Reg. CE 1332/2008: enzimi alimentari
Il Reg. CE 1332/2008 disciplina gli enzimi alimentari nell'UE: definizioni, procedura di autorizzazione, elenco dell'Unione, valutazione di sicurezza ed etichettatura.
Cos’è il Regolamento CE 1332/2008
Il Regolamento (CE) 1332/2008 disciplina gli enzimi alimentari nell’Unione europea. Un enzima alimentare è un prodotto ottenuto da piante, animali, microrganismi o loro derivati, in grado di catalizzare una reazione biochimica specifica e aggiunto agli alimenti per uno scopo tecnologico in qualsiasi fase della lavorazione. È il terzo pilastro del pacchetto sui “food improvement agents”, insieme ad additivi e aromi.
Riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari.
A cosa servono gli enzimi
Gli enzimi sono largamente usati nell’industria alimentare per migliorare processo e qualità. Esempi tipici:
- panificazione: amilasi e xilanasi per lavorabilità e volume dell’impasto;
- caseificazione: caglio e altre proteasi per la coagulazione del latte;
- birra e succhi: enzimi per la chiarificazione e la resa;
- lattosio: lattasi per prodotti “senza lattosio”.
A differenza degli additivi, molti enzimi agiscono come coadiuvanti tecnologici e non restano attivi nel prodotto finito, ma il regolamento li assoggetta comunque a valutazione di sicurezza.
L’elenco dell’Unione
Il principio è ancora quello dell’elenco positivo: solo gli enzimi inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato e utilizzati. Un enzima vi è iscritto se:
- non pone rischi per la salute alle condizioni d’uso proposte, secondo l’EFSA;
- risponde a una necessità tecnologica ragionevole;
- non induce in errore il consumatore.
La procedura di autorizzazione è quella comune stabilita dal Regolamento (CE) 1331/2008, condivisa da additivi, enzimi e aromi.
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Origine | Vegetale, animale o microbica |
| Requisito | Sicurezza + necessità tecnologica |
| Strumento | Elenco dell’Unione (lista positiva) |
| Valutazione | Parere scientifico EFSA |
Etichettatura
Quando un enzima svolge una funzione tecnologica nel prodotto finito (agendo di fatto come additivo), va dichiarato nell’elenco ingredienti secondo il Reg. 1169/2011. Se invece è un semplice coadiuvante tecnologico senza effetto residuo, non richiede dichiarazione. Restano fermi gli obblighi in materia di allergeni: alcuni enzimi derivano da fonti allergeniche.
Enzimi e HACCP
Nell’autocontrollo l’operatore deve accertarsi di usare enzimi conformi e tracciabili, verificando l’assenza di contaminanti microbiologici o chimici legati al preparato enzimatico. La gestione si collega a quella di additivi e aromi nell’ambito degli ingredienti tecnologici.
In sintesi
Il Reg. CE 1332/2008 ammette solo gli enzimi alimentari iscritti nell’elenco dell’Unione, dopo valutazione di sicurezza EFSA e nel rispetto di necessità tecnologica ed etichettatura. Approfondisci gli additivi e la trasparenza EFSA.