Reg. CE 1935/2004 materiali a contatto (MOCA): obblighi
Il Reg. CE 1935/2004 sui MOCA spiegato: inerzia, etichetta, dichiarazione di conformità, misure specifiche per materiale, norme italiane e sanzioni.
Il Reg. CE 1935/2004 è la norma quadro europea sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA, in inglese FCM). Impone che non cedano sostanze in quantità pericolose o tali da alterare l’alimento, regola etichettatura, dichiarazione di conformità e tracciabilità, e rinvia a misure specifiche per singoli materiali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai materiali e oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, che allo stato di prodotti finiti sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono già a contatto con essi o si può ragionevolmente prevedere che lo siano o che trasferiscano i propri componenti agli alimenti in condizioni d’uso normali o prevedibili (art. 1). Ha abrogato le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; il testo è disponibile su EUR-Lex.
Rientrano quindi imballaggi, pellicole, contenitori, utensili da cucina, stoviglie, nastri trasportatori, tubazioni, guarnizioni e superfici delle macchine. Sono esclusi i materiali di ricopertura che fanno parte dell’alimento e possono essere consumati con esso, gli oggetti d’antiquariato e gli impianti fissi, pubblici o privati, di approvvigionamento idrico.
Gli articoli chiave
| Articolo | Contenuto |
|---|---|
| Art. 3 | requisiti generali: principio di inerzia |
| Art. 4 | requisiti speciali per materiali attivi e intelligenti |
| Art. 5 | misure specifiche per gruppi di materiali (allegato I) |
| Art. 6 | misure nazionali specifiche in assenza di misure UE |
| Artt. 8-12 | autorizzazione delle sostanze, con valutazione dell’EFSA |
| Art. 15 | etichettatura |
| Art. 16 | dichiarazione di conformità |
| Art. 17 | rintracciabilità |
| Art. 25 | sanzioni stabilite dagli Stati membri |
Il principio di inerzia (art. 3)
I MOCA devono essere prodotti secondo le buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da:
- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione del materiale non devono inoltre fuorviare i consumatori. Le buone pratiche di fabbricazione richiamate dall’art. 3 sono disciplinate dal Reg. CE 2023/2006 sulle GMP dei MOCA.
Etichettatura (art. 15)
I MOCA non ancora a contatto con gli alimenti, quando sono immessi sul mercato, devono riportare la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari”, un’indicazione specifica sull’impiego (per esempio “macchina da caffè” o “bottiglia per vino”) oppure il simbolo del bicchiere e della forchetta dell’allegato II. L’indicazione non è obbligatoria per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati al contatto con gli alimenti. Servono inoltre, se necessarie, istruzioni per un uso sicuro e adeguato, i dati del fabbricante o del venditore e un’identificazione che ne garantisca la rintracciabilità.
Dichiarazione di conformità e rintracciabilità (artt. 16-17)
Per i materiali disciplinati da misure specifiche serve una dichiarazione scritta di conformità, supportata da documentazione adeguata a disposizione delle autorità. La rintracciabilità deve essere garantita in tutte le fasi, per consentire controlli, ritiri e informazione dei consumatori. Contenuti e gestione della dichiarazione lungo la filiera sono descritti nella pagina su MOCA, certificazione e dichiarazione di conformità.
Le misure specifiche oggi vigenti
Il regolamento quadro elenca nell’allegato I 17 gruppi di materiali che possono essere disciplinati da misure specifiche. Solo una parte ha una disciplina europea dedicata.
| Materiale | Misura specifica UE |
|---|---|
| Materie plastiche | Reg. UE 10/2011 (elenco dell’Unione, migrazione globale e specifica) |
| Plastica riciclata | Reg. UE 2022/1616, che ha sostituito il Reg. CE 282/2008 |
| Materiali attivi e intelligenti | Reg. CE 450/2009 |
| Ceramica | Dir. 84/500/CEE (cessione di piombo e cadmio) |
| Pellicola di cellulosa rigenerata | Dir. 2007/42/CE |
| Bisfenolo A e altri bisfenoli pericolosi | Reg. UE 2024/3190, che ha abrogato il Reg. UE 2018/213, con periodi transitori scaglionati e una rettifica nel 2026 |
| Utensili in poliammide e melammina da Cina e Hong Kong | Reg. UE 284/2011 (condizioni di importazione) |
Per i limiti delle materie plastiche si rinvia alla scheda sul Reg. UE 10/2011. Carta e cartone, gomma, metalli e leghe, vetro, legno, sughero, inchiostri e adesivi non hanno ancora una misura specifica europea: per loro valgono i principi generali dell’art. 3 e le eventuali norme nazionali.
Il quadro italiano
L’art. 6 consente agli Stati membri di mantenere norme nazionali dove manca una misura UE. In Italia resta centrale il D.M. 21 marzo 1973, con i successivi aggiornamenti, che disciplina diversi materiali (tra cui carta e cartone, gomma, vetro, acciaio inossidabile), insieme al D.P.R. 777/1982.
Il D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 stabilisce le sanzioni per le violazioni del Reg. 1935/2004, del Reg. 2023/2006, del Reg. 10/2011 e di altri regolamenti sui MOCA. L’art. 6 dello stesso decreto obbliga gli operatori economici del settore MOCA a comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti in cui svolgono le attività soggette al Reg. 2023/2006. La comunicazione riguarda chi produce, trasforma o distribuisce materiali, non l’impresa alimentare che si limita a usarli.
Cosa deve fare l’impresa alimentare
Il ristorante, il laboratorio o l’industria che usa MOCA è responsabile della sicurezza dell’alimento finito e deve considerare la migrazione come pericolo chimico nell’analisi dei pericoli. Il meccanismo e i fattori che la favoriscono sono spiegati nella pagina sulla migrazione da materiali a contatto.
Checklist operativa
- Acquistare solo MOCA con dicitura o simbolo di idoneità, o chiaramente destinati agli alimenti.
- Richiedere e archiviare la dichiarazione di conformità per plastiche e altri materiali con misura specifica.
- Leggere le condizioni d’uso dichiarate: tipo di alimento (acido, grasso, alcolico), temperatura massima, tempo di contatto, idoneità a microonde o forno.
- Inserire le verifiche sui MOCA nella procedura di ricevimento e nella qualifica dei fornitori.
- Sostituire utensili e contenitori usurati, graffiati o deformati.
- Non riutilizzare imballaggi monouso per scopi diversi da quelli previsti.
Errore tipico in ispezione
Esempio: una gastronomia conserva sughi caldi in vaschette di plastica acquistate come “contenitori per alimenti”, ma la dichiarazione di conformità le limita al contatto a temperatura ambiente con alimenti secchi. Il materiale è idoneo al contatto alimentare in generale, ma non per quell’uso: la non conformità sta nell’impiego fuori dalle condizioni dichiarate, e l’ispettore lo rileva confrontando la dichiarazione con la prassi di cucina. Un’altra criticità frequente è la mancanza di qualsiasi dichiarazione per pellicole e sacchetti acquistati al cash and carry.
Domande frequenti
Il simbolo bicchiere e forchetta è sempre obbligatorio?
No. L’art. 15 consente in alternativa la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o un’indicazione specifica sull’impiego. L’indicazione non è richiesta per gli oggetti che per le loro caratteristiche sono chiaramente destinati agli alimenti, come piatti o bicchieri. Il simbolo, però, indica solo l’idoneità generale: le condizioni d’uso vanno lette nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità.
Il ristorante deve avere le dichiarazioni di conformità?
Il Reg. 1935/2004 richiede la dichiarazione per i materiali disciplinati da misure specifiche, come le plastiche, lungo tutta la filiera fino alla vendita al dettaglio. Per l’impresa alimentare è buona prassi chiederla al fornitore e conservarla, perché dimostra di aver usato materiali idonei e permette di verificare le condizioni d’uso. In ispezione è spesso richiesta per gli imballaggi.
Il Reg. 1935/2004 vale anche per i macchinari?
Sì, per le parti che vengono a contatto con gli alimenti: superfici di lavorazione, nastri, guarnizioni, tubazioni. Valgono il principio di inerzia e, per le parti in plastica, il Reg. UE 10/2011. I requisiti di sicurezza meccanica e di progettazione igienica derivano invece dalla disciplina sulle macchine e dalle relative norme tecniche armonizzate.
Cosa cambia per il bisfenolo A?
Il Reg. UE 2024/3190 vieta l’uso del bisfenolo A, e limita altri bisfenoli classificati come pericolosi, in numerosi materiali a contatto come vernici, rivestimenti, plastiche e adesivi, con deroghe limitate. Ha abrogato il Reg. UE 2018/213 e prevede periodi transitori differenziati per articoli monouso e riutilizzabili, rettificati nel 2026: le date vanno verificate sul testo consolidato.