Normativa HACCP

Allegato I Reg. 852/2004: obblighi della produzione primaria

Allegato I del Reg. 852/2004 punto per punto: chi rientra nella produzione primaria, obblighi igienici, registri per allevatori e coltivatori, allergeni.

L’Allegato I del Reg. CE 852/2004 fissa i requisiti di igiene per la produzione primaria: coltivazione, allevamento, mungitura, pesca, caccia e raccolta, con le operazioni associate. Non impone il piano HACCP dell’art. 5, ma obblighi di prevenzione delle contaminazioni, pulizia, uso corretto di farmaci e fitofarmaci e tenuta di registrazioni proporzionate all’attività.

È diviso in due parti: la Parte A contiene gli obblighi (ambito, requisiti di igiene, tenuta delle registrazioni), la Parte B le raccomandazioni per i manuali di corretta prassi igienica. Si applica in forza dell’art. 4, par. 1, del Reg. CE 852/2004; il testo vigente è nel consolidato EUR-Lex.

Cosa si intende per produzione primaria

La definizione di base è nell’art. 3, n. 17, del Reg. CE 178/2002 (testo su EUR-Lex): tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi raccolto, mungitura e produzione zootecnica precedente la macellazione, e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. L’Allegato I, Parte A, sezione I, aggiunge le operazioni associate, a condizione che non alterino sostanzialmente la natura dei prodotti:

  • trasporto, magazzinaggio e manipolazione dei prodotti primari sul luogo di produzione;
  • trasporto di animali vivi, ove necessario;
  • per i prodotti di origine vegetale, della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per consegnarli a uno stabilimento senza averne alterato sostanzialmente la natura.

Il confine pratico è la trasformazione. Raccogliere, cernere in campo e conservare le mele in magazzino aziendale è produzione primaria; farne succo o confettura è trasformazione e porta l’operatore nell’Allegato II e nell’art. 5. Allo stesso modo, la mungitura è produzione primaria, la caseificazione in azienda no.

Cosa resta escluso

L’art. 1, par. 2, del 852 esclude la produzione primaria per uso domestico privato e la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale. Per questa seconda ipotesi gli Stati membri stabiliscono norme nazionali (art. 1, par. 3): l’orto familiare è fuori, mentre la vendita di piccoli quantitativi segue le regole nazionali e regionali.

Esempio: un’azienda agricola che vende in azienda una parte delle proprie uova fresche e conferisce il resto a un centro di imballaggio deve verificare quali attività rientrano nel regime nazionale dei piccoli quantitativi e quali restano pienamente soggette al pacchetto igiene. La qualificazione dipende dal tipo di prodotto e dalle disposizioni regionali, non da una soglia unica europea.

Gli obblighi di igiene della Parte A

La sezione II della Parte A contiene gli obblighi veri e propri, ordinati in punti numerati.

PuntoDestinatariContenuto
2Tutti i produttori primariProteggere per quanto possibile i prodotti primari da contaminazioni, tenendo conto delle trasformazioni successive
3TuttiRispettare le norme UE e nazionali sul controllo dei pericoli: contaminazioni da aria, suolo, acqua, mangimi, fertilizzanti, medicinali veterinari, prodotti fitosanitari e biocidi, gestione dei rifiuti; salute e benessere degli animali e salute delle piante, compresi i programmi di monitoraggio delle zoonosi
4Allevatori e chi produce o raccoglie prodotti di origine animaleLettere a)-j): pulizia e disinfezione di strutture e attrezzature, pulizia degli animali destinati alla macellazione, acqua potabile o pulita, salute e formazione del personale, lotta agli infestanti, gestione di rifiuti e sostanze pericolose, prevenzione delle zoonosi e comunicazione dei focolai sospetti, considerazione dei risultati delle analisi, uso corretto di additivi per mangimi e medicinali veterinari
5Coltivatori e chi raccoglie prodotti vegetaliLettere a)-h): misure analoghe per i vegetali, inclusi pulizia di strutture e mezzi, acqua, salute del personale, infestanti, rifiuti, analisi, uso corretto di fitosanitari e biocidi
5 bisTutti (inserito dal Reg. 2021/382)Attrezzature, mezzi di trasporto e contenitori usati per sostanze che provocano allergie o intolleranze non si usano per prodotti privi di tali sostanze, salvo pulizia e controllo almeno dell’assenza di residui visibili
6TuttiAdottare misure correttive quando l’autorità competente segnala problemi individuati durante i controlli ufficiali

Il punto 5 bis ha effetti concreti in filiere come quella dei cereali e della frutta a guscio, dove lo stesso rimorchio o lo stesso silo può servire prodotti diversi. Un cassone usato per la soia e poi per il frumento destinato a un molino “senza” richiede una pulizia registrata.

Le registrazioni obbligatorie (sezione III)

La sezione III è quella che più spesso viene chiesta durante i controlli in azienda agricola. Il punto 7 stabilisce che gli operatori tengono e conservano registrazioni sulle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo adeguato, commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e le mettono a disposizione dell’autorità e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti, su richiesta.

ChiRegistrazioni richieste (Allegato I, Parte A, sez. III)
Allevatori e produttori di prodotti di origine animale (punto 8)Natura e origine degli alimenti somministrati agli animali; prodotti medicinali veterinari e altre cure, con date di somministrazione e periodi di sospensione; insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti; risultati delle analisi su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni rilevanti per la salute umana; relazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti
Coltivatori e raccoglitori di prodotti vegetali (punto 9)Uso di prodotti fitosanitari e biocidi; insorgenza di parassiti o malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti; risultati delle analisi su campioni rilevanti per la salute umana

Il punto 10 permette di farsi assistere da altre persone, come veterinari, agronomi e tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni. L’Allegato I non prescrive un modello: possono bastare il registro dei trattamenti, le ricette veterinarie e i referti, purché collegati ai lotti o ai capi.

Queste registrazioni sono anche il primo anello della rintracciabilità dell’art. 18 del Reg. 178/2002: se un residuo di fitofarmaco supera il limite massimo del Reg. CE 396/2005, il registro dei trattamenti permette di ricostruire l’origine e di circoscrivere il richiamo, come descritto nella procedura di tracciabilità di lotto.

Parte B: i manuali di corretta prassi igienica

La Parte B non contiene obblighi ma raccomandazioni per i manuali nazionali e comunitari previsti dagli articoli 7-9 del 852. I manuali dovrebbero fornire indicazioni sui pericoli della produzione primaria e sulle misure per controllarli, per esempio:

  • contaminazione da micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo;
  • uso dell’acqua, dei rifiuti organici e dei fertilizzanti;
  • uso corretto e rintracciabilità di fitosanitari, biocidi, medicinali veterinari e additivi per mangimi;
  • preparazione, magazzinaggio, uso e rintracciabilità dei mangimi;
  • eliminazione di animali morti, rifiuti e lettiere;
  • misure di protezione contro le zoonosi;
  • produzione, manipolazione, imballaggio, magazzinaggio e trasporto igienici, pulizia degli animali, tenuta delle registrazioni.

Un manuale di settore validato è il modo più semplice per un’azienda agricola di dimostrare di aver applicato l’Allegato I senza costruire un sistema documentale da zero. Il manuale non è obbligatorio: l’operatore può dimostrare in altro modo di aver controllato i pericoli, ma in quel caso deve spiegare da solo quali pericoli ha considerato e con quali misure li gestisce. Per le aziende piccole, che raramente dispongono di un tecnico interno, il riferimento a un manuale riconosciuto riduce anche il rischio di contestazioni sulla completezza delle registrazioni durante i controlli ufficiali.

Allegato I, Allegato II o entrambi?

Molte imprese agricole svolgono attività miste. La tabella aiuta a individuare il regime.

AttivitàRegime
Coltivazione e raccolta di ortaggi, cernita in campoAllegato I
Lavaggio, taglio e confezionamento di insalate di quarta gammaAllegato II e art. 5 (HACCP)
Allevamento di vacche e mungituraAllegato I, più requisiti del Reg. 853/2004 per il latte crudo
Caseificio aziendaleAllegato II, art. 5 e Reg. 853/2004
Apicoltura: produzione e smielaturaIn genere produzione primaria; la qualificazione della smielatura e del confezionamento può dipendere dalle indicazioni nazionali
Agriturismo con ristorazioneAllegato II e art. 5 per la cucina, Allegato I per le coltivazioni

Il caso dell’agriturismo è approfondito nella scheda HACCP e agriturismo. Per i prodotti di origine animale le regole dell’Allegato I si sommano a quelle del Reg. CE 853/2004, che per esempio fissa requisiti specifici per la produzione di latte crudo nell’Allegato III, Sezione IX.

Errore tipico durante il controllo

Esempio: in un allevamento di ovini l’autorità chiede di verificare il periodo di sospensione di un antibiotico somministrato a un gruppo di animali. La ricetta c’è, ma il registro non indica quali capi sono stati trattati né la data di fine sospensione: il latte di quei giorni non è attribuibile. Il problema non è la mancanza di un piano HACCP, che in produzione primaria non è richiesto, ma la violazione della sezione III, punto 8, lettera b). La correzione consiste nel collegare ogni trattamento a capi identificati e a una data di fine sospensione.

Domande frequenti

L’agricoltore deve avere un piano HACCP?

Per la sola produzione primaria no: l’art. 5, par. 3, del Reg. 852/2004 esclude dall’obbligo HACCP la produzione primaria e le operazioni associate dell’Allegato I. Deve però rispettare gli obblighi igienici della Parte A e tenere le registrazioni. Se trasforma i prodotti, per esempio facendo conserve o formaggi, per quella attività si applicano l’Allegato II e l’art. 5.

Quali registri deve tenere un allevatore secondo l’Allegato I?

Il punto 8 della sezione III richiede registrazioni su natura e origine dei mangimi, medicinali veterinari con date di somministrazione e periodi di sospensione, malattie che incidono sulla sicurezza dei prodotti, risultati di analisi rilevanti per la salute umana e relazioni sui controlli. Per quanto tempo conservarle non è fissato in giorni: il regolamento parla di periodo adeguato.

L’Allegato I prevede regole sugli allergeni?

Sì, dal 2021. Il Reg. UE 2021/382 ha inserito il punto 5 bis: attrezzature, mezzi di trasporto e contenitori usati per sostanze che provocano allergie o intolleranze non vanno usati per prodotti che non le contengono, a meno che siano stati puliti e controllati almeno per l’assenza di residui visibili.

Chi vende verdura del proprio orto al mercato rientra nell’Allegato I?

Dipende. La produzione per uso domestico privato è esclusa, mentre la fornitura diretta di piccoli quantitativi al consumatore finale è esclusa dal 852 ma regolata da norme nazionali. Se l’attività supera quei limiti, il venditore è un produttore primario soggetto all’Allegato I e alla registrazione dello stabilimento.