I controlli ufficiali all'importazione di alimenti (PCF)
Come funzionano i controlli ufficiali all'importazione di alimenti nell'UE: posti di controllo frontaliero, DSCE/CHED, controlli documentali, di identità e fisici, base giuridica.
Perché servono i controlli all’importazione
Gli alimenti e i mangimi che entrano nell’Unione europea da Paesi terzi devono offrire le stesse garanzie di sicurezza dei prodotti UE. Per questo la merce importata è sottoposta a controlli ufficiali in punti dedicati alla frontiera, prima di poter essere immessa in libera pratica. Il sistema mira a intercettare i prodotti non conformi (pericoli microbiologici, residui, contaminanti, documentazione irregolare) e ad alimentare, in caso di irregolarità, la rete di allerta RASFF.
Riferimento normativo: Regolamento UE 2017/625 (controlli ufficiali), che disciplina i controlli all’importazione e i posti di controllo frontaliero; regolamenti delegati e di esecuzione collegati (tra cui Reg. UE 2019/1013, 2019/1873, 2019/2007).
I posti di controllo frontaliero (PCF)
Il controllo materiale avviene ai PCF (Posti di Controllo Frontaliero, in inglese Border Control Post, BCP), strutture designate e autorizzate situate presso porti, aeroporti e valichi terrestri. Ogni PCF è abilitato per categorie specifiche di merci (prodotti di origine animale, vegetali, alimenti composti, mangimi). In Italia i controlli sono svolti dagli Uffici periferici del Ministero della Salute (i PCF, ex PIF e USMAF-SASN) con il personale veterinario e medico competente.
Le tre tipologie di controllo
Il Reg. 2017/625 struttura il controllo su tre livelli, applicati secondo la categoria di merce e il rischio:
| Tipo di controllo | In cosa consiste |
|---|---|
| Controllo documentale | verifica dei certificati sanitari e dei documenti di accompagnamento; è sempre effettuato |
| Controllo di identità | ispezione visiva per verificare la corrispondenza tra merce e documenti (sigilli, etichette) |
| Controllo fisico | ispezione della merce, con eventuale campionamento e analisi di laboratorio |
I controlli fisici sono eseguiti con frequenze variabili in base al rischio del prodotto e dell’origine, secondo piani stabiliti a livello UE e rafforzati in caso di allerta.
Il documento chiave: il DSCE/CHED
L’operatore che importa deve pre-notificare l’arrivo della partita e compilare il DSCE (Documento Sanitario Comune di Entrata, in inglese CHED – Common Health Entry Document), gestito tramite il sistema informativo europeo TRACES. Il DSCE:
- accompagna la partita e ne registra l’esito dei controlli;
- autorizza (o nega) l’ingresso nel territorio dell’Unione;
- garantisce la tracciabilità amministrativa fino alla destinazione.
Solo con un DSCE che attesta l’esito favorevole la merce può essere svincolata verso il mercato.
Esito dei controlli
A seconda dell’esito, la partita può essere:
- ammessa all’immissione in libera pratica;
- sottoposta a misure in caso di sospetto (trattamento, ricondizionamento, ulteriori analisi);
- respinta (rispedita al mittente) o distrutta se non conforme e non regolarizzabile.
Il respingimento genera, quando rilevante, una notifica di border rejection nel RASFF, condivisa con tutti gli Stati membri per prevenire re-ingressi da altri valichi.
Il legame con i prodotti di origine animale
Per i prodotti di origine animale i controlli all’importazione si integrano con le regole specifiche del Reg. UE 2019/627, che dettaglia le modalità pratiche dei controlli ufficiali su carni, latte, prodotti della pesca e altri prodotti animali, comprese le verifiche all’ingresso nell’Unione.
In sintesi
I controlli ufficiali all’importazione filtrano gli alimenti dei Paesi terzi ai PCF attraverso controlli documentali, di identità e fisici, tracciati dal DSCE/CHED in TRACES, sotto il Reg. UE 2017/625. Le irregolarità alimentano il RASFF; per i prodotti animali vale anche il Reg. UE 2019/627.