⚖️ Normativa HACCP

Reg. CE 1069/2009: sottoprodotti di origine animale (SOA)

Il Reg. CE 1069/2009 disciplina i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: le tre categorie di rischio, usi ammessi e obblighi degli operatori.

Cos’è il Regolamento CE 1069/2009

Il Regolamento (CE) 1069/2009 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Riguarda tutto ciò che si origina dalla filiera animale ma non finisce nel piatto: carcasse, scarti di macellazione, materiali confiscati, ex-alimenti, grassi tecnici. Ha abrogato il precedente Reg. (CE) 1774/2002.

Riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Perché una norma sui SOA

I SOA possono veicolare rischi sanitari (agenti di malattie animali come la BSE, patogeni, residui chimici) e ambientali. L’obiettivo è assicurarne la raccolta, il trasporto, la trasformazione e lo smaltimento in condizioni sicure, evitando che rientrino impropriamente nella catena alimentare o mangimistica. La norma completa il pacchetto igiene: quanto non può diventare alimento ai sensi del Reg. 853/2004 diventa un SOA da gestire.

Le tre categorie di rischio

Il regolamento classifica i SOA in tre categorie, in ordine decrescente di pericolosità, ciascuna con usi e destinazioni ammessi:

CategoriaEsempi di materialiDestinazioni tipiche
Categoria 1Materiale a rischio specifico (MRS/BSE), animali sospetti, rifiuti di cucina da trasporto internazionaleIncenerimento, smaltimento controllato
Categoria 2Stallatico, contenuto del tubo digerente, animali morti non di cat. 1, prodotti con residuiCompost/biogas, alcuni usi tecnici
Categoria 3Parti di animali idonei al macello ma non destinati al consumo, ex-alimentiMangimi (petfood), usi tecnici, biogas

La Categoria 1 è la più pericolosa e i suoi usi sono i più ristretti; la Categoria 3, a rischio minore, può alimentare filiere come il petfood a condizioni rigorose. È vietata la mescolanza di categorie diverse, che imporrebbe di trattare tutto secondo la classe più severa.

Obblighi degli operatori

Gli operatori del settore dei SOA devono essere registrati o riconosciuti dall’autorità competente e garantire:

  • identificazione e separazione dei materiali per categoria;
  • tracciabilità lungo tutta la filiera, con documenti commerciali e certificati sanitari (tracciabilità del lotto);
  • trasporto e trasformazione in impianti autorizzati con i trattamenti prescritti;
  • corretto smaltimento del materiale non recuperabile.

Rapporto con il regolamento di attuazione

Il 1069/2009 è il “regolamento quadro”: le modalità applicative dettagliate (metodi di trasformazione, parametri, modelli di documento) sono contenute nel Reg. UE 142/2011, che ne costituisce il regolamento di esecuzione.

In sintesi

Il Reg. CE 1069/2009 governa i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, classificandoli in tre categorie di rischio con usi e destinazioni distinti, e imponendo tracciabilità e impianti autorizzati. Le regole operative sono nel Reg. UE 142/2011.