Controlli ufficiali all'importazione di alimenti: PCF e DSCE
Controlli all'import da Paesi terzi secondo il Reg. UE 2017/625: merci soggette ai PCF, preavviso DSCE, controlli e cosa fare se la partita è respinta.
Gli alimenti che entrano nell’Unione da Paesi terzi sono sottoposti ai controlli ufficiali del Reg. UE 2017/625 (artt. 43-76). Animali, prodotti di origine animale e alcune merci a rischio passano obbligatoriamente da un posto di controllo frontaliero (PCF), con preavviso tramite DSCE; gli altri alimenti sono controllati in base al rischio.
Il quadro normativo: dal 882/2004 al 2017/625
Dal 14 dicembre 2019 il Regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato e sostituito il Reg. CE 882/2004 sui controlli ufficiali e il Reg. CE 854/2004 sui controlli dei prodotti di origine animale, oltre alle direttive che regolavano i vecchi posti di ispezione frontaliera (PIF). Le regole sull’ingresso delle merci sono nel titolo II, capo V, del regolamento (testo su EUR-Lex). Per una mappa di dove sono finite le singole regole del vecchio regolamento si può consultare la scheda sul Reg. CE 854/2004 abrogato.
Il regolamento base è completato da numerosi atti delegati e di esecuzione. I più rilevanti per chi importa alimenti:
| Atto | Contenuto |
|---|---|
| Reg. di esecuzione (UE) 2019/1715 | sistema informativo IMSOC, compresi TRACES e il formato del DSCE |
| Reg. di esecuzione (UE) 2019/1013 | preavviso dell’arrivo delle partite ai PCF |
| Reg. di esecuzione (UE) 2019/1793 | aumento temporaneo dei controlli e condizioni speciali per alcuni alimenti e mangimi non di origine animale da determinati Paesi |
| Reg. di esecuzione (UE) 2019/627 | modalità pratiche dei controlli sui prodotti di origine animale |
In Italia il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 24 ha adeguato l’ordinamento al Reg. 2017/625 per i controlli sulle merci in ingresso nell’Unione, istituendo i posti di controllo frontalieri del Ministero della Salute e prevedendo sanzioni per chi introduce merci senza i controlli prescritti o non rispetta le prescrizioni del PCF. Gli scambi tra Stati membri seguono invece un percorso diverso, affidato agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).
Quali merci passano dal PCF
L’art. 47 del Reg. 2017/625 elenca le categorie che devono essere presentate al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione:
- animali;
- prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale;
- vegetali e prodotti vegetali soggetti ai controlli fitosanitari;
- merci provenienti da determinati Paesi terzi per le quali la Commissione ha disposto un aumento temporaneo dei controlli, a causa di rischi noti o emergenti o di non conformità diffuse;
- animali e merci soggetti a misure di emergenza;
- animali e merci per i quali specifiche condizioni di ingresso richiedono una verifica alla frontiera.
Il punto 4 riguarda soprattutto alimenti di origine non animale: frutta secca, spezie, frutta e ortaggi da specifiche origini, con rischi come aflatossine, residui di pesticidi o Salmonella. L’elenco è nell’allegato I del Reg. di esecuzione (UE) 2019/1793; l’allegato II riguarda le merci che, oltre ai controlli rafforzati, devono essere accompagnate da un certificato ufficiale e dai risultati di campionamento e analisi eseguiti nel Paese di origine. Gli allegati vengono aggiornati periodicamente sulla base dei risultati dei controlli e delle notifiche RASFF: prima di ogni contratto con un nuovo fornitore extra-UE conviene verificare la versione consolidata.
Gli alimenti che non rientrano in queste categorie non passano dal PCF, ma restano soggetti a controlli ufficiali regolari basati sul rischio (art. 44), svolti anche in cooperazione con le autorità doganali.
Il DSCE e il preavviso
Per ogni partita delle categorie dell’art. 47 l’operatore responsabile compila la parte I del Documento sanitario comune di entrata (DSCE, in inglese CHED) nel sistema IMSOC, tramite il modulo TRACES, e lo trasmette al PCF prima dell’arrivo della merce (art. 56). Il Reg. di esecuzione (UE) 2019/1013 fissa il preavviso ad almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo previsto; il PCF può accettare un preavviso di almeno quattro ore quando vincoli logistici impediscono di rispettare il termine ordinario.
Esistono diversi modelli di DSCE in base alla merce: DSCE-A per gli animali, DSCE-P per i prodotti di origine animale, DSCE-D per mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli rafforzati, DSCE-PP per vegetali e prodotti vegetali. L’autorità del PCF completa il documento con l’esito dei controlli e la decisione sulla partita; senza DSCE finalizzato la dogana non svincola la merce.
Le tre tipologie di controllo
Al PCF i controlli seguono una sequenza precisa (art. 49).
| Controllo | In cosa consiste | Frequenza |
|---|---|---|
| Documentale | esame di certificati ufficiali, attestati e documenti commerciali | su tutte le partite |
| Di identità | verifica visiva della corrispondenza tra merce, documenti, sigilli ed etichettatura | in base al rischio, con le frequenze fissate dagli atti di esecuzione |
| Fisico | verifica della merce, con eventuale campionamento per analisi, prove o diagnosi | in base al rischio; per le merci del Reg. 2019/1793 secondo le percentuali dei relativi allegati |
Le frequenze dei controlli di identità e fisici non sono uguali per tutti: dipendono dal tipo di merce, dall’origine e dalla storia dei controlli precedenti (art. 54). In caso di sospetto di non conformità i controlli vengono intensificati (art. 65).
Se la partita non è conforme
Quando la partita non supera i controlli, l’autorità la sottopone a fermo ufficiale e ne rifiuta l’ingresso (art. 66). L’operatore, sentito prima della decisione salvo urgenze sanitarie, deve scegliere tra:
- distruzione della partita;
- rispedizione al di fuori dell’Unione;
- trattamento speciale o altra misura necessaria a renderla conforme, anche con destinazione a un uso diverso da quello originario (per esempio un utilizzo non alimentare, se consentito).
Tutte le misure sono a spese dell’operatore. Il rifiuto viene comunicato tramite IMSOC alla Commissione, agli altri Stati membri, alle dogane e al Paese di origine e, quando c’è un rischio, genera una notifica di respingimento alla frontiera nel sistema di allerta rapido RASFF. In questo modo la stessa partita non può essere ripresentata a un altro PCF dell’Unione.
Errori tipici dell’importatore
Esempio: una piccola torrefazione importa per la prima volta anacardi da un Paese extra-UE. Gli errori più frequenti in questi casi sono prevedibili:
- non verificare se il prodotto e l’origine figurano negli allegati del Reg. 2019/1793, scoprendolo solo all’arrivo al porto;
- preavviso DSCE inviato in ritardo o con codice doganale errato, con fermo della merce e costi di sosta;
- certificato ufficiale o rapporto di analisi del Paese di origine mancante o non conforme al modello richiesto;
- considerare il nulla osta del PCF come garanzia di conformità: la responsabilità del prodotto immesso sul mercato resta dell’operatore, che deve gestire il fornitore estero nella propria procedura di qualifica dei fornitori.
Anche dopo lo sdoganamento, la merce importata è soggetta ai normali controlli ufficiali sul mercato da parte di ASL e altri organi, secondo i principi generali del Reg. UE 2017/625 sui controlli ufficiali. Per carni, prodotti della pesca e latte, le modalità pratiche dei controlli sono descritte nella scheda sul Reg. UE 2019/627.
Domande frequenti
Tutti gli alimenti importati passano da un PCF?
No. Passano obbligatoriamente dal posto di controllo frontaliero gli animali, i prodotti di origine animale e le merci elencate in atti specifici, come quelle soggette a controlli rafforzati o a misure di emergenza. Gli altri alimenti di origine non animale entrano senza controllo sistematico al PCF, ma possono essere controllati in base al rischio alla frontiera, in dogana o una volta immessi sul mercato.
Quanto prima va inviato il DSCE?
Il preavviso, cioè la compilazione della parte I del DSCE in TRACES, va trasmesso almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo previsto della partita al PCF, secondo il Reg. di esecuzione (UE) 2019/1013. Se vincoli logistici lo impediscono, il PCF può accettare un preavviso di almeno quattro ore. Un preavviso tardivo o incompleto è una delle cause più comuni di fermo della merce.
Chi paga i controlli all’importazione?
Il Reg. 2017/625 prevede che i controlli ai posti di controllo frontaliero siano finanziati con tariffe a carico degli operatori, secondo criteri fissati a livello europeo e recepiti nella disciplina nazionale. In caso di non conformità sono a carico dell’operatore anche i costi delle misure disposte, come fermo, analisi aggiuntive, trattamento, rispedizione o distruzione della partita.
Che differenza c’è tra controlli all’importazione e scambi intra-UE?
Le merci provenienti da altri Stati membri circolano liberamente nel mercato unico e non passano dai PCF: sono controllate a destinazione, in base al rischio, dalle autorità competenti. In Italia, per animali e prodotti di origine animale, gli scambi intracomunitari sono seguiti dagli UVAC del Ministero della Salute, mentre i PCF si occupano solo delle merci provenienti da Paesi terzi.