RASFF allerta rapido alimenti: notifiche, tempi e obblighi
Come funziona il RASFF: base giuridica, tipi di notifica del Reg. UE 2019/1715, tempi di 48 e 24 ore e cosa deve fare l'OSA coinvolto in un'allerta.
Il RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) è la rete con cui Commissione europea, Stati membri, EFSA e alcuni Paesi europei terzi si scambiano in tempo reale le informazioni sui rischi legati ad alimenti, mangimi e materiali a contatto. La base giuridica è l’art. 50 del Reg. CE 178/2002; le regole operative sono nel Reg. di esecuzione UE 2019/1715.
Origine e base giuridica
La rete esiste dal 1979, quando nacque come sistema di allerta per i soli alimenti tra i Paesi dell’allora Comunità, Italia compresa. Il Regolamento (CE) 178/2002 le ha dato una base giuridica stabile e l’ha estesa ai mangimi, dopo le crisi della BSE e delle diossine. Il testo è disponibile su EUR-Lex.
L’art. 50 stabilisce che membri della rete sono gli Stati membri, la Commissione e l’EFSA, e obbliga ogni Stato a notificare immediatamente le misure con cui limita l’immissione sul mercato di un prodotto che presenta un rischio grave, diretto o indiretto, per la salute umana. Gli artt. 51 e 52 rinviano a misure di attuazione e disciplinano la riservatezza delle informazioni.
Le misure di attuazione oggi vigenti sono contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, il cosiddetto regolamento IMSOC, applicabile dal 14 dicembre 2019, che ha abrogato il precedente Reg. UE 16/2011 (testo su EUR-Lex). Con esso il RASFF è diventato una delle tre componenti dell’Alert and Cooperation Network (ACN), insieme alla rete di assistenza e cooperazione amministrativa (AAC), che gestisce le non conformità senza rischio, e alla rete contro le frodi agroalimentari. Le tre reti lavorano sulla stessa piattaforma informatica, iRASFF.
Oltre ai 27 Stati membri partecipano Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in quanto Paesi SEE) e la Svizzera, sulla base di un accordo specifico.
I tipi di notifica
Il Reg. 2019/1715 definisce con precisione le categorie. Capirle serve a interpretare correttamente le notizie che circolano sui media, dove ogni notifica viene spesso chiamata “allerta”.
| Tipo | Definizione (Reg. 2019/1715, art. 2) | Cosa implica |
|---|---|---|
| Notifica di allerta | rischio grave che richiede, o può richiedere, un’azione rapida in un altro Paese della rete | il prodotto è o può essere sul mercato di altri Paesi; ritiri o richiami coordinati |
| Informazione per follow-up | rischio che non richiede azione rapida, ma il prodotto è o potrebbe essere sul mercato di un altro Paese | verifiche e azioni dei Paesi destinatari |
| Informazione per attenzione | rischio senza necessità di azione rapida, prodotto presente solo nel Paese notificante o non più sul mercato | informazione utile alla rete, nessuna azione richiesta altrove |
| Respingimento alla frontiera | partita respinta al confine dell’Unione o della rete per un rischio | la merce non entra; i controlli negli altri punti di ingresso vengono rafforzati |
| Notizia (news) | rischio da fonte informale, informazione non verificata o prodotto non ancora identificato | segnalazione di contesto |
Accanto a queste esistono le notifiche di non conformità (nella rete AAC) e quelle di sospetta frode, che non presuppongono necessariamente un rischio per la salute.
I tempi: 48 ore e 24 ore
Il Reg. 2019/1715 fissa scadenze precise per le notifiche di allerta (art. 17):
- Il punto di contatto nazionale trasmette la notifica di allerta alla Commissione senza indebito ritardo e comunque entro 48 ore da quando il rischio gli è stato segnalato.
- Il punto di contatto della Commissione verifica la notifica e la trasmette all’intera rete entro 24 ore dal ricevimento.
- I Paesi che ricevono la notifica verificano se il prodotto è stato distribuito sul loro territorio e comunicano le misure adottate (follow-up).
- Le informazioni non riservate vengono pubblicate in forma sintetica sul portale pubblico RASFF Window e, quando c’è un richiamo rivolto ai consumatori, sul RASFF Consumers’ Portal.
In Italia il punto di contatto nazionale è presso il Ministero della Salute, che coordina i punti di contatto regionali e, attraverso le Regioni, le ASL che svolgono le verifiche sul territorio.
Cosa succede all’OSA coinvolto: un esempio
Esempio: un’azienda di salumi riceve dall’ASL la comunicazione che un lotto di spezie acquistato da un grossista è oggetto di una notifica RASFF per contaminazione da Salmonella. La sequenza tipica è questa:
- L’ASL chiede di verificare se il lotto è stato ricevuto, in quale quantità e in quali prodotti è stato impiegato.
- L’azienda usa i registri di tracciabilità di lotto per collegare il lotto di spezie ai lotti di prodotto finito e ai clienti diretti.
- Se il prodotto finito può essere a rischio, l’operatore avvia il ritiro e, se necessario, il richiamo del prodotto, informando l’autorità come previsto dall’art. 19 del Reg. 178/2002.
- L’ASL trasmette l’esito delle verifiche lungo la catena regionale e ministeriale; le informazioni confluiscono nel follow-up della notifica.
- L’azienda registra l’evento come non conformità, valuta le azioni correttive (qualifica del fornitore, analisi in accettazione) e aggiorna l’analisi dei pericoli.
Il RASFF è quindi un sistema tra autorità: l’operatore non inserisce notifiche, ma è il primo anello che rende possibile la risposta. Senza dati di tracciabilità affidabili, la notifica resta senza seguito concreto.
Checklist di prontezza
- Registri fornitori con lotto, data e quantità di ogni materia prima (one step back).
- Collegamento documentato tra lotti di ingresso e lotti di prodotto finito.
- Elenco clienti diretti con contatti aggiornati (one step forward).
- Procedura scritta di ritiro e richiamo, con responsabili e modelli di comunicazione.
- Prova periodica della procedura con una simulazione di richiamo.
Errori frequenti nella lettura delle notifiche
Il primo errore è considerare ogni notifica come un richiamo ai consumatori. Molte notifiche sono respingimenti alla frontiera: il prodotto non è mai entrato nel mercato. Altre sono informazioni per attenzione, che riguardano merce già bloccata nel Paese notificante.
Il secondo è leggere il numero di notifiche per Paese come una classifica di sicurezza. Uno Stato che controlla di più e notifica di più non ha necessariamente prodotti meno sicuri: il dato riflette anche l’intensità dei controlli e le dimensioni dei flussi commerciali.
Il terzo errore, sul piano aziendale, è trascurare i respingimenti alla frontiera sulle materie prime che si acquistano. Notifiche ripetute su un’origine o un prodotto anticipano spesso misure di controllo rafforzato all’importazione, descritte nella pagina sui controlli ufficiali all’importazione, e sono un’informazione utile per la qualifica dei fornitori.
RASFF ed EFSA: ruoli distinti
L’EFSA è membro della rete e riceve le notifiche, ma non le gestisce: il coordinamento spetta alla Commissione. L’Autorità interviene con valutazioni scientifiche rapide quando un evento lo richiede, ad esempio nei focolai che coinvolgono più Paesi, spesso insieme all’ECDC. Ruolo e organizzazione dell’Autorità sono descritti nella scheda sull’EFSA; il quadro generale di tracciabilità, responsabilità dell’OSA e principio di precauzione è nella scheda sul Reg. CE 178/2002.
Domande frequenti
Un’azienda privata può inviare una notifica RASFF?
No. Le notifiche sono inviate solo dai punti di contatto della rete, cioè dalle autorità. L’operatore che ritiene non sicuro un proprio prodotto deve avviare il ritiro e informare l’autorità competente, come richiede l’art. 19 del Reg. 178/2002; sarà poi l’autorità a valutare se il caso richiede una notifica alla rete europea e di che tipo.
Il RASFF riguarda anche gli imballaggi?
Sì. La rete copre alimenti, mangimi e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Notifiche tipiche sui materiali riguardano la migrazione di sostanze da utensili da cucina o contenitori, per esempio metalli da articoli in metallo o melammina e formaldeide da articoli in plastica, oltre a materiali non idonei al contatto alimentare.
Dove si consultano le notifiche RASFF?
Le notifiche sono pubblicate in forma sintetica sul portale RASFF Window della Commissione europea, consultabile per Paese, prodotto, pericolo e tipo di notifica. Il RASFF Consumers’ Portal riporta invece le informazioni sui richiami rivolti ai consumatori. In Italia il Ministero della Salute pubblica sul proprio sito gli avvisi di richiamo comunicati dagli operatori.
Il Regno Unito fa ancora parte del RASFF?
La Gran Bretagna non è più membro della rete dalla fine del periodo transitorio della Brexit e dispone di un proprio sistema di allerta gestito dalle agenzie britanniche. Per l’Irlanda del Nord valgono regole particolari legate al Windsor Framework. Le differenze sono approfondite nella pagina sulla sicurezza alimentare nel Regno Unito dopo la Brexit.