Normativa HACCP

Reg. 1881/2006 contaminanti: sostituito dal Reg. UE 2023/915

Il Reg. 1881/2006 sui contaminanti è abrogato dal 25 maggio 2023: cosa prevede il Reg. UE 2023/915, cosa è cambiato e come aggiornare il piano HACCP.

Il Regolamento (CE) 1881/2006 sui tenori massimi di contaminanti negli alimenti non è più in vigore: è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, in vigore dal 25 maggio 2023. I limiti sono stati in gran parte mantenuti, ma riorganizzati in un testo più leggibile. Nei documenti HACCP va citato il nuovo regolamento.

Perché il 1881/2006 è stato sostituito

Il 1881/2006 era stato modificato decine di volte in diciassette anni: nuove sostanze, nuove categorie di alimenti, note a piè di pagina sempre più numerose. La Commissione ha scelto di riscriverlo in un atto nuovo invece di aggiungere un’ulteriore modifica. Il Reg. (UE) 2023/915 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 5 maggio 2023 ed è entrato in vigore il 25 maggio 2023; l’articolo 9 abroga il 1881/2006 e precisa che i riferimenti al vecchio testo si leggono secondo la tavola di concordanza dell’Allegato II.

Nei considerando la Commissione spiega che l’obiettivo era migliorare la leggibilità, riducendo le note e richiamando le definizioni delle categorie di alimenti già usate dal Reg. 396/2005 sui residui di fitosanitari, e uniformare l’applicazione dei controlli. Le modifiche sostanziali dei valori sono limitate e mirate.

Per chi lavora con fornitori e capitolati il messaggio è pratico: schede tecniche, certificati di analisi e piani di autocontrollo che citano ancora “Reg. CE 1881/2006” vanno aggiornati, perché il riferimento corretto per un controllo nel 2026 è il Reg. (UE) 2023/915 nella versione consolidata.

Che cosa è cambiato con il Reg. (UE) 2023/915

AspettoReg. (CE) 1881/2006Reg. (UE) 2023/915
StatoAbrogato dal 25 maggio 2023Vigente (versione consolidata su EUR-Lex)
DefinizioniSparse e impliciteArticolo 1 dedicato: alimento, OSA, immissione sul mercato, consumatore finale, prodotti trasformati e non trasformati
Allegato ITabelle con molte noteCinque gruppi ordinati di contaminanti, meno note, categorie allineate al Reg. 396/2005
Alimenti essiccati, diluiti, trasformati, compostiRegola presente ma meno dettagliataArticolo 3: l’OSA deve fornire e giustificare i fattori di concentrazione o diluizione; se mancano li stabilisce l’autorità
Sostanze con somma di congeneriRegole di calcolo poco chiareChiarito l’uso delle concentrazioni lower bound
Transizione—Articolo 10: misure transitorie per sostanze con limiti introdotti tra il 2021 e il 2023

Le regole di fondo non sono cambiate. L’articolo 2 vieta di immettere sul mercato, o di usare come materia prima o ingrediente, alimenti che superano i tenori massimi, e vieta di miscelare alimenti conformi con alimenti non conformi. L’articolo 4 vieta la detossificazione deliberata con trattamenti chimici. L’articolo 5 disciplina gli alimenti destinati a cernita o ad altro trattamento fisico (tipicamente frutta a guscio e cereali), che non possono essere venduti al consumatore finale né usati come ingredienti prima del trattamento.

Le famiglie di contaminanti nell’Allegato I

L’Allegato I del Reg. 2023/915 è organizzato in sezioni:

SezioneContaminanti principaliApprofondimento
1. MicotossineAflatossine, ocratossina A, patulina, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine, citrinina, sclerozi e alcaloidi della segale cornutaMicotossine
2. Tossine vegetaliAcido erucico, alcaloidi tropanici, acido cianidrico, alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi dell’oppio, delta-9-THC—
3. Metalli e altri elementiPiombo, cadmio, mercurio, arsenico, stagnoMetalli pesanti
4. Inquinanti organici persistenti alogenatiDiossine e PCB, sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)Diossine e PCB
5. Contaminanti di processoIPA, 3-MCPD e altri contaminanti generati dalla lavorazione—

I valori numerici non sono riportati in questa pagina: cambiano per alimento e vengono aggiornati con regolamenti di modifica. Per un controllo si consulta sempre la versione consolidata su EUR-Lex alla data dell’analisi.

L’acrilammide non ha tenori massimi in questo regolamento: per gli alimenti a rischio si applicano misure di mitigazione e livelli di riferimento previsti da un regolamento dedicato, il Reg. (UE) 2017/2158.

Come si legge una voce dell’Allegato I

Ogni riga dell’Allegato I associa un contaminante a una categoria di alimento e a un tenore massimo, spesso con note che cambiano il significato del numero. Prima di confrontare un referto con il limite conviene controllare quattro punti.

  1. La categoria: il limite vale per l’alimento come descritto nella voce (ad esempio cereale non trasformato o prodotto destinato al consumatore finale) e non per prodotti simili non elencati.
  2. La parte considerata: salvo diversa indicazione, il limite si applica alla parte commestibile dell’alimento come immesso sul mercato.
  3. La base di calcolo: alcuni limiti si riferiscono al peso fresco, altri al grasso o al prodotto pronto per il consumo, come accade per molti alimenti per l’infanzia.
  4. Le sostanze sommate: per IPA, diossine o PFAS il limite può riguardare una somma di composti, calcolata con il criterio lower bound.

Il campionamento e i metodi di analisi usati nei controlli ufficiali sono disciplinati da atti distinti, e il risultato si valuta tenendo conto dell’incertezza di misura dichiarata dal laboratorio. Esempio: un referto interno su una partita di nocciole vicino al limite non va letto come superamento certo, ma è un segnale per bloccare il lotto, chiedere chiarimenti al fornitore e ripetere l’analisi secondo un piano di campionamento rappresentativo.

Le misure transitorie dell’articolo 10

Il passaggio al nuovo testo non ha reso irregolari i prodotti già in commercio. L’articolo 10 consente che gli alimenti immessi legalmente sul mercato prima di determinate date restino in vendita fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Le date riguardano i limiti introdotti di recente: ad esempio il 1° gennaio 2022 per gli sclerozi della segale cornuta, il 3 maggio 2022 per il mercurio, il 1° gennaio 2023 per ocratossina A, diossine e PFAS, il 26 marzo 2023 per l’arsenico.

L’onere della prova sulla data di immissione sul mercato è dell’operatore. In pratica conta la tracciabilità per lotto prevista dal Reg. CE 178/2002: senza documenti di consegna datati, la tolleranza transitoria non si può far valere. Nel 2026 queste misure riguardano ormai solo prodotti a lunghissima conservazione.

Cosa significa per il piano HACCP

I contaminanti sono pericoli chimici che quasi sempre non si eliminano in cucina o in stabilimento: la cottura non riduce metalli o micotossine, e il lavaggio incide poco. La gestione si sposta a monte, sulla selezione e qualifica dei fornitori.

Checklist operativa per aggiornare l’autocontrollo:

  1. Sostituire ogni citazione del Reg. 1881/2006 con il Reg. (UE) 2023/915 in manuale, schede di valutazione dei pericoli e capitolati.
  2. Individuare le materie prime con tenori massimi pertinenti (frutta a guscio, cereali, spezie, pesce predatore, riso, oli, alimenti per l’infanzia).
  3. Chiedere ai fornitori certificati di analisi riferiti al regolamento vigente e al lotto consegnato.
  4. Per i prodotti trasformati o composti, documentare i fattori di concentrazione o diluizione richiesti dall’articolo 3.
  5. Definire nel piano di campionamento le analisi di verifica a frequenza proporzionata al rischio e allo storico del fornitore.
  6. Prevedere il blocco del lotto e il ritiro o richiamo in caso di superamento.

Esempio: un laboratorio di pasticceria che usa pistacchi sgusciati verifica che il fornitore li dichiari pronti al consumo e non destinati a cernita, chiede il certificato aflatossine per lotto e programma un’analisi di verifica sui lotti di un nuovo fornitore.

Fonti

Domande frequenti

Il Reg. 1881/2006 è ancora valido?

No. È stato abrogato dal Reg. (UE) 2023/915, in vigore dal 25 maggio 2023. Restano solo effetti transitori per prodotti immessi legalmente sul mercato prima di alcune date, che possono restare in vendita fino alla loro scadenza o al termine minimo di conservazione. Per controlli, capitolati e piani HACCP si cita il nuovo regolamento.

I limiti dei contaminanti sono cambiati con il nuovo regolamento?

In gran parte no: la Commissione ha mantenuto i tenori massimi esistenti e ha migliorato la struttura del testo. Le modifiche sostanziali sono mirate, per esempio sul cadmio nei cereali destinati a birra o distillati e su alcuni prodotti per l’infanzia. I limiti vengono poi aggiornati da regolamenti di modifica successivi.

Chi deve dimostrare la conformità ai tenori massimi?

L’operatore che immette il prodotto sul mercato. Per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti senza un limite specifico deve anche fornire e giustificare i fattori di concentrazione o diluizione. Le autorità di controllo verificano con campionamenti ufficiali secondo il Reg. UE 2017/625.

Che differenza c’è tra contaminanti e residui di fitosanitari?

I contaminanti sono sostanze non aggiunte intenzionalmente (micotossine, metalli, diossine, contaminanti di processo) e sono regolati dal Reg. 2023/915. I residui di prodotti fitosanitari derivano da trattamenti in campo o in magazzino e hanno limiti propri, gli LMR, fissati dal Reg. CE 396/2005.