Normativa HACCP

Reg. CE 854/2004 abrogato: cosa lo sostituisce e dove

Il Reg. CE 854/2004 è abrogato dal 14/12/2019: cosa regolava, quali norme lo sostituiscono (2017/625, 2019/624, 2019/627) e dove trovare ogni tema oggi.

Il Regolamento (CE) 854/2004 non è più in vigore: è stato abrogato dal Reg. (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019. Regolava i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale; oggi quelle regole si trovano nel 2017/625, nel Reg. delegato 2019/624 e nel Reg. di esecuzione 2019/627. Chi lo cita come vigente sbaglia.

Che cosa regolava il Reg. 854/2004

Il Regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 era il terzo pilastro del pacchetto igiene, applicato dal 1° gennaio 2006 insieme al 852/2004 e al 853/2004. La divisione dei compiti era netta: il 852 fissava l’igiene generale per tutti gli operatori, il Reg. 853/2004 aggiungeva requisiti specifici per chi lavora prodotti di origine animale, e il 854 diceva alle autorità competenti come verificare il rispetto di quei requisiti.

Era quindi una norma rivolta in primo luogo alle autorità, non alle imprese. Disciplinava il riconoscimento degli stabilimenti, gli audit sulle buone prassi igieniche e sulle procedure HACCP, e soprattutto i compiti del veterinario ufficiale nei macelli. Gli allegati erano organizzati per filiera: carni fresche (Allegato I), molluschi bivalvi vivi (Allegato II), prodotti della pesca (Allegato III), latte crudo e prodotti lattiero-caseari (Allegato IV). Il testo storico è ancora consultabile su EUR-Lex, dove è indicato come non più in vigore.

Accanto al 854 operava il Reg. (CE) 882/2004, che fissava le regole generali dei controlli ufficiali su alimenti e mangimi. I due regolamenti si sovrapponevano in parte, e questa frammentazione è uno dei motivi della riforma.

Quando e da cosa è stato sostituito

Il Reg. (UE) 2017/625, all’art. 146, abroga il Reg. 854/2004 e il Reg. 882/2004 a decorrere dal 14 dicembre 2019, data dalla quale il nuovo regolamento si applica in via generale (art. 167). Lo stesso art. 146 stabilisce che i riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al 2017/625 e vanno letti secondo la tavola di concordanza dell’Allegato V.

Il 2017/625 è un regolamento quadro: per i prodotti di origine animale l’art. 18 ne fissa i principi e delega alla Commissione la definizione dei dettagli. Le regole operative del vecchio 854 sono state così redistribuite su tre livelli:

  1. Reg. (UE) 2017/625: principi generali, autorità competenti, metodi, frequenza basata sul rischio, misure in caso di non conformità (scheda dedicata).
  2. Reg. delegato (UE) 2019/624: norme specifiche sui controlli ufficiali nella produzione di carni e sulle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, comprese alcune deroghe (EUR-Lex).
  3. Reg. di esecuzione (UE) 2019/627: modalità pratiche uniformi dei controlli su tutti i prodotti di origine animale, dagli audit alla bollatura sanitaria, fino a pesca, molluschi e latte (scheda dedicata).

Dove si trova oggi ogni tema del vecchio 854

La tabella è una guida di orientamento: per la corrispondenza puntuale articolo per articolo fa fede l’Allegato V del 2017/625 e il testo consolidato degli atti di esecuzione.

Tema nel Reg. 854/2004Dove si trova oggiNote pratiche
Principi generali dei controlli, autorità competentiReg. 2017/625 (Titolo II) e, in Italia, D.Lgs. 27/2021Frequenza basata sul rischio, controlli di regola senza preavviso
Riconoscimento degli stabilimentiReg. 2017/625 e Reg. 853/2004 art. 4La procedura nazionale segue le indicazioni ministeriali e regionali
Audit su GHP e HACCPReg. 2019/627 (audit) e art. 14 Reg. 2017/625Verifica del sistema di autocontrollo dello stabilimento
Compiti del veterinario ufficiale al macelloReg. 2019/627 e Reg. 2019/624Informazioni sulla catena alimentare, ante e post mortem, benessere
Ispezione ante mortem e post mortemReg. 2019/627Ispezione prevalentemente visiva, con esami supplementari basati sul rischio
Bollatura sanitariaReg. 2019/627, in collegamento con art. 5 Reg. 853/2004Requisiti tecnici del bollo e procedure
Personale del macello che assiste i controlliReg. 2019/624Possibile solo alle condizioni fissate
Molluschi bivalvi: classificazione delle zoneReg. 2019/627 e Reg. 2019/624Classificazione, monitoraggio, decisioni dopo il monitoraggio
Prodotti della pescaReg. 2019/627Requisiti specifici e frequenza minima uniforme
Latte crudo e prodotti lattiero-caseariReg. 2019/627Controlli e frequenza minima
Ricerca di TrichinellaReg. di esecuzione 2015/1375 (norma autonoma)Si veda anche la scheda sul Reg. 2075/2005, oggi a sua volta sostituito

Che cosa è rimasto uguale e cosa è cambiato

La sostanza del sistema veterinario non è stata smontata. Il veterinario ufficiale resta la figura centrale nei macelli, le carni idonee continuano a ricevere la bollatura sanitaria, le zone di produzione dei molluschi continuano a essere classificate in base alla contaminazione e monitorate.

Sono cambiate soprattutto tre cose:

  • la base giuridica è unica: lo stesso regolamento quadro regola i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere animale, sottoprodotti e altri settori, invece di due atti paralleli (882 e 854);
  • le regole tecniche sono passate in atti della Commissione (delegati e di esecuzione), più facili da aggiornare rispetto a un regolamento del Parlamento e del Consiglio;
  • il principio della frequenza basata sul rischio è formulato in modo generale e vale per tutti i settori, con l’affidabilità degli autocontrolli dell’operatore tra i criteri esplicitamente considerati.

Per l’operatore che lavora prodotti di origine animale, gli obblighi sostanziali non vengono dal 854 ma dal Reg. 853/2004, ancora vigente con le sue modifiche. Il cambio di cornice riguarda soprattutto il modo in cui l’autorità organizza e documenta il controllo. Per lo stabilimento la differenza si vede nei verbali e nelle relazioni di audit, che oggi richiamano gli articoli del 2017/625 e del 2019/627 al posto di quelli del 854, e nella programmazione delle visite, che segue la categorizzazione del rischio.

Errori tipici nei documenti aziendali

Molti manuali di autocontrollo, scritti tra il 2006 e il 2019, citano ancora il 854/2004 tra le norme di riferimento. Non è una violazione in sé, ma è un segnale di documentazione non aggiornata che un ispettore nota subito. Gli errori più frequenti:

  1. Indicare il 854/2004 come norma vigente nella sezione “riferimenti normativi” del manuale. Correzione: sostituirlo con Reg. 2017/625, Reg. 2019/624 e Reg. 2019/627, con la data di applicazione.
  2. Citare il Reg. 882/2004 come base dei controlli ASL. Correzione: anche il 882 è abrogato dal 14 dicembre 2019; il riferimento è il 2017/625 e, in Italia, il D.Lgs. 27/2021.
  3. Considerare abrogato il Reg. 2074/2005. Il Reg. 2074/2005 esiste ancora, ma è stato modificato dal 2019/627 per quanto riguarda i controlli ufficiali: va letto nella versione consolidata.
  4. Attribuire al 854 obblighi dell’operatore (ad esempio la tenuta delle registrazioni HACCP). Quegli obblighi derivano dall’art. 5 del Reg. 852/2004.

Esempio: un salumificio che aggiorna il manuale dopo una visita ispettiva può sostituire la riga “Reg. CE 854/2004 – controlli ufficiali sui prodotti di origine animale” con “Reg. UE 2017/625, Reg. delegato UE 2019/624 e Reg. di esecuzione UE 2019/627 – controlli ufficiali (in sostituzione del Reg. CE 854/2004 dal 14/12/2019)”. La guida alla redazione del manuale HACCP spiega dove collocare la sezione dei riferimenti normativi.

Perché conoscerlo ancora

Il 854/2004 resta utile per due motivi. Il primo è storico e interpretativo: molte prassi dei servizi veterinari, linee guida regionali e sentenze sono nate sotto il suo regime e vi fanno riferimento. Il secondo è pratico: leggere la tavola di concordanza permette di tradurre un vecchio riferimento nella norma oggi applicabile. Per sapere chi svolge materialmente i controlli in Italia si veda la pagina su chi controlla l’HACCP.

Anche la normativa italiana porta i segni del vecchio regime. Il D.Lgs. 193/2007, scritto nel 2007, individuava le autorità competenti proprio per l’applicazione dei Regolamenti 852, 853, 854 e 882 del 2004; quei richiami oggi si leggono come riferimenti al 2017/625, mentre la designazione aggiornata delle autorità è nel D.Lgs. 27/2021. Chi consulta circolari regionali o ministeriali anteriori al 2019 deve fare la stessa operazione di traduzione: il contenuto tecnico è spesso ancora valido, la base giuridica citata no.

Domande frequenti

Il Regolamento CE 854/2004 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall’art. 146 del Reg. (UE) 2017/625 a decorrere dal 14 dicembre 2019. I riferimenti al 854 contenuti in altre norme si intendono fatti al 2017/625. Le regole operative sui controlli dei prodotti di origine animale si trovano oggi nel Reg. delegato 2019/624 e nel Reg. di esecuzione 2019/627.

Il pacchetto igiene esiste ancora senza il 854?

Sì. Il 852/2004 e il 853/2004, che contengono gli obblighi degli operatori, sono vigenti con le loro modifiche. Il pezzo dedicato ai controlli è stato sostituito dal Reg. 2017/625 e dai suoi atti delegati e di esecuzione. Nel linguaggio corrente si continua a parlare di pacchetto igiene, ma il terzo elemento oggi è il sistema dei controlli ufficiali del 2017/625.

Devo modificare il manuale HACCP se cita il 854/2004?

È consigliabile. Il riferimento non genera da solo una sanzione, ma indica che il manuale non è stato aggiornato e può portare l’ispettore a verificare più a fondo. Basta sostituire il riferimento con Reg. 2017/625, 2019/624 e 2019/627, controllando che anche il Reg. 882/2004 non compaia più come norma vigente.

Il bollo sanitario sulle carni è cambiato con l’abrogazione del 854?

La bollatura sanitaria è rimasta: le carni giudicate idonee dopo l’ispezione post mortem continuano a riceverla. È cambiata la fonte delle regole tecniche, che oggi si trovano nel Reg. di esecuzione 2019/627, in collegamento con l’art. 5 del Reg. 853/2004. In Italia, immettere sul mercato carni prive del bollo prescritto è sanzionato dall’art. 6, comma 10, del D.Lgs. 193/2007.