Regolamento UE 1169/2011: etichettatura degli alimenti
Reg. UE 1169/2011 articolo per articolo: indicazioni obbligatorie, leggibilità, allergeni, origine, sfuso (art. 44) e sanzioni del D.Lgs. 231/2017.
Il Regolamento (UE) 1169/2011, detto FIC (Food Information to Consumers), è la norma europea che stabilisce quali informazioni devono accompagnare ogni alimento destinato al consumatore finale: denominazione, ingredienti, allergeni, quantità, data, origine, dichiarazione nutrizionale. Vale per i prodotti preimballati, per lo sfuso e per la ristorazione; in Italia le sanzioni sono fissate dal D.Lgs. 231/2017.
Che cos’è e a chi si applica il Reg. UE 1169/2011
Il regolamento è stato adottato il 25 ottobre 2011 dal Parlamento europeo e dal Consiglio e si applica dal 13 dicembre 2014; l’obbligo di dichiarazione nutrizionale è scattato il 13 dicembre 2016. Ha sostituito la direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura e la direttiva 90/496/CEE sull’etichettatura nutrizionale, riunendo in un solo testo regole prima sparse.
Il campo di applicazione è ampio. L’articolo 1 lo estende a “tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività”, e l’articolo 2 definisce le collettività includendo ristoranti, mense, scuole, ospedali e attività di catering, anche su veicoli o banchi mobili. Per questo un bar o una mensa aziendale rientrano nel FIC tanto quanto un’industria che confeziona biscotti.
La responsabilità è fissata dall’articolo 8: risponde delle informazioni l’operatore “con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto” oppure, se questo non è stabilito nell’Unione, l’importatore. I distributori non possono fornire alimenti che sanno o presumono non conformi e non devono modificare le informazioni ricevute se ciò induce in errore il consumatore. Il testo ufficiale è consultabile su EUR-Lex, Regolamento (UE) 1169/2011.
Le indicazioni obbligatorie dell’articolo 9
L’articolo 9, paragrafo 1, elenca dodici indicazioni obbligatorie (lettere da a a l), che gli articoli successivi dettagliano. La tabella collega ciascuna al suo articolo di riferimento, utile quando si deve motivare una scelta di etichetta durante un controllo.
| Lett. | Indicazione obbligatoria | Articolo di dettaglio | Nota operativa |
|---|---|---|---|
| a | Denominazione dell’alimento | art. 17, All. VI | Denominazione legale, usuale o descrittiva; il marchio non la sostituisce |
| b | Elenco degli ingredienti | artt. 18-20, All. VII | Ordine di peso decrescente al momento della lavorazione |
| c | Allergeni (All. II) | art. 21 | Evidenziati nell’elenco ingredienti |
| d | Quantità di alcuni ingredienti (QUID) | art. 22, All. VIII | Quando l’ingrediente è nella denominazione o è messo in risalto |
| e | Quantità netta | art. 23, All. IX | Stesso campo visivo della denominazione |
| f | Termine minimo di conservazione o data di scadenza | art. 24, All. X | ”Da consumarsi entro” solo per alimenti molto deperibili |
| g | Condizioni di conservazione e d’uso | art. 25 | Anche dopo l’apertura, se necessario |
| h | Nome e indirizzo dell’operatore responsabile | art. 8 | Quello che commercializza il prodotto |
| i | Paese d’origine o luogo di provenienza | art. 26 | Obbligatorio nei casi previsti |
| j | Istruzioni per l’uso | art. 27 | Se in loro assenza l’uso sarebbe difficile |
| k | Titolo alcolometrico | art. 28 | Bevande con più dell’1,2% vol. |
| l | Dichiarazione nutrizionale | artt. 29-35, All. V | Con le esenzioni dell’Allegato V |
Il dettaglio sull’evidenziazione degli allergeni, comprese le diciture “contiene” e i casi pratici, è nella guida all’etichettatura degli allergeni secondo il Reg. 1169/2011, mentre l’elenco commentato delle sostanze dell’Allegato II è nella scheda sui 14 allergeni alimentari obbligatori.
Leggibilità e presentazione delle informazioni
L’articolo 13 introduce un criterio misurabile. Le indicazioni obbligatorie sulla confezione o sull’etichetta devono avere caratteri con altezza della x “pari o superiore a 1,2 mm”; per gli imballaggi la cui superficie maggiore è inferiore a 80 cm² il minimo scende a 0,9 mm. La altezza della x è l’altezza delle lettere minuscole senza aste (come la x, appunto), non quella delle maiuscole.
Lo stesso articolo chiede che denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico compaiano nello stesso campo visivo. Per le confezioni molto piccole l’articolo 16 alleggerisce gli obblighi: se la superficie maggiore è inferiore a 10 cm², in etichetta bastano denominazione, allergeni, quantità netta e data, mentre l’elenco ingredienti può essere fornito con altri mezzi o su richiesta del consumatore.
Le informazioni devono essere in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro di vendita: in Italia, in lingua italiana. Un’etichetta adesiva in italiano applicata su un prodotto importato è ammessa, purché non copra altre indicazioni obbligatorie.
Data di scadenza, origine e dichiarazione nutrizionale
Per la data, l’articolo 24 stabilisce che negli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, che dopo breve tempo possono costituire un pericolo immediato per la salute, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. La differenza ha conseguenze pratiche sulla vendita e sulla donazione ed è spiegata nella scheda sul termine minimo di conservazione (TMC).
L’origine (articolo 26) è obbligatoria quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore e, per le carni fresche, refrigerate o congelate di suini, ovini, caprini e volatili, secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013. Quando l’origine dichiarata del prodotto non coincide con quella del suo ingrediente primario, si applica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, in vigore dal 1° aprile 2020: va indicata anche l’origine dell’ingrediente primario o precisato che è diversa.
La dichiarazione nutrizionale (articolo 30) comprende valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espressi per 100 g o 100 ml. L’Allegato V elenca gli alimenti esentati, tra cui quelli forniti in piccole quantità direttamente dal fabbricante al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio: un’esenzione molto usata dai laboratori artigianali, da valutare caso per caso.
Alimenti non preimballati e ristorazione: l’articolo 44
Per gli alimenti venduti sfusi, imballati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, l’articolo 44 rende obbligatoria in ogni caso solo l’informazione sugli allergeni, lasciando agli Stati membri la regolazione delle altre indicazioni e delle modalità.
In Italia queste regole nazionali sono contenute nell’articolo 19 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, che disciplina cartello, elenco degli ingredienti e modalità di comunicazione degli allergeni. Le soluzioni ammesse in sala e al banco (menù, registro, cartello, supporti digitali) sono descritte nella guida sugli allergeni nella vendita sfusa e nella ristorazione.
Sanzioni in Italia: il D.Lgs. 231/2017
Il D.Lgs. 231/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018 e in vigore dopo novanta giorni, è la disciplina sanzionatoria del FIC. L’autorità designata è l’ICQRF, l’Ispettorato centrale repressione frodi, ferme restando le competenze degli altri organi di controllo. Alcuni importi previsti dal testo (D.Lgs. 231/2017 in Gazzetta Ufficiale):
| Violazione | Articolo D.Lgs. 231/2017 | Sanzione amministrativa |
|---|---|---|
| Mancata indicazione degli allergeni su preimballati | art. 5, c. 1 | da 5.000 a 40.000 euro |
| Mancanza di altre indicazioni obbligatorie su preimballati | art. 5, c. 2 | da 3.000 a 24.000 euro |
| Omessa informazione sugli allergeni su non preimballati e collettività | art. 23, c. 2 | da 3.000 a 24.000 euro |
| Allergeni comunicati con modalità difformi | art. 23, c. 3 | da 1.000 a 8.000 euro (da 500 a 4.000 se solo aspetti formali) |
| Violazione delle regole nazionali sui non preimballati (art. 19) | art. 23, c. 1 | da 1.000 a 8.000 euro |
Per la mancata indicazione degli allergeni sui preimballati la sanzione non si applica se l’operatore ha avviato il ritiro o il richiamo previsto dall’articolo 19 del Reg. CE 178/2002 prima dell’accertamento. Le sanzioni per l’igiene (HACCP) sono un capitolo distinto, regolato da altre norme.
Checklist di verifica di un’etichetta
Una verifica strutturata riduce gli errori più frequenti. Esempio di sequenza per un laboratorio che lancia un nuovo prodotto preimballato:
- Controllare che la denominazione sia quella legale o usuale e che il nome di fantasia non la sostituisca.
- Ricostruire l’elenco ingredienti dalla ricetta pesata, includendo gli ingredienti composti e gli additivi con la loro funzione.
- Incrociare ogni ingrediente con l’Allegato II e verificare l’evidenziazione grafica di ogni allergene, a ogni occorrenza.
- Calcolare il QUID per gli ingredienti citati nella denominazione o raffigurati in etichetta.
- Scegliere tra TMC e data di scadenza sulla base della deperibilità, coerentemente con il piano HACCP e con la procedura di etichettatura e gestione delle scadenze.
- Misurare l’altezza della x sulla bozza di stampa (1,2 mm o 0,9 mm) e controllare il campo visivo.
- Verificare origine, dichiarazione nutrizionale o motivo dell’esenzione, nome e indirizzo del responsabile.
- Archiviare bozza approvata, schede tecniche dei fornitori e calcoli, così da poterli esibire al controllo.
Esempio di errore tipico in ispezione: una pasticceria cambia fornitore di granella e il nuovo prodotto contiene tracce di arachidi, ma le etichette stampate restano quelle vecchie. L’errore non è nella stampa, è nella mancata revisione dell’etichetta quando cambia una scheda tecnica. Per le diciture volontarie “senza glutine” valgono invece le soglie del Reg. UE 828/2014.
Domande frequenti
Il Reg. 1169/2011 si applica anche a bar e ristoranti?
Sì. L’articolo 1 include gli alimenti forniti dalle collettività, e l’articolo 2 definisce collettività ristoranti, mense, scuole, ospedali e catering. Per gli alimenti non preimballati, però, l’obbligo europeo riguarda solo gli allergeni; le altre informazioni e le modalità sono stabilite in Italia dall’articolo 19 del D.Lgs. 231/2017, con sanzioni previste dall’articolo 23 dello stesso decreto.
Qual è la dimensione minima dei caratteri in etichetta?
L’articolo 13 fissa un’altezza della x pari o superiore a 1,2 mm per le indicazioni obbligatorie. Se la superficie maggiore della confezione è inferiore a 80 cm², il minimo è 0,9 mm. Sotto i 10 cm² l’articolo 16 riduce le indicazioni obbligatorie in etichetta a denominazione, allergeni, quantità netta e data, mentre gli ingredienti possono essere forniti in altro modo.
Chi è responsabile se l’etichetta è sbagliata?
Secondo l’articolo 8 risponde l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, oppure l’importatore se il responsabile non è stabilito nell’Unione. Anche il distributore ha obblighi: non può vendere alimenti che sa o presume non conformi e non può modificare le informazioni in modo da indurre in errore il consumatore.
La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per i prodotti artigianali?
Di norma sì per i preimballati, ma l’Allegato V esenta gli alimenti forniti direttamente dal fabbricante, in piccole quantità, al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che li vendono direttamente al consumatore. L’applicabilità dell’esenzione va valutata sul caso concreto: volumi, canali di vendita e distanza dal punto vendita.