Reg. CE 1334/2008: aromi alimentari
Il Reg. CE 1334/2008 disciplina gli aromi alimentari e gli ingredienti aromatizzanti: definizioni, elenco degli aromatizzanti autorizzati, sicurezza ed etichettatura.
Cos’è il Regolamento CE 1334/2008
Il Regolamento (CE) 1334/2008 disciplina gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere impiegati negli alimenti. Un aroma è un prodotto aggiunto per conferire o modificare l’odore e/o il gusto, non destinato a essere consumato come tale. Insieme ad additivi ed enzimi forma il pacchetto sui “food improvement agents”.
Riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti.
Le categorie di aromi
Il regolamento definisce diverse categorie di aromatizzanti, ciascuna con requisiti propri:
- sostanze aromatizzanti (singole molecole);
- preparazioni aromatiche ottenute da materie prime di origine vegetale, animale o microbiologica;
- aromi di trasformazione termica (reaction flavourings);
- aromatizzanti di affumicatura;
- precursori di aromi e altri aromatizzanti.
Vale il principio dell’elenco dell’Unione: le sostanze aromatizzanti autorizzate sono raccolte in una lista positiva (allegato I), aggiornata dalla Commissione sulla base delle valutazioni EFSA.
Sicurezza: sostanze indesiderabili
L’allegato III fissa i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili (ad esempio composti tossici naturalmente presenti in alcune piante aromatiche) che possono migrare negli alimenti attraverso gli aromi. È un presidio contro l’esposizione a molecole potenzialmente nocive, coerente con la logica dei limiti sui contaminanti.
Quando si può scrivere “aroma naturale”
Il regolamento definisce condizioni precise per l’uso del termine “naturale”:
| Dicitura | Condizione |
|---|---|
| ”aroma naturale” | Componente aromatizzante ottenuto solo da fonti naturali |
| ”aroma naturale di [alimento]“ | Almeno il 95% dalla fonte citata (es. limone) |
| “aroma” | Aromatizzante non qualificabile come naturale |
Queste regole tutelano il consumatore dall’inganno e si integrano con l’informazione fornita ai sensi del Reg. 1169/2011.
Etichettatura e HACCP
Nell’elenco degli ingredienti gli aromi si indicano con il termine “aromi” o con una denominazione più specifica. Nell’autocontrollo, come per gli additivi, l’operatore deve:
- impiegare aromi conformi e tracciabili;
- rispettare eventuali limiti delle sostanze indesiderabili;
- verificare la corretta denominazione (es. “naturale”) in etichetta.
In sintesi
Il Reg. CE 1334/2008 stabilisce quali aromi possono essere usati, i limiti delle sostanze indesiderabili e le regole per la dicitura “naturale”. Per l’operatore significa aromi conformi, tracciati e correttamente dichiarati. Approfondisci gli additivi e gli enzimi.