Reg. CE 1935/2004: materiali a contatto con gli alimenti (FCM)
Il Reg. 1935/2004 disciplina i materiali a contatto con gli alimenti: principio di inerzia, non cessione, materiali specifici (plastica, ceramiche, metalli).
Cos’è il Regolamento CE 1935/2004
Il Regolamento (CE) 1935/2004 è il quadro generale dei materiali a contatto con gli alimenti (Food Contact Materials, FCM): plastiche, ceramiche, metalli, carta, vetro, gomma, ecc. Garantisce che nessuna sostanza ceduta dal materiale minacci la salute o alteri in modo inaccettabile la composizione dell’alimento.
Il principio di inerzia
Il principio cardine (art. 3): un FCM deve essere fabbricato in modo che non ceda agli alimenti:
- sostanze in quantità pericolose per la salute;
- componenti in quantità tali da modificare inaccettabilmente la composizione dell’alimento;
- componenti che degradano le caratteristiche organolettiche.
Misure specifiche
Il 1935/2004 è quadro: i dettagli sono in misure specifiche per singolo materiale:
- Plastiche: Reg. 10/2011 (elenchi di sostanze autorizzate, limiti di migrazione OML);
- Plastiche riciclate: Reg. 282/2008;
- Ceramiche: Direttiva 84/500/CEE (limiti piombo e cadmio cedibili);
- BPA (bisfenolo A) in biberon e materiali specifici: restrizioni specifiche;
- Materiali tradizionali (legno, sughero, tessili): non ancora con misura specifica UE, valgono i principi generali.
Etichettatura e tracciabilità
- simbolo “bicchiere e forchetta” per i materiali idonei al contatto alimentare;
- istruzioni d’uso quando rilevanti (es. temperatura, tipo di alimento);
- tracciabilità (art. 17) per permettere ritiro e recall (tracciabilità).
Il legame con l’HACCP
I FCM sono una fonte di pericolo chimico (pericoli chimici) per migrazione. L’HACCP deve considerare:
- idoneità dei materiali usati (bollitori, contenitori, pellicole);
- condizioni d’uso (temperatura, tempo, tipo di alimento — grasso aumenta la migrazione);
- migrazione da attrezzature usurate o non idonee.
In sintesi
Il Reg. 1935/2004 è il quadro dei materiali a contatto: inerzia, non cessione, tracciabilità. Per l’HACCP significa verificare che contenitori, pellicole e attrezzature siano idonei per il contatto alimentare e usati nelle condizioni previste.
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