⚖️ Normativa HACCP

Reg. CE 1334/2008: aromi alimentari

Il Reg. CE 1334/2008 disciplina gli aromi alimentari e gli ingredienti aromatizzanti: definizioni, elenco degli aromatizzanti autorizzati, sicurezza ed etichettatura.

Cos’è il Regolamento CE 1334/2008

Il Regolamento (CE) 1334/2008 disciplina gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere impiegati negli alimenti. Un aroma è un prodotto aggiunto per conferire o modificare l’odore e/o il gusto, non destinato a essere consumato come tale. Insieme ad additivi ed enzimi forma il pacchetto sui “food improvement agents”.

Riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti.

Le categorie di aromi

Il regolamento definisce diverse categorie di aromatizzanti, ciascuna con requisiti propri:

  • sostanze aromatizzanti (singole molecole);
  • preparazioni aromatiche ottenute da materie prime di origine vegetale, animale o microbiologica;
  • aromi di trasformazione termica (reaction flavourings);
  • aromatizzanti di affumicatura;
  • precursori di aromi e altri aromatizzanti.

Vale il principio dell’elenco dell’Unione: le sostanze aromatizzanti autorizzate sono raccolte in una lista positiva (allegato I), aggiornata dalla Commissione sulla base delle valutazioni EFSA.

Sicurezza: sostanze indesiderabili

L’allegato III fissa i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili (ad esempio composti tossici naturalmente presenti in alcune piante aromatiche) che possono migrare negli alimenti attraverso gli aromi. È un presidio contro l’esposizione a molecole potenzialmente nocive, coerente con la logica dei limiti sui contaminanti.

Quando si può scrivere “aroma naturale”

Il regolamento definisce condizioni precise per l’uso del termine “naturale”:

DicituraCondizione
aroma naturaleComponente aromatizzante ottenuto solo da fonti naturali
”aroma naturale di [alimento]“Almeno il 95% dalla fonte citata (es. limone)
“aroma”Aromatizzante non qualificabile come naturale

Queste regole tutelano il consumatore dall’inganno e si integrano con l’informazione fornita ai sensi del Reg. 1169/2011.

Etichettatura e HACCP

Nell’elenco degli ingredienti gli aromi si indicano con il termine “aromi” o con una denominazione più specifica. Nell’autocontrollo, come per gli additivi, l’operatore deve:

  • impiegare aromi conformi e tracciabili;
  • rispettare eventuali limiti delle sostanze indesiderabili;
  • verificare la corretta denominazione (es. “naturale”) in etichetta.

In sintesi

Il Reg. CE 1334/2008 stabilisce quali aromi possono essere usati, i limiti delle sostanze indesiderabili e le regole per la dicitura “naturale”. Per l’operatore significa aromi conformi, tracciati e correttamente dichiarati. Approfondisci gli additivi e gli enzimi.