Reg. CE 1333/2008: additivi alimentari
Il Reg. CE 1333/2008 disciplina gli additivi alimentari nell'UE: elenco positivo, numeri E, categorie funzionali, condizioni d'uso e principio di autorizzazione.
Cos’è il Regolamento CE 1333/2008
Il Regolamento (CE) 1333/2008 disciplina gli additivi alimentari nell’Unione europea. Un additivo è una sostanza normalmente non consumata come alimento in sé, aggiunta intenzionalmente ai prodotti per uno scopo tecnologico (conservazione, colorazione, addensamento, ecc.). Il regolamento fa parte del cosiddetto pacchetto sui “food improvement agents”, insieme ad aromi ed enzimi.
Riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari.
Il principio dell’elenco positivo
La regola cardine è quella dell’elenco positivo: può essere usato solo un additivo espressamente autorizzato e solo negli alimenti e alle condizioni d’uso previste. Le liste dell’Unione si trovano negli allegati II e III: l’allegato II contiene l’elenco degli additivi ammessi negli alimenti con le rispettive categorie alimentari e dosi massime. Ciò che non è elencato non è consentito.
Un additivo è autorizzato solo se:
- vi è una necessità tecnologica dimostrata;
- non induce in errore il consumatore;
- non presenta rischi per la salute alle dosi d’uso, secondo la valutazione EFSA.
I numeri E e le categorie funzionali
Ogni additivo autorizzato riceve un numero E (es. E 300 acido ascorbico, E 621 glutammato monosodico). I numeri E raggruppano gli additivi in classi funzionali:
| Classe | Esempi | Funzione |
|---|---|---|
| Coloranti | E 100–E 199 | Aggiungono o ripristinano colore |
| Conservanti | E 200–E 299 | Prolungano la conservabilità |
| Antiossidanti | E 300–E 399 | Rallentano l’ossidazione |
| Addensanti / emulsionanti | E 400–E 499 | Struttura e stabilità |
| Esaltatori di sapidità | E 600–E 699 | Rinforzano il gusto |
Etichettatura degli additivi
Gli additivi presenti nel prodotto finito vanno dichiarati in etichetta nell’elenco ingredienti, con il nome della categoria funzionale seguito dal nome specifico o dal numero E (es. “conservante: E 202”). Questo obbligo deriva dal Reg. 1169/2011 sull’informazione al consumatore. Alcuni coloranti azoici richiedono avvertenze aggiuntive.
Il ruolo dell’HACCP
Nell’autocontrollo l’uso degli additivi va gestito come possibile pericolo chimico (pericoli chimici) in caso di sovradosaggio o uso non consentito. Il piano HACCP deve garantire:
- impiego di additivi autorizzati per quel tipo di alimento;
- rispetto delle dosi massime e del principio quantum satis;
- corretta dichiarazione in etichetta e tracciabilità dei lotti di additivo.
In sintesi
Il Reg. CE 1333/2008 ammette solo gli additivi autorizzati (numeri E), alle condizioni d’uso fissate negli allegati, previa valutazione di sicurezza. Per l’operatore significa usare additivi ammessi, entro i limiti, dichiarandoli correttamente. Approfondisci gli aromi e l’etichettatura.