Reg. CE 2075/2005 Trichine: abrogato, oggi Reg. UE 2015/1375
Il Reg. CE 2075/2005 sulle Trichine è abrogato: oggi vale il Reg. UE 2015/1375. Specie da esaminare, metodi, congelamento, deroghe e obblighi degli OSA.
Il Regolamento (CE) 2075/2005 sui controlli ufficiali per la presenza di Trichine nelle carni non è più in vigore: è stato abrogato e codificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, datato 10 agosto 2015. Oggi è quest’ultimo, nella versione consolidata con le modifiche fino al 2025, a stabilire quali carcasse esaminare, con quali metodi e con quali deroghe.
Dal Reg. 2075/2005 al Reg. 2015/1375
Il 2075/2005 era stato adottato il 5 dicembre 2005 insieme agli altri atti di attuazione del pacchetto igiene e si applicava dal 2006. Introduceva l’esame sistematico delle carcasse di specie sensibili, privilegiando i metodi di digestione artificiale, e regole per il riconoscimento di allevamenti a basso rischio. Nel corso degli anni è stato modificato più volte, tra l’altro dal Reg. (UE) 1109/2011 sui metodi di individuazione e da una revisione del 2014 che ha rivisto l’approccio basato sul rischio.
Con tante modifiche stratificate, la Commissione ha scelto la codificazione: il Reg. (UE) 2015/1375 riunisce in un testo unico le regole del 2075/2005 e delle sue modifiche, e abroga il vecchio regolamento. Una codificazione non introduce una disciplina nuova, ma da quel momento ogni riferimento al 2075/2005 va letto come riferimento al 2015/1375.
| Aspetto | Reg. (CE) 2075/2005 | Reg. di esecuzione (UE) 2015/1375 |
|---|---|---|
| Stato | Abrogato | Vigente, versione consolidata |
| Natura | Atto originario modificato più volte | Testo codificato con le modifiche fino al 2015, poi aggiornato |
| Quadro dei controlli | Reg. 854/2004 e 882/2004 | Oggi collegato al Reg. UE 2017/625 |
| Modifiche recenti | — | Reg. (UE) 2023/2156 (relazioni sulle deroghe), Reg. (UE) 2025/506 (metodo di riferimento e metodo equivalente) |
Il quadro dei controlli è cambiato anche intorno: il Reg. 854/2004, a cui il 2075/2005 faceva riferimento, è stato sostituito dal Reg. UE 2017/625 e, per le modalità pratiche dell’ispezione delle carni, dal Reg. UE 2019/627.
Che cosa prevede oggi il Reg. 2015/1375
Il regolamento è diviso in capi dedicati agli obblighi delle autorità competenti, agli obblighi degli operatori, alle importazioni e alle disposizioni finali, con allegati tecnici:
| Allegato | Contenuto |
|---|---|
| I | Metodi di rilevazione: metodo di riferimento e metodi equivalenti |
| II | Trattamenti di congelamento |
| III | Esame di animali diversi dai suini |
| IV | Riconoscimento ufficiale di aziende o compartimenti con condizioni di stabulazione controllata |
La regola di base è il campionamento sistematico, nei macelli, delle carcasse di suini domestici come parte dell’ispezione post mortem. Sono soggette a esame anche le carcasse di solipedi, cinghiali e di altre specie d’allevamento o selvatiche sensibili alla Trichinella. Le carni non possono essere immesse sul mercato senza esito negativo, salvo le alternative previste (trattamento di congelamento per le carni suine, o le deroghe per gli allevamenti riconosciuti).
Il metodo di riferimento è la digestione artificiale di campioni aggregati con agitatore magnetico: porzioni di muscolo prelevate dai siti di elezione di più carcasse vengono digerite insieme e il sedimento è esaminato al microscopio. Se il campione aggregato è positivo, si risale alle singole carcasse con nuovi esami. Il Reg. (UE) 2025/506 ha aggiornato le disposizioni sul metodo di riferimento e ha autorizzato un nuovo metodo equivalente per le carni di suino domestico.
Prelievo e organizzazione al macello
L’Allegato I indica, per ciascuna specie, i siti di elezione da cui prelevare il muscolo e la quantità minima di campione: per il suino domestico si usano di norma i pilastri del diaframma, per i solipedi la lingua o i masseteri, per il cinghiale muscoli come quelli dell’arto anteriore, la lingua o il diaframma. Le quantità crescono quando il sito preferito non è disponibile o quando la specie è considerata a rischio più alto.
Per il macello questo significa una procedura scritta che leghi ogni campione alla carcassa di origine, un tempo massimo tra prelievo ed esito e un’area in cui le carcasse attendono il risultato. Se un campione aggregato risulta positivo, le carcasse del gruppo restano bloccate fino all’individuazione di quella infestata, che viene esclusa dal consumo umano. Il laboratorio deve essere designato dall’autorità competente e partecipare ai controlli di qualità previsti.
Deroghe, stabulazione controllata e congelamento
Il regolamento segue un approccio basato sul rischio. Gli allevamenti o i compartimenti che applicano condizioni di stabulazione controllata (edifici chiusi, mangimi controllati, gestione dei roditori, nessun accesso all’esterno) possono essere riconosciuti ufficialmente secondo l’Allegato IV. Per i suini provenienti da queste aziende l’esame sistematico al macello può non essere richiesto, ferma restando la sorveglianza prevista. Il Reg. (UE) 2023/2156 ha aggiunto obblighi di relazione per gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe.
L’Allegato II disciplina il congelamento come alternativa all’esame per le carni suine: combinazioni di temperatura, durata e spessore del pezzo validate per inattivare le larve. Non è un’alternativa generale per la selvaggina: alcune specie di Trichinella presenti negli animali selvatici resistono al freddo, ed è per questo che per cinghiale e altri selvatici si fa affidamento sull’esame.
Chi è coinvolto e quali obblighi pratici
Il regolamento è rivolto soprattutto alle autorità competenti, ma ha conseguenze dirette per gli operatori.
- Il macello e il centro di lavorazione della selvaggina devono garantire il prelievo, la tracciabilità tra campione e carcassa e la custodia delle carni fino all’esito.
- Gli allevatori che chiedono il riconoscimento della stabulazione controllata devono documentare biosicurezza, mangimi e controllo dei roditori.
- Le macellerie, i laboratori di salumi e la ristorazione che acquistano carni suine, equine o di cinghiale devono verificare che provengano da stabilimenti riconosciuti e che le carni siano state esaminate o trattate.
- Chi trasforma carne di cinghiale in prodotti crudi stagionati deve considerare che salagione e stagionatura ordinarie non garantiscono l’inattivazione delle larve.
Esempio: una macelleria che riceve mezzene di cinghiale cacciato inserisce nella procedura di ricevimento merci il controllo del bollo e dei documenti che attestano l’esito dell’esame Trichinella; se il documento manca, il lotto resta bloccato.
La caccia per autoconsumo privato è esclusa dal Reg. CE 853/2004, ma le Regioni e le ASL organizzano di norma la raccolta di campioni dai cacciatori, spesso tramite gli Istituti zooprofilattici. Le modalità variano sul territorio e vanno verificate presso il servizio veterinario locale.
Collegamento con il piano HACCP
Per l’operatore a valle del macello la Trichinella è un pericolo biologico gestito con la qualifica dei fornitori e, per i prodotti cotti, con la cottura al cuore. La pagina sulla Trichinella descrive il parassita, le fonti di infestazione e le misure di cottura; nella macelleria il controllo si concentra su documenti, etichette e tracciabilità per lotto.
Un errore frequente in sede di controllo è il manuale che cita ancora il “Reg. 2075/2005” come norma vigente o che indica il congelamento domestico come misura sicura per la carne di cinghiale: entrambe le affermazioni vanno corrette.
Fonti
Domande frequenti
Il Reg. 2075/2005 è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, che ne ha codificato il contenuto insieme alle modifiche successive. Nei documenti di autocontrollo e nei capitolati si cita il Reg. 2015/1375 nella versione consolidata, aggiornata da ultimo nel 2025 per i metodi di rilevazione.
Quali carni devono essere esaminate per la Trichinella?
Le carcasse di suini domestici, solipedi come il cavallo, cinghiali e altre specie d’allevamento o selvatiche sensibili all’infestazione. Per i suini provenienti da aziende ufficialmente riconosciute con stabulazione controllata possono valere deroghe, e per le carni suine il congelamento validato secondo l’Allegato II può sostituire l’esame.
Il congelamento rende sicura la carne di cinghiale?
Non si può contare sul congelamento per la selvaggina: alcune specie di Trichinella diffuse negli animali selvatici resistono alle basse temperature. I trattamenti di congelamento del regolamento sono pensati per le carni suine. Per il cinghiale contano l’esame ufficiale con esito negativo e, per i piatti cotti, una cottura completa al cuore.
Che differenza c’è tra il Reg. 2015/1375 e il Reg. 2019/627?
Il Reg. 2019/627 stabilisce le modalità pratiche generali dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, comprese le ispezioni ante e post mortem. Il Reg. 2015/1375 è specifico per la Trichinella: definisce campionamento, metodi di laboratorio, deroghe e trattamenti. I due atti si applicano insieme al macello.