⚖️ Normativa HACCP

Reg. CE 1332/2008: enzimi alimentari

Il Reg. CE 1332/2008 disciplina gli enzimi alimentari nell'UE: definizioni, procedura di autorizzazione, elenco dell'Unione, valutazione di sicurezza ed etichettatura.

Cos’è il Regolamento CE 1332/2008

Il Regolamento (CE) 1332/2008 disciplina gli enzimi alimentari nell’Unione europea. Un enzima alimentare è un prodotto ottenuto da piante, animali, microrganismi o loro derivati, in grado di catalizzare una reazione biochimica specifica e aggiunto agli alimenti per uno scopo tecnologico in qualsiasi fase della lavorazione. È il terzo pilastro del pacchetto sui “food improvement agents”, insieme ad additivi e aromi.

Riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari.

A cosa servono gli enzimi

Gli enzimi sono largamente usati nell’industria alimentare per migliorare processo e qualità. Esempi tipici:

  • panificazione: amilasi e xilanasi per lavorabilità e volume dell’impasto;
  • caseificazione: caglio e altre proteasi per la coagulazione del latte;
  • birra e succhi: enzimi per la chiarificazione e la resa;
  • lattosio: lattasi per prodotti “senza lattosio”.

A differenza degli additivi, molti enzimi agiscono come coadiuvanti tecnologici e non restano attivi nel prodotto finito, ma il regolamento li assoggetta comunque a valutazione di sicurezza.

L’elenco dell’Unione

Il principio è ancora quello dell’elenco positivo: solo gli enzimi inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato e utilizzati. Un enzima vi è iscritto se:

  • non pone rischi per la salute alle condizioni d’uso proposte, secondo l’EFSA;
  • risponde a una necessità tecnologica ragionevole;
  • non induce in errore il consumatore.

La procedura di autorizzazione è quella comune stabilita dal Regolamento (CE) 1331/2008, condivisa da additivi, enzimi e aromi.

ElementoContenuto
OrigineVegetale, animale o microbica
RequisitoSicurezza + necessità tecnologica
StrumentoElenco dell’Unione (lista positiva)
ValutazioneParere scientifico EFSA

Etichettatura

Quando un enzima svolge una funzione tecnologica nel prodotto finito (agendo di fatto come additivo), va dichiarato nell’elenco ingredienti secondo il Reg. 1169/2011. Se invece è un semplice coadiuvante tecnologico senza effetto residuo, non richiede dichiarazione. Restano fermi gli obblighi in materia di allergeni: alcuni enzimi derivano da fonti allergeniche.

Enzimi e HACCP

Nell’autocontrollo l’operatore deve accertarsi di usare enzimi conformi e tracciabili, verificando l’assenza di contaminanti microbiologici o chimici legati al preparato enzimatico. La gestione si collega a quella di additivi e aromi nell’ambito degli ingredienti tecnologici.

In sintesi

Il Reg. CE 1332/2008 ammette solo gli enzimi alimentari iscritti nell’elenco dell’Unione, dopo valutazione di sicurezza EFSA e nel rispetto di necessità tecnologica ed etichettatura. Approfondisci gli additivi e la trasparenza EFSA.