Normativa HACCP

Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE 142/2011: sottoprodotti animali

SOA secondo Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE 142/2011: tre categorie, rifiuti di cucina, ex prodotti alimentari, documenti, registrazione e sanzioni italiane.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 fissa le norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano: li classifica in tre categorie di rischio e stabilisce per ciascuna raccolta, trasporto, trattamento e destinazioni ammesse. Le regole tecniche di attuazione sono nel Regolamento (UE) 142/2011. Entrambi si applicano dal 4 marzo 2011.

Estremi e obiettivo del Reg. CE 1069/2009

Il regolamento è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 ottobre 2009 e ha abrogato il Reg. (CE) 1774/2002, nato dopo la crisi della BSE. L’obiettivo è impedire che materiali di origine animale non destinati all’alimentazione umana diffondano malattie degli animali o rischi per la salute pubblica, e al tempo stesso consentirne l’impiego sicuro come mangimi, fertilizzanti, biogas o prodotti tecnici.

L’articolo 3 definisce i sottoprodotti di origine animale come corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano. Il confine con l’igiene degli alimenti è netto: ciò che esce dalla filiera alimentare regolata dal Reg. CE 853/2004, per scelta commerciale o perché non idoneo, diventa un SOA. Per questo il 1069/2009 è considerato una norma collegata al pacchetto igiene.

Due concetti strutturano gli obblighi. Il punto di partenza (articolo 4): l’operatore che genera il sottoprodotto deve identificarlo subito e da quel momento rispondere del rispetto delle regole nelle fasi sotto il suo controllo. Il punto finale (articolo 5): per alcuni prodotti derivati, raggiunta una certa fase di lavorazione, il regolamento smette di applicarsi. Il testo è su EUR-Lex, Regolamento (CE) 1069/2009.

Le tre categorie di rischio

Gli articoli 8, 9 e 10 classificano i SOA in tre categorie, dalla più rischiosa alla meno rischiosa. Le miscele seguono la categoria più severa: un materiale di categoria 3 mescolato con uno di categoria 1 diventa tutto categoria 1.

CategoriaEsempi (articolo)Destinazioni in sintesi
Categoria 1Animali sospetti o colpiti da TSE, materiali specifici a rischio, animali da compagnia, da zoo e da circo, sottoprodotti con residui di sostanze vietate, rifiuti alimentari da mezzi di trasporto internazionali (art. 8)Principalmente incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare; impieghi molto limitati
Categoria 2Stallatico e contenuto del tubo digerente, prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano per presenza di corpi estranei, animali morti diversi da quelli di categoria 1, tutto ciò che non è categoria 1 o 3 (art. 9)Smaltimento, oppure trasformazione per usi come fertilizzanti, biogas o compost secondo le condizioni previste
Categoria 3Parti di animali idonei al consumo ma non destinate al consumo per motivi commerciali, ex prodotti alimentari di origine animale, rifiuti di cucina e ristorazione (art. 10)Anche mangimi e alimenti per animali da compagnia, oltre alle destinazioni delle categorie superiori

Le destinazioni puntuali sono stabilite dagli articoli 12, 13 e 14 e dipendono anche dai metodi di trasformazione utilizzati. Per questo la tabella va letta come orientamento, non come elenco esaustivo.

Rifiuti di cucina ed ex prodotti alimentari: cosa riguarda bar, ristoranti e negozi

I rifiuti di cucina e ristorazione hanno una disciplina particolare. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g) li esclude dal campo di applicazione, salvo tre casi: quando provengono da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, quando sono destinati all’alimentazione animale, quando sono destinati a trasformazione o alla produzione di biogas o compost secondo le regole del regolamento. Nel primo caso sono categoria 1, negli altri due categoria 3.

Ne derivano due conseguenze pratiche. Gli avanzi di un ristorante che finiscono nella raccolta dell’organico comunale seguono di norma la disciplina dei rifiuti, come descritto nella procedura HACCP di gestione dei rifiuti. È invece vietato, per l’articolo 11, nutrire animali d’allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione: cedere gli avanzi a un allevatore di maiali è una violazione, non un recupero.

Gli ex prodotti alimentari di origine animale sono invece categoria 3 (articolo 10, lettera f) quando non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio, purché non presentino rischi per la salute pubblica o animale. È il caso tipico dei prodotti a base di carne, pesce o latte invenduti in un supermercato, che possono essere avviati a impianti autorizzati invece che allo smaltimento come rifiuto.

Il Regolamento UE 142/2011: le regole di attuazione

Il Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, contiene le disposizioni di applicazione del 1069/2009 e si applica dalla stessa data. Mentre il regolamento quadro stabilisce principi, categorie e destinazioni, il 142/2011 entra nei dettagli tecnici che gli operatori e i controllori usano ogni giorno. Il testo è su EUR-Lex, Regolamento (UE) 142/2011.

Tra gli allegati più consultati:

  • l’Allegato IV, con i metodi di trasformazione standardizzati e i relativi parametri di tempo, temperatura, pressione e dimensione delle particelle;
  • l’Allegato V, con i requisiti per la trasformazione in biogas e il compostaggio;
  • l’Allegato VIII, con le regole su raccolta, trasporto, identificazione e tracciabilità, inclusi i modelli di documento commerciale.

L’identificazione durante raccolta, deposito e trasporto si basa anche su codici colore per categoria: per i materiali di categoria 1 il colore è il nero. Imballaggi, contenitori e veicoli devono riportare in modo chiaro la categoria del materiale trasportato. Il documento commerciale accompagna le partite tra un operatore e l’altro e, insieme ai registri delle partite previsti dall’articolo 22 del 1069/2009, garantisce la rintracciabilità, con una logica simile a quella della tracciabilità di lotto degli alimenti.

Registrazione, riconoscimento e norme italiane

Gli articoli 23 e 24 distinguono due livelli. Gli stabilimenti che svolgono attività ad alto rischio, come la trasformazione, l’incenerimento o la produzione di alimenti per animali da compagnia, devono essere riconosciuti dall’autorità competente; gli altri operatori che manipolano SOA, compresi trasportatori e utilizzatori, devono essere registrati. In Italia l’autorità competente opera attraverso i servizi veterinari delle ASL.

L’applicazione nazionale è guidata dalle linee guida concordate in Conferenza Unificata il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 20/CU), recepite dalle Regioni con propri atti. Le sanzioni sono fissate dal D.Lgs. 1° ottobre 2012, n. 186, che disciplina le violazioni sia del Reg. 1069/2009 sia del Reg. 142/2011. I controlli rientrano nel sistema dei controlli ufficiali del Reg. UE 2017/625.

Esempi operativi e checklist per l’OSA

La tabella riassume situazioni ricorrenti. Sono esempi orientativi: la classificazione definitiva dipende dal caso concreto e dalle indicazioni del servizio veterinario della ASL competente.

AttivitàSOA tipiciCategoria di norma
Macelleria al dettaglioOssa, grasso, ritagli non destinati alla vendita3; categoria 1 se si rimuovono materiali specifici a rischio
SupermercatoProdotti di origine animale invenduti o con imballaggio danneggiato3 (ex prodotti alimentari)
Ristorante o mensaAvanzi di cucina destinati alla raccolta comunaleFuori campo, salvo destinazioni a mangimi, trasformazione, biogas o compost
Catering su voli o navi internazionaliRifiuti alimentari di bordo1
PescheriaScarti di pesce, visceri, teste3

Esempio di checklist per una macelleria con laboratorio:

  1. Individuare ogni flusso di SOA nel punto in cui si genera e classificarlo per categoria.
  2. Predisporre contenitori dedicati, chiusi e identificati con la categoria, separati da alimenti e rifiuti ordinari.
  3. Stipulare il ritiro con un raccoglitore o un impianto registrato o riconosciuto e verificarne il numero.
  4. Conservare documenti commerciali e registrazioni delle partite consegnate per il periodo previsto.
  5. Inserire la gestione dei SOA nel manuale di autocontrollo, con responsabilità e frequenze di ritiro.

Errore tipico in ispezione: ossa e ritagli di categoria 3 conferiti nel cassonetto dell’indifferenziato o dell’organico, senza contratto di ritiro né documenti. Per il 1069/2009 la mancanza di tracciabilità è già di per sé una non conformità, a prescindere dal rischio sanitario del singolo conferimento.

Domande frequenti

Gli scarti di un ristorante sono sottoprodotti di origine animale?

I rifiuti di cucina e ristorazione sono esclusi dal Reg. 1069/2009 quando vanno alla normale raccolta dei rifiuti. Rientrano invece nel regolamento se provengono da trasporti internazionali (categoria 1) o se sono destinati ad alimentazione animale, trasformazione, biogas o compost (categoria 3). È comunque vietato usarli per nutrire animali d’allevamento diversi da quelli da pelliccia.

Che differenza c’è tra Reg. 1069/2009 e Reg. 142/2011?

Il Reg. 1069/2009 è il regolamento quadro: definisce i SOA, le tre categorie, le destinazioni ammesse e gli obblighi di registrazione e riconoscimento. Il Reg. 142/2011 è il regolamento di attuazione della Commissione: contiene i metodi di trasformazione, i requisiti per biogas e compostaggio, le regole su identificazione, trasporto e documenti commerciali. Vanno sempre letti insieme.

Una macelleria deve registrarsi come operatore SOA?

La macelleria genera SOA e ne è responsabile dal punto di partenza, ma di solito non svolge attività che richiedono una registrazione specifica come operatore SOA: conferisce i materiali a un raccoglitore registrato o a un impianto riconosciuto. Gli adempimenti esatti vanno verificati con il servizio veterinario della ASL, alla luce delle linee guida regionali.

Quali sanzioni si rischiano per una gestione errata dei SOA?

In Italia le sanzioni sono previste dal D.Lgs. 186/2012, che disciplina le violazioni dei regolamenti 1069/2009 e 142/2011, ad esempio su raccolta, identificazione, trasporto, documenti e destinazioni non ammesse. Gli importi variano secondo la violazione e vanno verificati sul testo vigente. A queste si aggiungono le conseguenze delle norme ambientali, se il materiale è gestito come rifiuto.