⚖️ Normativa HACCP

Reg. UE 828/2014: etichettatura “senza glutine”

Il Reg. 828/2014 definisce le diciture “senza glutine” (≤20 mg/kg) e “molto basso contenuto di glutine” (≤100 mg/kg) e i requisiti di etichettatura per celiaci.

Cos’è il Regolamento UE 828/2014

Il Regolamento (UE) 828/2014 stabilisce le condizioni per l’uso delle diciture senza glutine e “molto basso contenuto di glutine, derogando al principio generale che un allergene vada presente in etichetta quando c’è nell’alimento. Serve a proteggere i celiaci, per i quali l’assenza (o il livello molto basso) di glutine è sicurezza, non solo informazione.

Le soglie

DicituraSoglia massima di glutine
“Senza glutine”≤ 20 mg/kg (20 ppm)
“Molto basso contenuto di glutine”≤ 100 mg/kg (100 ppm) e derivato da cereali deglutinati

20 mg/kg è la soglia ritenuta sicura dalla comunità scientifica per la maggior parte dei celiaci; 100 mg/kg è tollerabile solo in alcuni prodotti a base di cereali deglutinati (es. pane, prodotti di panetteria).

A chi si applica

A tutti gli alimenti messi sul mercato come “senza glutine”, indipendentemente dalla matrice. Vale per:

  • prodotti naturally gluten-free (riso, mais puro, ecc.);
  • prodotti formulati con cereali alternativi;
  • prodotti da cereali deglutinati.

La differenza con il Reg. 1169/2011

Il Reg. 1169/2011 elenco dei 14 allergeni comprende i cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena e i loro derivati). Quando presenti, vanno dichiarati. Il 828/2014 regola invece l’assenza volontaria/terapeutica, permettendo l’uso di diciture specifiche solo sotto soglie ben definite.

Obblighi e responsabilità

  • la dicitura “senza glutine” è facoltativa, ma se usata va rispettata la soglia;
  • il produttore deve disporre di analisi e controlli per verificare il tenore;
  • attenzione alla cross-contaminazione (vedi cross-contaminazione allergeni): un prodotto naturalmente privo di glutine, contaminato in stabilimento, non può fregiarsi della dicitura.

In sintesi

Il Reg. 828/2014 fissa le soglie: “senza glutine” ≤ 20 mg/kg, “molto basso contenuto di glutine” ≤ 100 mg/kg. Non è un’indicazione generica, ma un’affermazione misurabile e sanzionabile se falsa. Per i celiaci è uno strumento di sicurezza alimentare.

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