Reg. UE 828/2014: etichettatura “senza glutine”
Il Reg. 828/2014 definisce le diciture “senza glutine” (≤20 mg/kg) e “molto basso contenuto di glutine” (≤100 mg/kg) e i requisiti di etichettatura per celiaci.
Cos’è il Regolamento UE 828/2014
Il Regolamento (UE) 828/2014 stabilisce le condizioni per l’uso delle diciture “senza glutine” e “molto basso contenuto di glutine”, derogando al principio generale che un allergene vada presente in etichetta quando c’è nell’alimento. Serve a proteggere i celiaci, per i quali l’assenza (o il livello molto basso) di glutine è sicurezza, non solo informazione.
Le soglie
| Dicitura | Soglia massima di glutine |
|---|---|
| “Senza glutine” | ≤ 20 mg/kg (20 ppm) |
| “Molto basso contenuto di glutine” | ≤ 100 mg/kg (100 ppm) e derivato da cereali deglutinati |
20 mg/kg è la soglia ritenuta sicura dalla comunità scientifica per la maggior parte dei celiaci; 100 mg/kg è tollerabile solo in alcuni prodotti a base di cereali deglutinati (es. pane, prodotti di panetteria).
A chi si applica
A tutti gli alimenti messi sul mercato come “senza glutine”, indipendentemente dalla matrice. Vale per:
- prodotti naturally gluten-free (riso, mais puro, ecc.);
- prodotti formulati con cereali alternativi;
- prodotti da cereali deglutinati.
La differenza con il Reg. 1169/2011
Il Reg. 1169/2011 elenco dei 14 allergeni comprende i cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena e i loro derivati). Quando presenti, vanno dichiarati. Il 828/2014 regola invece l’assenza volontaria/terapeutica, permettendo l’uso di diciture specifiche solo sotto soglie ben definite.
Obblighi e responsabilità
- la dicitura “senza glutine” è facoltativa, ma se usata va rispettata la soglia;
- il produttore deve disporre di analisi e controlli per verificare il tenore;
- attenzione alla cross-contaminazione (vedi cross-contaminazione allergeni): un prodotto naturalmente privo di glutine, contaminato in stabilimento, non può fregiarsi della dicitura.
In sintesi
Il Reg. 828/2014 fissa le soglie: “senza glutine” ≤ 20 mg/kg, “molto basso contenuto di glutine” ≤ 100 mg/kg. Non è un’indicazione generica, ma un’affermazione misurabile e sanzionabile se falsa. Per i celiaci è uno strumento di sicurezza alimentare.
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