Allergeni ed etichettatura

Allergeni nella vendita online e nel delivery: l'art. 14 FIC

Allergeni nell'e-commerce alimentare e nel delivery: cosa mostrare prima dell'ordine e alla consegna secondo l'art. 14 del Reg. 1169/2011, ruoli ed errori.

Chi vende alimenti online deve mostrare gli allergeni prima della conclusione dell’acquisto, sul sito o con un altro mezzo indicato chiaramente e senza costi aggiuntivi, e renderli di nuovo disponibili alla consegna. Lo prevede l’art. 14 del Reg. UE 1169/2011 sia per i prodotti preimballati sia per i piatti e gli alimenti sfusi venduti con consegna a domicilio.

L’art. 14 del Reg. UE 1169/2011

L’art. 14 del Reg. UE 1169/2011 regola la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza: siti, app, ordini telefonici o via messaggio. Per i preimballati stabilisce due momenti:

MomentoCosa deve essere disponibileCome
Prima della conclusione dell’acquistoTutte le informazioni obbligatorie, allergeni compresi, tranne il termine minimo di conservazione o la data di scadenzaSul supporto della vendita a distanza (scheda prodotto) o con altro mezzo adeguato chiaramente individuato, senza costi supplementari
Al momento della consegnaTutte le indicazioni obbligatorieEtichetta del prodotto consegnato

Per gli alimenti non preimballati venduti a distanza, come i piatti di un ristorante con consegna a domicilio, il paragrafo 2 richiede che le indicazioni dell’art. 44, cioè gli allergeni, siano rese disponibili con le stesse regole. Il menu online deve quindi riportare gli allergeni di ogni piatto prima dell’ordine.

L’eccezione per i distributori automatici del paragrafo 3 riguarda solo la lettera a) ed è trattata nella scheda sugli allergeni nei distributori automatici. Per i non preimballati le modalità nazionali e le sanzioni sono nel D.Lgs. 231/2017.

Chi è responsabile: venditore, produttore, piattaforma

L’art. 8 del Reg. UE 1169/2011 attribuisce la responsabilità delle informazioni all’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto, o all’importatore se questo non è stabilito nell’Unione. Nella vendita online i ruoli si distribuiscono così:

SoggettoRuolo sulle informazioni allergeni
Produttore o marchioResponsabile dell’etichetta e della correttezza delle informazioni
E-commerce che vende prodotti di terziRiporta nella scheda prodotto le informazioni dell’etichetta; non deve modificarle in modo da indurre in errore; deve aggiornarle se cambia la ricetta
Ristorante o dark kitchen che consegnaResponsabile del menu allergeni online e dell’informazione alla consegna
Piattaforma di delivery che ospita i menuMette a disposizione lo spazio per le informazioni; i contenuti restano del ristorante, salvo diversi accordi contrattuali

I ruoli contrattuali con la piattaforma vanno chiariti per iscritto: chi carica i menu, chi li aggiorna, entro quanto tempo. Le regole igieniche per chi cucina solo per il delivery sono nella scheda sull’HACCP per dark kitchen.

La scheda prodotto online: cosa deve contenere

  1. Denominazione dell’alimento ed elenco degli ingredienti identici all’etichetta del lotto in vendita.
  2. Allergeni evidenziati nell’elenco ingredienti, con lo stesso criterio dell’etichetta (ad esempio grassetto).
  3. Eventuale dicitura precauzionale presente in etichetta, riportata senza aggiunte o omissioni.
  4. Le altre indicazioni obbligatorie dell’art. 9 (quantità, condizioni di conservazione, operatore responsabile, dichiarazione nutrizionale, origine dove richiesta).
  5. Una data di aggiornamento interna della scheda, utile per i controlli.

Per i prodotti tagliati o confezionati al momento dell’ordine, come formaggi e salumi a peso o dolci di pasticceria, la scheda deve riportare gli allergeni del prodotto come se fosse un alimento sfuso al banco, e il pacco deve arrivare con un’etichetta o un documento che li ripeta.

Una foto dell’etichetta può aiutare, ma deve essere leggibile su smartphone e corrispondere al lotto venduto. Il punto critico è l’aggiornamento: se il produttore cambia ricetta, la scheda va corretta prima che il nuovo lotto venga spedito.

Delivery di piatti pronti

Per ristoranti, pizzerie e gastronomie che consegnano a domicilio, il menu online è il supporto della vendita a distanza. Buone regole operative:

  • gli allergeni sono indicati per ogni piatto, non con una nota generica in fondo alla pagina;
  • le varianti (aggiunta di ingredienti, cambio di impasto) mostrano gli allergeni aggiuntivi;
  • il campo note dell’ordine non è un canale affidabile per gestire un’allergia: conviene invitare il cliente a telefonare, così che il locale possa dire con chiarezza cosa può garantire;
  • alla consegna il contenitore riporta il nome del piatto, così che il cliente possa ricollegarlo al menu, e i piatti preparati senza un allergene su richiesta sono identificati.

La gestione delle richieste del cliente allergico è descritta nella scheda sulle diete speciali e il cliente allergico.

Controlli ufficiali sulle vendite online

Il Reg. UE 2017/625 consente alle autorità competenti di acquistare campioni di alimenti offerti in vendita a distanza senza identificarsi, per sottoporli a controllo. Un prodotto ordinato online può quindi essere analizzato e confrontato con quanto dichiarato nella scheda. Chi vende online deve inoltre essere registrato come operatore alimentare; i requisiti sono riassunti nella risposta su HACCP e vendita di alimenti online.

Esempio

Esempio: un piccolo e-commerce di prodotti da forno vende biscotti di tre laboratori artigianali. Uno dei laboratori sostituisce il burro con una margarina contenente lecitina di soia e aggiorna l’etichetta, ma non avvisa il venditore. La scheda online continua a dichiarare solo glutine, latte e uova.

Il disallineamento emerge quando un cliente segnala la differenza tra scheda ed etichetta ricevuta. Il venditore corregge la scheda, verifica le altre referenze del laboratorio e inserisce nel contratto di fornitura l’obbligo di comunicare per iscritto ogni modifica di ricetta prima della spedizione dei nuovi lotti. Al ricevimento di ogni lotto, l’addetto confronta ora l’etichetta con la scheda pubblicata. Quando l’informazione online è sbagliata ma l’etichetta è corretta, il consumatore riceve comunque un’informazione errata al momento della scelta: lo scenario va trattato con la stessa serietà di un errore di etichettatura.

Errori tipici

  • Allergeni indicati solo con una frase generica (“i nostri prodotti possono contenere allergeni”).
  • Schede copiate da un catalogo vecchio e mai aggiornate.
  • Allergeni visibili solo dopo il pagamento, nella conferma d’ordine.
  • Informazioni accessibili solo a pagamento o tramite registrazione con costo.
  • Menu della piattaforma di delivery diverso da quello del sito del ristorante.

Domande frequenti

Basta inviare gli allergeni nella mail di conferma dell’ordine?

No. L’art. 14 del Reg. UE 1169/2011 richiede che le informazioni obbligatorie, allergeni compresi, siano disponibili prima della conclusione dell’acquisto. La mail di conferma arriva dopo, quando il cliente ha già scelto. Gli allergeni devono essere visibili nella scheda prodotto o in un altro mezzo chiaramente indicato prima del pagamento.

Un ristorante su una piattaforma di delivery deve indicare gli allergeni?

Sì. I piatti venduti con consegna a domicilio sono alimenti non preimballati venduti a distanza: l’art. 14, par. 2, richiede che le informazioni sugli allergeni siano disponibili prima dell’ordine. Il ristorante deve assicurarsi che il menu sulla piattaforma riporti gli allergeni di ogni piatto e che sia aggiornato quando cambiano le ricette.

Si possono rinviare gli allergeni a un numero di telefono?

L’art. 14 ammette che le informazioni siano fornite con un altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore, senza costi supplementari per il consumatore. Un numero dedicato è possibile in teoria, ma rende la scelta più difficile. Pubblicare gli allergeni nella scheda o nel menu online è la soluzione più sicura e verificabile.

Chi risponde se la scheda online è sbagliata ma l’etichetta è giusta?

Il venditore online risponde dell’informazione che pubblica sul proprio supporto di vendita, anche se il prodotto è di terzi. Il produttore resta responsabile dell’etichetta. Per ridurre il rischio, il contratto con il fornitore dovrebbe prevedere la comunicazione preventiva delle modifiche di ricetta e il venditore dovrebbe controllare l’etichetta di ogni nuovo lotto.