Standard e certificazioni

Certificazione vegan e vegetariana: marchi, ISO 23662, iter

Certificazione vegan e vegetariana: assenza di una definizione UE, ISO 23662, V-Label e altri marchi, ingredienti critici, audit e differenza con gli allergeni.

Le certificazioni vegan e vegetariana sono marchi privati e volontari che attestano, dopo una verifica di parte terza, che un prodotto non contiene ingredienti di origine animale (vegan) o non contiene carne, pesce e loro derivati da macellazione (vegetariano). Nell’UE non esiste ancora una definizione di legge armonizzata: valgono gli standard dei titolari dei marchi e la norma tecnica ISO 23662.

Per l’operatore alimentare la conseguenza pratica è doppia. Da un lato può scrivere “vegano” sotto la propria responsabilità, purché l’informazione non sia ingannevole. Dall’altro, un marchio certificato aggiunge criteri scritti e controlli esterni, che la distribuzione e i consumatori riconoscono più facilmente di una semplice dicitura.

Il quadro normativo: cosa c’è e cosa manca

Il Reg. (UE) 1169/2011 prevede all’art. 36 che la Commissione adotti atti di esecuzione sulle informazioni volontarie relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani. Ad oggi quell’atto non è stato adottato, quindi non esiste una definizione legale UE di “vegano” o “vegetariano” per gli alimenti. Neppure l’Italia ha una definizione nazionale.

In assenza di definizioni restano applicabili le regole generali: le informazioni volontarie non devono indurre in errore, non devono essere ambigue e, se possibile, devono basarsi su dati scientifici. Una dicitura “vegan” su un prodotto chiarificato con gelatina, ad esempio, è un’informazione ingannevole anche senza una definizione formale. Sulle pratiche leali di informazione vedi la pagina sul Reg. UE 1169/2011.

La norma tecnica ISO 23662

La ISO 23662:2021 definisce i criteri tecnici per alimenti e ingredienti adatti a vegetariani (ovo-latto, ovo e latto vegetariani) o vegani, ai fini di etichettatura e claim. Si applica dopo la raccolta, alle fasi di trasformazione, e non riguarda sicurezza alimentare, benessere animale, aspetti ambientali, credenze religiose o materiali di imballaggio. È volontaria, ma offre un riferimento comune a cui molti certificatori si richiamano.

Chi rilascia i marchi

MarchioTitolare e organizzazioneNote
V-LabelMarchio gestito dal 2008 da V-Label GmbH (Svizzera), con partner nazionali; in Italia V-Label Italia dal 2019Ha versioni distinte “vegan” e “vegetarian”
Vegan TrademarkThe Vegan Society (Regno Unito)Tra i marchi vegan più datati
Altri marchi privatiAssociazioni o società di certificazioneCriteri e verifiche da valutare caso per caso

Secondo la storia del marchio pubblicata da V-Label, il simbolo della V nasce nel 1976 presso l’Associazione Vegetariana Italiana e l’attuale V-Label è usato dal 1996; il licensing e le verifiche sono svolti dalle organizzazioni nazionali. Prima di scegliere un marchio conviene chiedere i criteri scritti, la modalità di verifica (documentale o con audit in sito) e il riconoscimento presso i clienti di destinazione.

Ingredienti e coadiuvanti critici

La maggior parte dei problemi non riguarda gli ingredienti principali ma additivi, aromi, coadiuvanti e vettori. La tabella riassume i casi più frequenti.

ComponentePerché è criticoCosa chiedere al fornitore
Gelatina (anche come chiarificante)Di origine animaleAlternativa vegetale e dichiarazione sul processo
Colla di pesce, caseina, albumina nella chiarifica di vini e succhiCoadiuvanti che non sempre compaiono in etichettaDichiarazione dei coadiuvanti usati
Carminio (E120)Ottenuto da insettiColorante alternativo
Gommalacca (E904)Secrezione di insetti, usata come agente di rivestimentoAgente alternativo
Vitamina D3Spesso da lanolinaOrigine (lichene o altra fonte non animale)
Mono e digliceridi degli acidi grassi (E471)Possibile origine animaleDichiarazione di origine vegetale
AromiComponenti o supporti di origine animaleComposizione e dichiarazione del fornitore
Uova, latte, mieleAmmessi nel vegetariano, non nel veganCoerenza con il marchio scelto

Gli additivi sono regolati dal Reg. CE 1333/2008, che però non distingue l’origine animale o vegetale: l’informazione va ottenuta nella qualifica del fornitore.

Il processo di certificazione passo per passo

  1. Scelta del marchio in base al mercato e ai clienti.
  2. Invio delle ricette complete, compresi additivi, aromi, coadiuvanti e supporti, con le schede tecniche dei fornitori.
  3. Raccolta delle dichiarazioni dei fornitori sull’assenza di componenti animali, anche nei processi (filtrazione, chiarifica, rivestimenti).
  4. Valutazione del rischio di contaminazione accidentale con ingredienti animali presenti nello stabilimento e delle misure adottate.
  5. Verifica documentale e, secondo il marchio, audit in sito.
  6. Contratto di licenza e uso del marchio sulle sole referenze approvate.
  7. Mantenimento: comunicazione di ogni cambio di ricetta o fornitore, verifiche periodiche, rinnovo.

Vegan non significa “senza allergeni”

È l’errore con le conseguenze più serie. Un prodotto certificato vegan non contiene latte o uova come ingredienti, ma può essere prodotto in uno stabilimento che li lavora. Molti standard vegan valutano il rischio di contaminazione accidentale come requisito di buona pratica, non come garanzia di assenza di tracce. La persona allergica deve basarsi sulle informazioni allergeni obbligatorie e sull’eventuale etichettatura precauzionale, non sul logo vegan.

Nel piano HACCP, quindi, latte e uova restano allergeni da gestire secondo la procedura di allergen management, anche sulle linee che producono referenze vegan.

Esempio: un laboratorio di pasticceria vuole certificare vegan una linea di biscotti, ma nello stesso ambiente produce frolle al burro e uova. Per il marchio dovrà dimostrare ricette e fornitori conformi e misure di separazione; per gli allergeni dovrà valutare se la pulizia tra lotti è validata o se serve un’indicazione precauzionale “può contenere latte e uova”. Le due decisioni sono distinte e vanno documentate separatamente.

Non conformità tipiche

  • Aroma o additivo sostituito dal fornitore senza nuova dichiarazione.
  • Coadiuvanti di origine animale usati nella filiera e non dichiarati (chiarifiche, rivestimenti).
  • Logo applicato a referenze non approvate o a nuove ricette non ancora valutate.
  • Confusione in etichetta tra “vegan” e “vegetariano” rispetto al marchio concesso.
  • Informazioni allergeni incoerenti con la comunicazione “vegan” (ad esempio claim “senza latte” non supportato).

Costi: i fattori che incidono

Le tariffe dipendono dal titolare del marchio e dall’organizzazione nazionale che gestisce la licenza. Incidono il numero di referenze, la complessità delle ricette, la necessità di audit in sito, la presenza di ingredienti animali nello stesso stabilimento e il fatturato o i volumi su cui alcuni marchi calcolano la licenza.

Domande frequenti

Posso scrivere “vegano” in etichetta senza certificazione?

Sì. Non esiste un obbligo di certificazione e non esiste una definizione legale UE, ma l’informazione volontaria non deve essere ingannevole. L’operatore deve poter dimostrare con ricette e dichiarazioni dei fornitori che il prodotto non contiene ingredienti o coadiuvanti di origine animale. La certificazione aggiunge criteri scritti e una verifica di parte terza.

Che differenza c’è tra marchio vegan e vegetariano?

Il vegano esclude qualsiasi ingrediente di origine animale, compresi latte, uova e miele. Il vegetariano esclude carne, pesce e prodotti derivati dalla macellazione, come la gelatina, ma può ammettere latte, uova e miele. Alcuni marchi, come la V-Label, hanno due versioni distinte, che non vanno scambiate in etichetta.

Un prodotto vegan è sicuro per chi è allergico al latte?

Non necessariamente. La certificazione vegan riguarda gli ingredienti, ma il prodotto può essere fabbricato dove si lavorano latte o uova, con possibile contaminazione accidentale. Per l’allergia contano l’elenco ingredienti, l’evidenziazione degli allergeni e l’eventuale avvertenza precauzionale decisa dall’operatore dopo la valutazione del rischio.

Un ristorante può far certificare piatti vegani?

Alcuni marchi prevedono programmi per la ristorazione, con criteri e verifiche propri. In ogni caso il ristorante che indica un piatto come vegano deve poter dimostrare ricette e ingredienti, e resta tenuto a fornire le informazioni sugli allergeni per ogni piatto, come previsto dal Reg. 1169/2011.