Normativa HACCP

EFSA Autorità europea sicurezza alimentare: ruolo e pareri

Cos'è l'EFSA, cosa prevede il Reg. 178/2002, come nasce un parere scientifico e come l'OSA può usarlo per aggiornare l'analisi dei pericoli HACCP.

L’EFSA (European Food Safety Authority) è l’agenzia dell’Unione europea, con sede a Parma, che valuta in modo indipendente i rischi della catena alimentare e li comunica. È istituita dal Reg. CE 178/2002 (capo III) e produce pareri scientifici: non adotta leggi né sanziona, ma fornisce la base scientifica su cui Commissione e Stati membri decidono.

Base giuridica e missione

L’Autorità nasce con il Regolamento (CE) 178/2002, la legge alimentare generale dell’Unione, che le dedica il capo III. La missione è fissata all’art. 22: fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica alla legislazione e alle politiche dell’Unione in tutti i campi che incidono sulla sicurezza di alimenti e mangimi, compresi salute e benessere degli animali e salute delle piante. L’EFSA è operativa dal 2002; il testo del regolamento è consultabile su EUR-Lex.

Il principio che spiega la sua esistenza è la separazione tra chi valuta e chi decide. L’art. 6 del Reg. 178/2002 impone che la legislazione alimentare si basi sull’analisi del rischio, articolata in valutazione, gestione e comunicazione. L’EFSA presidia la prima e partecipa alla terza; la gestione spetta alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento e alle autorità nazionali. La logica delle tre componenti è spiegata nella pagina sull’analisi del rischio: valutazione, gestione e comunicazione.

La riforma della trasparenza: Reg. UE 2019/1381

Il Regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio ha modificato il Reg. 178/2002 e diversi regolamenti settoriali. Si applica alle domande presentate all’EFSA dal 27 marzo 2021 (testo su EUR-Lex). Le novità principali:

  • pubblicazione proattiva degli studi e dei dati a sostegno delle domande di autorizzazione (additivi, novel food, prodotti fitosanitari, materiali a contatto), salvo le informazioni riconosciute come riservate;
  • obbligo di notificare all’EFSA, già al loro avvio, gli studi commissionati per supportare una domanda, così da impedire la selezione a posteriori dei soli risultati favorevoli;
  • possibilità per la Commissione di chiedere studi di verifica in casi eccezionali;
  • un piano generale di comunicazione del rischio, coordinato tra istituzioni UE e Stati membri;
  • maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella governance e nella selezione degli esperti.

Per l’operatore “a valle” l’effetto è indiretto: le valutazioni su cui si fondano autorizzazioni e limiti sono più verificabili, e i fascicoli possono essere consultati da chiunque.

Come è organizzata l’EFSA

La struttura è definita dallo stesso Reg. 178/2002 e serve a garantire indipendenza e qualità scientifica.

OrganoFunzione
Consiglio di amministrazioneapprova bilancio e programma di lavoro, nomina il direttore esecutivo
Direttore esecutivorappresentante legale, gestione operativa
Foro consultivo (Advisory Forum)riunisce le autorità nazionali che svolgono valutazione del rischio, per coordinare il lavoro ed evitare pareri divergenti
Comitato scientificocoordinamento generale e temi trasversali (metodologie, rischi emergenti)
Gruppi di esperti scientifici (panel)redigono i pareri nelle singole materie

Dal 1° luglio 2024, con il mandato 2024-2029, i panel sono 11. Il rinnovo ha diviso l’ex panel su materiali a contatto, enzimi e coadiuvanti in due gruppi distinti: uno sui materiali a contatto con gli alimenti (FCM) e uno sugli enzimi alimentari (FEZ). Gli esperti sono selezionati con procedura aperta e devono rendere dichiarazioni annuali di interessi.

L’EFSA lavora in rete con gli Stati membri tramite i focal point nazionali e un elenco di organismi scientifici competenti designati dai Paesi. In Italia il raccordo istituzionale passa dal Ministero della Salute; tra gli enti scientifici coinvolti figurano l’Istituto Superiore di Sanità e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Cosa produce: i tipi di output

Non tutti i documenti EFSA hanno lo stesso peso. Distinguerli serve a leggerli correttamente.

OutputChe cos’èEffetto pratico per l’OSA
Parere scientificovalutazione del rischio su richiesta (art. 29 Reg. 178/2002)base per limiti, autorizzazioni o divieti decisi dalla Commissione
Conclusioni sulle sostanze attivevalutazione dei pesticidiapprovazione o non rinnovo della sostanza, poi limiti massimi di residui
Valutazione di prodotti regolamentatiadditivi, aromi, enzimi, novel food, materiali a contattoinserimento o meno negli elenchi dell’Unione
Relazioni scientifiche e tecnicheraccolta e analisi di dati (consumi, contaminanti, zoonosi)quadro epidemiologico, orientamento dei controlli
Linee guidametodi per chi presenta un dossierrequisiti dei fascicoli di autorizzazione

Un esempio noto di relazione periodica è il rapporto annuale “One Health” sulle zoonosi e i focolai di origine alimentare, preparato insieme all’ECDC: è la fonte di riferimento per sapere quali patogeni causano più focolai nell’Unione e in quali alimenti.

I pareri sono pubblicati sull’EFSA Journal e le singole domande possono essere seguite sul portale OpenEFSA, che mostra lo stato di avanzamento, il mandato ricevuto e i documenti collegati.

Dal parere alla norma: il percorso tipico

Per capire perché un parere EFSA non è ancora un obbligo, è utile seguire il percorso di una decisione.

  1. Un gestore del rischio (di solito la Commissione, ma anche il Parlamento o uno Stato membro) pone una domanda all’EFSA con un mandato e una scadenza.
  2. Il panel competente raccoglie dati, applica le linee guida metodologiche e, quando previsto, apre una consultazione pubblica sulla bozza.
  3. Il panel adotta il parere, che viene pubblicato con i documenti di supporto.
  4. La Commissione valuta il parere insieme ad altri fattori legittimi (art. 6 del Reg. 178/2002: fattori economici, sociali, tradizionali, etici, ambientali) e predispone un atto.
  5. L’atto è votato dagli Stati membri nel comitato competente (PAFF) o adottato con la procedura prevista, e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione.
  6. Solo da questo momento il limite o il divieto diventa vincolante per gli operatori e verificabile nei controlli ufficiali.

Molti numeri che l’operatore trova nelle norme hanno questa origine. I criteri microbiologici del Reg. CE 2073/2005, ad esempio, sono stati costruiti e aggiornati anche sulla base dei pareri dei panel sui pericoli biologici; i tenori massimi dei contaminanti seguono le valutazioni del panel sui contaminanti.

Perché interessa all’operatore alimentare

Un errore frequente è considerare l’EFSA un tema “da istituzioni”, lontano dal laboratorio o dalla cucina. In realtà i suoi documenti sono una fonte pubblica, gratuita e autorevole per l’analisi dei pericoli HACCP, che il Reg. CE 852/2004 chiede di basare su informazioni aggiornate.

Usi concreti per un OSA o un consulente:

  • identificare pericoli emergenti o rivalutati (per esempio nuove valutazioni su contaminanti di processo, tossine vegetali, allergeni);
  • motivare nel manuale la scelta di un pericolo come significativo o non significativo, citando un parere invece di un’opinione;
  • capire in anticipo dove si muoverà la normativa: un parere che abbassa una dose tollerabile prelude spesso a una revisione dei limiti;
  • formare il personale con dati epidemiologici reali tratti dalle relazioni sulle zoonosi.

Esempio: un laboratorio di gastronomia che produce piatti pronti a base di riso può consultare i pareri EFSA su Bacillus cereus e sull’arsenico inorganico per documentare, nell’analisi dei pericoli, perché raffreddamento rapido e scelta del fornitore sono misure di controllo prioritarie.

Errore tipico in ispezione

Citare un parere EFSA come se fosse un obbligo di legge. In sede di controllo ufficiale l’autorità verifica il rispetto delle norme vigenti: un parere può giustificare una scelta più prudente, ma non sostituisce il limite pubblicato in un regolamento. Viceversa, ignorare un pericolo ampiamente documentato dall’EFSA perché “non c’è ancora un limite” indebolisce l’analisi dei pericoli.

EFSA, RASFF e controlli: chi fa cosa

Le funzioni vicine vengono spesso confuse. L’EFSA è membro della rete di allerta, ma non gestisce le notifiche: il sistema di allerta rapido RASFF è coordinato dalla Commissione, che riceve e trasmette le notifiche degli Stati membri. L’EFSA può essere chiamata a fornire supporto scientifico in caso di crisi o di focolai multinazionali, spesso in collaborazione con l’ECDC.

I controlli ufficiali sulle imprese, infine, restano nazionali: in Italia li svolgono ASL, Ministero della Salute e altri organi, secondo il Reg. UE 2017/625 sui controlli ufficiali. L’EFSA non ispeziona stabilimenti né irroga sanzioni. Per il quadro dei principi generali, dalla tracciabilità al principio di precauzione, si rinvia alla scheda sul Reg. CE 178/2002.

Domande frequenti

L’EFSA può vietare un alimento o un additivo?

No. L’EFSA valuta il rischio e pubblica un parere, ma la decisione spetta ai gestori del rischio: la Commissione europea propone l’atto, gli Stati membri lo votano nel comitato competente e solo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il divieto diventa vincolante. In situazioni di emergenza la Commissione può adottare misure urgenti, ma resta comunque un atto della Commissione, non dell’EFSA.

Dove si trovano i pareri EFSA?

I pareri e le relazioni sono pubblicati sull’EFSA Journal, ad accesso libero, e sono raggiungibili dal sito dell’Autorità. Il portale OpenEFSA consente di cercare per argomento, sostanza o numero di domanda e di seguire le valutazioni ancora in corso, con mandato, scadenze e documenti di supporto. Molte sintesi sono disponibili anche in italiano.

Un parere EFSA vale come riferimento nel manuale HACCP?

Sì, come fonte scientifica per l’analisi dei pericoli: aiuta a motivare perché un pericolo è considerato significativo e quali misure di controllo sono adeguate. Non vale invece come limite legale: i valori da rispettare e da verificare con le analisi sono quelli fissati dai regolamenti, come il Reg. CE 2073/2005 per i criteri microbiologici o le norme sui contaminanti.

Che differenza c’è tra EFSA e Ministero della Salute?

L’EFSA è un’agenzia dell’Unione che valuta i rischi a livello europeo; il Ministero della Salute è l’autorità competente nazionale che gestisce il rischio in Italia, coordina i controlli ufficiali con Regioni e ASL e funge da punto di contatto per la rete di allerta. Il Ministero partecipa inoltre ai lavori dell’EFSA attraverso il foro consultivo e la rete nazionale.