Normativa HACCP

Reg. UE 2021/382: allergeni, donazioni e cultura sicurezza

Reg. UE 2021/382: le tre modifiche all'Allegato II del Reg. 852/2004 su allergeni, ridistribuzione degli alimenti e cultura della sicurezza, con checklist.

Il Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione modifica l’Allegato II del Reg. CE 852/2004 in tre punti: aggiunge un obbligo specifico sugli allergeni nelle attrezzature (Capitolo IX, punto 9), inserisce le regole sulla ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione (Capitolo V bis) e introduce la cultura della sicurezza alimentare (Capitolo XI bis). È in vigore dal 24 marzo 2021.

Estremi e natura del regolamento

Il Regolamento (UE) 2021/382 è stato adottato dalla Commissione il 3 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 marzo 2021 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo, cioè il 24 marzo 2021. Non prevede un periodo transitorio: dalla data di entrata in vigore le nuove disposizioni sono obbligatorie e direttamente applicabili.

Non è una norma autonoma. È un atto che modifica gli allegati del Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari: le sue disposizioni vanno quindi lette come parte dell’Allegato II, cioè dei requisiti generali di igiene che valgono per tutti gli operatori successivi alla produzione primaria. Per avere il quadro aggiornato conviene partire dalla scheda del Reg. CE 852/2004 su EUR-Lex, da cui si accede alle versioni consolidate che integrano le modifiche del 2021. La struttura dei capitoli dell’allegato è descritta nella scheda sull’Allegato II del Reg. 852/2004.

Il fondamento è l’allineamento al Codex Alimentarius, la cui revisione 2020 dei principi generali di igiene aveva già introdotto la gestione degli allergeni e la cultura della sicurezza alimentare. Il testo ufficiale è disponibile su EUR-Lex, Regolamento (UE) 2021/382.

Le tre modifiche in sintesi

ModificaDove si inserisceChe cosa chiedeChi riguarda
AllergeniAllegato II, Capitolo IX, nuovo punto 9Attrezzature, veicoli e contenitori usati per allergeni non riutilizzati per altri alimenti senza pulizia e controlloTutti gli OSA che manipolano allergeni
RidistribuzioneAllegato II, nuovo Capitolo V bisVerifica sistematica della sicurezza degli alimenti donati e criteri minimi di valutazioneOSA che donano alimenti e organizzazioni che li ridistribuiscono
Cultura della sicurezza alimentareAllegato II, nuovo Capitolo XI bisIstituire, mantenere e dimostrare un’adeguata cultura, con impegni precisi della dirigenzaTutti gli OSA, in proporzione a natura e dimensioni

Allergeni: il punto 9 del Capitolo IX

Il nuovo punto 9 stabilisce che attrezzature, veicoli e contenitori utilizzati per la raccolta, la lavorazione, la manipolazione, il trasporto o la conservazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, cioè quelli dell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011, non possono essere usati per alimenti che non li contengono, a meno che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di residui visibili.

La formula “almeno” è importante. L’assenza di residui visibili è il requisito minimo di legge, non lo standard di buona pratica: per allergeni potenti o per prodotti che vantano l’assenza di un allergene, l’analisi dei pericoli può richiedere verifiche più severe, come tamponi o test specifici. Le modalità sono illustrate nella scheda sulla validazione della pulizia anti cross-contact.

Prima del 2021 il 852/2004 non citava espressamente gli allergeni; il pericolo era coperto dall’obbligo generale di prevenire la contaminazione. Oggi esiste un appiglio esplicito, che rende contestabile in sede di controllo una procedura di pulizia tra produzioni con e senza allergeni assente o non documentata. Per strutturare il tutto in un documento unico si può partire dalla procedura HACCP di allergen management.

Ridistribuzione degli alimenti: il Capitolo V bis

Il Capitolo V bis consente la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione alle condizioni stabilite. Gli operatori verificano sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano, secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del Reg. CE 178/2002. La ridistribuzione è ammessa in tre casi, legati al tipo di data.

Tipo di alimentoQuando si può ridistribuire
Con data di scadenza (“da consumarsi entro”)Solo prima della data di scadenza
Con termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro”)Fino al TMC e anche dopo, se ancora sicuro
Senza obbligo di TMC (per esempio alcuni prodotti dell’Allegato X del Reg. 1169/2011)In qualsiasi momento, se sicuro

Gli operatori valutano inoltre almeno: la durata di conservazione residua, sufficiente per la ridistribuzione e l’uso da parte del consumatore finale; l’integrità dell’imballaggio, ove opportuno; le condizioni di conservazione e trasporto, compresi i requisiti di temperatura; la data di congelamento, se pertinente; le condizioni organolettiche; la garanzia di rintracciabilità per i prodotti di origine animale.

La distinzione tra le due date, decisiva per la donazione, è spiegata nella scheda sul termine minimo di conservazione, e la questione della vendita oltre il TMC nella FAQ si possono vendere alimenti dopo il TMC. In Italia la donazione è inoltre favorita dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166, che disciplina la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale e che va letta insieme al Capitolo V bis.

Cultura della sicurezza alimentare: il Capitolo XI bis

Il Capitolo XI bis è articolato in tre punti. Il primo impone agli operatori di istituire, mantenere e fornire prove di un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, che comporta: impegno della dirigenza e di tutti i dipendenti, ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri, consapevolezza dei pericoli e dell’importanza della sicurezza alimentare da parte di tutto il personale, comunicazione aperta e chiara, disponibilità di risorse sufficienti.

Il secondo punto elenca gli impegni della dirigenza: definire chiaramente ruoli e responsabilità, mantenere l’integrità del sistema di igiene quando si pianificano cambiamenti, verificare che i controlli siano eseguiti puntualmente e che la documentazione sia aggiornata, assicurare formazione e supervisione adeguate, garantire la conformità ai requisiti normativi, incoraggiare il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza.

Il terzo punto introduce la proporzionalità: l’attuazione tiene conto della natura e delle dimensioni dell’impresa. Come tradurre questi principi in indicatori, autovalutazioni e azioni concrete è spiegato nella guida sulla cultura della sicurezza alimentare.

Checklist di adeguamento per l’OSA

Esempio di percorso per una gastronomia con laboratorio e 6 addetti che vuole verificare di essere allineata al regolamento:

  1. Elencare gli allergeni presenti in laboratorio e le attrezzature condivise tra preparazioni con e senza allergeni.
  2. Scrivere la procedura di pulizia tra le lavorazioni, con il controllo minimo dell’assenza di residui visibili e la sua registrazione.
  3. Decidere se l’azienda dona alimenti; se sì, definire chi valuta i prodotti, con quali criteri del Capitolo V bis e con quale registrazione.
  4. Formalizzare ruoli e responsabilità igieniche nell’organigramma o nel manuale HACCP.
  5. Prevedere una verifica del sistema ogni volta che cambiano ricette, fornitori, attrezzature o layout.
  6. Pianificare formazione e supervisione, conservando le prove (registri, verbali di affiancamento).
  7. Creare un canale semplice per segnalare problemi e non conformità senza timore di conseguenze.
  8. Riesaminare periodicamente registrazioni e non conformità e annotare le azioni di miglioramento.

Errore tipico in sede di controllo: il manuale HACCP contiene un capitolo “cultura della sicurezza alimentare” copiato da un modello, mentre le schede di registrazione delle temperature sono compilate tutte con la stessa penna a fine mese. Il regolamento chiede di fornire prove di una cultura, e l’incoerenza tra documento e prassi è proprio ciò che l’ispettore osserva.

Domande frequenti

Il Reg. 2021/382 si applica anche alle piccole imprese?

Sì, si applica a tutti gli operatori soggetti all’Allegato II del Reg. 852/2004. Il Capitolo XI bis prevede però che l’attuazione della cultura della sicurezza alimentare tenga conto della natura e delle dimensioni dell’impresa. Un bar con due addetti non deve produrre la documentazione di uno stabilimento industriale, ma deve poter dimostrare ruoli chiari, formazione, supervisione e controlli eseguiti.

Per gli allergeni basta pulire fino a non vedere residui?

L’assenza di residui visibili è il requisito minimo fissato dal punto 9 del Capitolo IX. L’analisi dei pericoli può però richiedere di più: per esempio quando si produce un alimento dichiarato privo di un allergene o si lavorano allergeni in polvere difficili da rimuovere. In quei casi servono verifiche documentate più severe, come test specifici sulle superfici.

Si possono donare alimenti dopo il termine minimo di conservazione?

Sì. Il Capitolo V bis ammette la ridistribuzione degli alimenti con TMC fino a tale termine e anche oltre, purché siano ancora sicuri e idonei al consumo. Gli alimenti con data di scadenza possono invece essere ridistribuiti solo prima di quella data. In entrambi i casi l’operatore valuta conservazione, imballaggio, temperature e caratteristiche organolettiche.

La cultura della sicurezza alimentare richiede un documento specifico?

Il regolamento non prescrive un documento, ma chiede di istituire, mantenere e fornire prove della cultura. Le prove possono essere registrazioni di formazione e supervisione, verbali di riesame, gestione delle segnalazioni del personale, coerenza tra procedure e comportamenti osservati. Un capitolo del manuale senza riscontro nella pratica non è considerato una prova sufficiente.