⚖️ Normativa HACCP

Regolamento CE 178/2002: sicurezza alimentare, tracciabilità e RASFF

Il Reg. 178/2002 fissa i principi generali della sicurezza alimentare UE: responsabilità dell’OSA, tracciabilità one-step, RASFF, principio di precauzione e EFSA.

Cos’è il Regolamento CE 178/2002

Il Regolamento (CE) 178/2002 è la legge quadro della sicurezza alimentare europea: fissa i principi generali, i requisiti di sicurezza, le responsabilità dell’operatore e l’architettura del sistema (EFSA, RASFF, controlli). È la base su cui poggia l’intero pacchetto igiene.

I principi generali

  • sicurezza alimentare come priorità (tutela della salute);
  • analisi del rischio come metodo (valutazione scientifica indipendente);
  • principio di precauzione (art. 7): in caso di incertezza scientifica e rischio grave, si possono adottare misure provvisorie;
  • trasparenza e tracciabilità.

La responsabilità dell’OSA (art. 17)

L’operatore del settore alimentare è responsabile della sicurezza dei prodotti che immette sul mercato. Deve poter identificare chi gli ha fornito un prodotto (one step back) e a chi lo ha ceduto (one step forward).

La tracciabilità (art. 18)

La tracciabilità è obbligatoria per tutti gli OSA, a tutte le fasi della filiera:

  • identificare il fornitore (chi/che cosa/quando);
  • identificare il destinatario (il dettaglio finale escluso);
  • disporre di sistemi e procedure per ritrovare l’informazione rapidamente;
  • etichetta corretta per permettere il ritiro o il richiamo.

Vedi tracciabilità di lotto e ritiro/richiamo.

Il RASFF (art. 50)

Il Rapid Alert System for Food and Feed è la rete europea di allarme rapido: quando un’autorità individua un rischio grave, lo notifica alla Commissione, che lo diffonde agli Stati membri per ritiri e blocchi coordinati. È il sistema che permette recall transfrontalieri in tempi brevi.

L’EFSA (art. 22-23)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è il corpo scientifico indipendente che fornisce pareri e valutazioni del rischio. Non legifera: fornisce il supporto scientifico alla Commissione.

Requisiti di sicurezza (art. 14-16)

  • un prodotto non sicuro non può essere messo sul mercato (art. 14);
  • presentazione, etichettatura e pubblicità non devono ingannare (art. 16);
  • in caso di rischio, l’OSA deve ritirare, informare le autorità e i consumatori.

In sintesi

Il Reg. 178/2002 è il fondamento del sistema: responsabilità dell’OSA, tracciabilità one-step, RASFF per l’allarme, EFSA per la scienza, precauzione per le incertezze. Senza di esso il pacchetto igiene non ha architettura di riferimento.

Continua con i criteri microbiologici (Reg. 2073/2005) e i controlli ufficiali (Reg. 2017/625).