Reg. UE 2021/382: cultura della sicurezza alimentare
Il Reg. UE 2021/382 modifica l'Allegato II del Reg. 852/2004: introduce la cultura della sicurezza alimentare, la gestione degli allergeni e la ridistribuzione.
Cos’è il Regolamento UE 2021/382
Il Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione modifica gli allegati del Regolamento (CE) 852/2004 su tre fronti: introduce il concetto di cultura della sicurezza alimentare (food safety culture), rafforza la gestione degli allergeni e disciplina la ridistribuzione degli alimenti. È il primo aggiornamento sostanziale dell’Allegato II del “regolamento igiene” dalla sua entrata in vigore.
Riferimento normativo Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021, che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
La cultura della sicurezza alimentare
La novità principale è l’inserimento di un nuovo Capo XI bis nell’Allegato II, dedicato alla cultura della sicurezza alimentare. L’operatore del settore alimentare (OSA) deve istituire, mantenere e dimostrare un’adeguata cultura, allineandosi ai principi del Codex Alimentarius. Gli elementi richiesti sono:
- impegno della direzione e di tutto il personale nella produzione sicura;
- leadership che orienta i comportamenti verso pratiche igieniche corrette;
- consapevolezza dei pericoli e dell’importanza della sicurezza alimentare;
- comunicazione aperta tra tutti gli addetti, comprese le non conformità;
- risorse sufficienti per garantire l’igiene.
La cultura non è un documento in più, ma un comportamento diffuso: coinvolge formazione, esempio dei responsabili e clima aziendale.
La gestione degli allergeni
Il regolamento aggiunge esplicitamente nell’Allegato II (Capo IX) l’obbligo di gestire le sostanze che provocano allergie o intolleranze. Le materie prime e gli ingredienti che le contengono devono essere manipolati e conservati in condizioni che evitino la contaminazione crociata (contaminazione crociata). Questo rafforza a livello di igiene ciò che l’etichettatura allergeni impone in fase informativa.
La ridistribuzione degli alimenti
Un nuovo Capo dell’Allegato II legittima e regola la donazione e ridistribuzione degli alimenti a fini di solidarietà. Gli OSA possono ridistribuire prodotti valutando se sono ancora sicuri, tenendo conto della durabilità (Termine Minimo di Conservazione vs data di scadenza), dell’integrità dell’imballaggio e delle condizioni di conservazione e trasporto. È un contributo alla riduzione degli sprechi alimentari senza abbassare la sicurezza.
Impatti pratici per l’operatore
| Ambito | Cosa cambia |
|---|---|
| Manuale HACCP | Va integrata la sezione sulla cultura della sicurezza |
| Formazione | Diventa evidenza dell’impegno diffuso, non solo adempimento |
| Allergeni | Procedure documentate anti-contaminazione crociata |
| Donazioni | Criteri per valutare l’idoneità dei prodotti ridistribuiti |
| Direzione | Ruolo attivo e verificabile del vertice aziendale |
In sede di controllo ufficiale l’autorità può valutare la cultura della sicurezza attraverso interviste, osservazione dei comportamenti e coerenza tra procedure e prassi reali.
Il legame con il pacchetto igiene
Il 2021/382 non è una norma autonoma: modifica il Reg. 852/2004, cuore del pacchetto igiene. Va quindi letto insieme all’obbligo generale di procedure basate sull’HACCP e alla responsabilità primaria dell’OSA fissata dal Reg. 178/2002.
In sintesi
Il Reg. UE 2021/382 introduce nell’Allegato II del 852/2004 la cultura della sicurezza alimentare, la gestione degli allergeni e la ridistribuzione. Per l’operatore significa dimostrare un impegno diffuso e verificabile, non solo tenere carte in ordine. Approfondisci il Reg. 852/2004 e il glossario HACCP.