Reg. UE 142/2011: attuazione del regolamento SOA
Il Reg. UE 142/2011 attua il Reg. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale: metodi di trasformazione, requisiti degli impianti, trasporto e documenti.
Cos’è il Regolamento UE 142/2011
Il Regolamento (UE) 142/2011 è il regolamento di esecuzione del Reg. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale (SOA). Traduce in regole operative dettagliate i principi del regolamento quadro: definisce come trattare, trasportare, trasformare e utilizzare i SOA delle diverse categorie di rischio. Senza il 142/2011, il 1069/2009 resterebbe un insieme di principi non applicabili in pratica.
Riferimento normativo Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della Direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
I metodi di trasformazione
Il cuore tecnico del regolamento sono i metodi di trasformazione standardizzati (identificati come metodi 1–7), che fissano parametri di temperatura, pressione, tempo e dimensione delle particelle necessari a inattivare gli agenti patogeni. Il metodo 1 (“sterilizzazione a pressione”) prevede il trattamento a 133 °C per almeno 20 minuti a 3 bar su particelle ridotte, ed è il più severo, richiesto per i materiali a rischio più elevato.
| Aspetto | Contenuto del 142/2011 |
|---|---|
| Metodi di trasformazione | Parametri termici e fisici (metodi 1–7) |
| Requisiti degli impianti | Struttura, igiene, separazione dei flussi |
| Trasporto | Mezzi, contenitori, temperature |
| Documentazione | Modelli di documento commerciale e certificati |
Requisiti degli impianti e del trasporto
Il regolamento dettaglia i requisiti che impianti di trasformazione, di produzione di biogas e compost, di petfood e di magazzinaggio devono soddisfare per ottenere il riconoscimento dell’autorità competente: locali, attrezzature, separazione tra zona sporca e pulita, procedure di pulizia e sanificazione (pulizia e sanificazione). Per il trasporto stabilisce mezzi, imballaggi, marcatura e, dove necessario, condizioni di temperatura.
Tracciabilità e documentazione
Ogni partita di SOA deve viaggiare con un documento commerciale (o un certificato sanitario per gli scambi tra Stati) conforme ai modelli dell’allegato. Sono richieste registrazioni presso mittenti, trasportatori e destinatari, così da ricostruire l’intero percorso del materiale. È l’applicazione, alla filiera dei sottoprodotti, del principio di tracciabilità (tracciabilità del lotto) che caratterizza tutta la sicurezza alimentare.
Import e controlli
Il regolamento fissa anche le condizioni sanitarie per l’importazione di SOA e prodotti derivati da Paesi terzi, con elenchi di stabilimenti autorizzati e modelli di certificato. Questi flussi sono soggetti ai controlli ufficiali riorganizzati dal Reg. UE 2017/625.
In sintesi
Il Reg. UE 142/2011 rende operativo il Reg. 1069/2009: definisce metodi di trasformazione (metodo 1: 133 °C, 20 min, 3 bar), requisiti degli impianti, regole di trasporto e documenti commerciali per tracciare i SOA. È la faccia pratica del regolamento sui sottoprodotti.