Nella pratica le cantine la riportano sempre, perché il contenuto di solfiti supera di norma la soglia di 10 mg/l espressa come SO2 totale.
Le tracce: dichiarazione precauzionale
Le diciture “può contenere tracce di” o “prodotto in uno stabilimento che utilizza” sono informazioni volontarie. L’articolo 36 richiede che le informazioni volontarie non inducano in errore, non siano ambigue né confuse e siano basate, se del caso, sui dati scientifici pertinenti. Lo stesso articolo prevede atti di esecuzione della Commissione sulla presenza eventuale e non intenzionale di allergeni.
La dichiarazione precauzionale non sostituisce le buone pratiche: si usa quando, dopo le misure di separazione e pulizia, resta un rischio reale e non eliminabile di cross-contact. Usarla su tutti i prodotti per prudenza riduce la scelta del consumatore allergico e svaluta l’avvertenza. Criteri e formulazioni sono discussi nella pagina sull’etichettatura precauzionale (PAL).
Procedura di controllo della bozza di etichetta
Esempio: un laboratorio di pasticceria che confeziona biscotti per la rivendita può controllare ogni nuova etichetta con questi passaggi.
- Ricostruire la ricetta completa, compresi gli ingredienti degli ingredienti (cioccolato, margarina, aromi, decorazioni), dalle schede tecniche dei fornitori.
- Confrontare ogni componente con le 14 voci dei 14 allergeni dell’Allegato II, compresi i coadiuvanti tecnologici.
- Scrivere l’elenco ingredienti in ordine decrescente di peso, con l’allergene evidenziato in ogni punto in cui compare.
- Verificare la leggibilità: carattere minimo, contrasto, nessuna parte coperta da piegature o sigilli.
- Decidere se serve una dichiarazione precauzionale sulla base della valutazione del rischio di cross-contact, non per abitudine.
- Far firmare la bozza a una seconda persona e archiviarla con la data e la versione della ricetta.
Prima di applicare la bozza al prodotto conviene confrontarla con l’etichetta effettivamente stampata, perché errori di impaginazione o rotoli di etichette della ricetta precedente sono cause frequenti di richiamo.
Esempio di elenco ingredienti corretto
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, burro (latte), gocce di cioccolato 15% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), uova, nocciole 5%, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio), sale. Può contenere altra frutta a guscio.
In questo esempio ogni allergene è evidenziato dove compare, il burro è ricondotto al latte e la lecitina alla soia. La frase finale è giustificata solo se la linea lavora davvero altra frutta a guscio e la pulizia non può escludere residui: va documentata nell’analisi del rischio.
Errori frequenti e sanzioni
Gli errori che più spesso portano a ritiri e richiami sono: allergene presente in un semilavorato e non riportato, etichetta di una ricetta precedente, evidenziazione assente in una delle ripetizioni, specie di frutta a guscio non indicata. La gestione dei casi in cui il prodotto è già sul mercato è trattata nella pagina su errori di etichettatura allergeni e richiami.
In Italia il D.Lgs. 231/2017 prevede per la mancata indicazione degli allergeni sui preimballati (art. 5, comma 1) la sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Il decreto esclude la sanzione se l’operatore ha avviato il ritiro o il richiamo secondo l’articolo 19 del Reg. CE 178/2002 prima dell’accertamento. L’autorità designata per l’applicazione è l’ICQRF, ferme restando le competenze degli altri organi di controllo.
Domande frequenti
Il grassetto è obbligatorio per gli allergeni?
No. Il Reg. UE 1169/2011 chiede un carattere chiaramente distinto e cita come esempi dimensioni, stile o colore di sfondo. Il grassetto è la soluzione più diffusa perché è semplice e leggibile, ma vanno bene anche il maiuscolo o uno sfondo colorato. Conta che la differenza sia evidente e applicata in modo coerente a ogni allergene dell’elenco.
Si può scrivere “Allergeni:” in fondo all’elenco ingredienti?
Un riepilogo finale può essere aggiunto come informazione in più, ma non sostituisce l’evidenziazione degli allergeni dentro l’elenco degli ingredienti richiesta dall’articolo 21. Un’etichetta con il solo riepilogo, senza allergeni evidenziati nell’elenco, non è conforme. Il riepilogo crea inoltre il rischio di incoerenze se la ricetta cambia e una delle due parti non viene aggiornata.
La dicitura “può contenere tracce” è obbligatoria?
No, è un’informazione volontaria. Il Reg. UE 1169/2011 non la impone, ma se la si usa deve rispettare l’articolo 36: non deve indurre in errore, non deve essere ambigua e va basata su una valutazione reale del rischio di contaminazione non intenzionale. Non può servire a coprire carenze di pulizia o di separazione che l’operatore è in grado di correggere.
Cosa cambia per gli alimenti venduti online?
Per la vendita a distanza l’articolo 14 del regolamento richiede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati, allergeni compresi, siano disponibili prima della conclusione dell’acquisto, sul sito o con altro mezzo appropriato, e anche al momento della consegna. La scheda prodotto online deve quindi riportare gli ingredienti con gli allergeni evidenziati, allineata all’etichetta fisica.