Fondamenti HACCP

HACCP classico e semplificato: differenze e basi giuridiche

HACCP classico e semplificato a confronto: cosa dicono art. 5 e considerando 15-16 del Reg. 852/2004 e la Comunicazione 2022/C 355/01 sulla flessibilità.

L’HACCP classico applica integralmente la sequenza Codex di 12 fasi e 7 principi, con squadra, diagramma, albero decisionale e CCP formalizzati. L’HACCP semplificato applica gli stessi principi in modo proporzionato, appoggiandosi a prerequisiti e manuali di corretta prassi. La base giuridica è il Reg. CE 852/2004: art. 5, considerando 15 e 16, letti alla luce della Comunicazione 2022/C 355/01.

Lo stesso obbligo, due modi di adempierlo

Il Reg. CE 852/2004 non conosce un “HACCP semplificato” come istituto separato. L’art. 5, paragrafo 1, impone a tutti gli operatori successivi alla produzione primaria di predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti basate sui principi HACCP. Le espressioni “HACCP classico” e “HACCP semplificato” descrivono due modalità di applicazione dello stesso obbligo, che il regolamento stesso chiede di modulare.

La differenza non sta quindi nell’esistenza dell’obbligo ma nella forma: quanto è formale l’analisi, quanti documenti servono, se i pericoli vengono gestiti in CCP o tramite buone pratiche. Le soluzioni operative per bar e micro-imprese sono raccolte nella guida al manuale HACCP per la piccola impresa; qui si analizzano le fonti che legittimano la semplificazione e i suoi confini.

Le fonti della flessibilità nel Reg. CE 852/2004

FonteContenuto in sintesiEffetto pratico
Considerando 15I requisiti HACCP tengono conto dei principi Codex e devono avere flessibilità sufficiente per essere applicabili in tutte le situazioni, anche nelle piccole imprese. In certe imprese non si individuano CCP e le buone pratiche igieniche possono sostituire il monitoraggio dei punti critici; il limite critico non deve essere per forza numerico; l’obbligo di conservare documenti deve evitare oneri eccessivi per le imprese molto piccoleConsente piani senza CCP, limiti osservabili, registrazioni ridotte
Considerando 16La flessibilità serve anche a consentire metodi tradizionali e a tenere conto di vincoli geografici e strutturali, senza compromettere gli obiettivi di igieneGiustifica adattamenti nazionali per produzioni tradizionali
Art. 5, par. 2, lett. g)Documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, per dimostrare l’applicazione delle misureLa documentazione è proporzionata, non standard
Art. 5, par. 5Possibili modalità di applicazione per agevolare taluni operatori, in particolare tramite manuali per l’applicazione dei principi HACCPBase per manuali e guide di settore
Artt. 7-9Manuali nazionali e comunitari di corretta prassi igienica e di applicazione dei principi HACCPL’OSA può usarli su base volontaria
Art. 13, par. 3-4Possibili misure nazionali di adeguamento dell’Allegato II per metodi tradizionali, vincoli geografici, struttureRiguarda i requisiti strutturali, non l’obbligo HACCP

Il testo integrale e consolidato si legge su EUR-Lex, Reg. CE 852/2004. Va notato che i considerando non sono norme precettive, ma guidano l’interpretazione dell’art. 5: per questo la Commissione li richiama nelle proprie comunicazioni.

La Comunicazione della Commissione 2022/C 355/01

Il documento interpretativo di riferimento è la Comunicazione della Commissione sull’attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare che comprendono prassi igieniche e procedure basate sui principi HACCP, compresa l’agevolazione e la flessibilità dell’attuazione in determinate imprese alimentari, pubblicata in GU C 355 del 16 settembre 2022 (testo su EUR-Lex). Ha sostituito la precedente Comunicazione 2016/C 278/01 e allinea la lettura del Reg. 852/2004 alla revisione 2020 del Codex e al Reg. UE 2021/382 su allergeni e cultura della sicurezza alimentare.

Sul tema della flessibilità la Comunicazione, in sintesi:

  • conferma che in alcune imprese, specie quelle che non preparano, trasformano o fabbricano alimenti, le buone prassi igieniche possono essere sufficienti a controllare i pericoli, purché lo dimostri un’analisi;
  • ammette l’uso di guide che descrivono in modo generico pericoli e misure per tipologie di attività simili (il cosiddetto HACCP generico), da adattare alla realtà della singola impresa;
  • ribadisce che flessibilità significa proporzionalità degli strumenti, non esonero dagli obiettivi di sicurezza;
  • illustra la distinzione tra prerequisiti, prerequisiti operativi e CCP (vedi PRP, OPRP e CCP).

Confronto operativo tra i due approcci

ElementoHACCP classicoHACCP semplificato
Fasi preliminariSquadra multidisciplinare, descrizione prodotto, uso previsto, diagramma verificato in campoResponsabile individuato, descrizione sintetica dell’attività, diagramma essenziale o tratto dal manuale di settore
Analisi dei pericoliSpecifica per prodotto e fase, con valutazione del rischio documentataBasata su un manuale di corretta prassi o una guida generica, adattata all’impresa
Identificazione CCPAlbero decisionale per ogni fase e pericoloSpesso pochi CCP o nessuno; pericoli gestiti con GHP rafforzate
Limiti criticiValori validati e documentatiPossono essere osservabili o ripresi dalla guida
RegistrazioniPer ogni CCP e verificaRidotte all’essenziale, a volte solo le deviazioni
VerificaPiano di verifica, audit interni, analisiControlli periodici proporzionati, spesso da check-list
Riferimento tipicoIndustria, POA soggetti al Reg. 853/2004, processi complessiCommercio al dettaglio, somministrazione semplice, laboratori artigianali con processi standard

La riga finale è un orientamento, non un criterio di legge: a decidere è la complessità del processo e il livello di rischio, non il numero di addetti. Il metodo completo è descritto passo per passo nelle 5 fasi preliminari e nei sette principi.

Esempio: due attività della stessa dimensione

Esempio: due imprese con tre addetti ciascuna.

  1. Un bar che serve caffetteria, bevande e brioche acquistate surgelate e cotte in forno. L’analisi, condotta sulla base di un manuale di settore, conclude che i pericoli sono controllati da prerequisiti: catena del freddo, cottura secondo le istruzioni del produttore, igiene del banco, gestione delle informazioni sugli allergeni. Il sistema può essere semplificato, con poche registrazioni.
  2. Una gastronomia che cucina, raffredda, porziona e vende piatti pronti, anche sottovuoto. Raffreddamento e confezionamento sottovuoto introducono pericoli che le sole buone pratiche non controllano. Pur essendo una micro-impresa, serve un’analisi specifica con CCP formalizzati, limiti validati e registrazioni puntuali.

Cosa non si semplifica mai

  1. I requisiti igienici generali dell’Allegato II del Reg. 852/2004, compresa la formazione degli addetti (Capitolo XII) e, dal 2021, la cultura della sicurezza alimentare (Capitolo XI bis).
  2. L’analisi dei pericoli: può appoggiarsi a una guida, ma deve essere verificata sulla realtà dell’impresa.
  3. La rintracciabilità prevista dal Reg. CE 178/2002.
  4. La gestione delle informazioni sugli allergeni ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
  5. La capacità di dimostrare all’autorità competente, su richiesta, di applicare le procedure (art. 5, par. 4, Reg. 852/2004).
  6. Il riesame delle procedure quando cambiano prodotti o processi.

Il quadro italiano

In Italia la semplificazione passa soprattutto per i manuali di corretta prassi operativa validati e per le indicazioni regionali, che in alcuni casi propongono modelli semplificati per specifiche tipologie di attività. Il quadro delle competenze regionali, inclusa la formazione degli alimentaristi, è in HACCP regionale: deroghe, formazione e controlli. Un esempio di struttura documentale snella è nel manuale HACCP per la piccola impresa.

Errori tipici

  • Considerare il semplificato come un diritto legato alla dimensione: la proporzionalità segue il rischio del processo.
  • Adottare un manuale di settore senza adattarlo: il controllo ufficiale verifica la corrispondenza tra documento e realtà.
  • Eliminare tutte le registrazioni: anche nel semplificato devono restare quelle necessarie a dimostrare il controllo dei pericoli rilevanti.
  • Al contrario, imporre a un piccolo esercizio un piano industriale che nessuno riesce a compilare: produce registrazioni formali prive di valore.

Domande frequenti

L’HACCP semplificato è previsto dalla legge?

Non come istituto autonomo. Il Reg. CE 852/2004 impone a tutti procedure basate sui principi HACCP, ma con il considerando 15, l’art. 5 e gli artt. 7-9 consente di applicarle in modo flessibile e proporzionato. La Commissione ha precisato questa flessibilità nella Comunicazione 2022/C 355/01. “Semplificato” descrive quindi un modo di applicare l’obbligo, non un’esenzione.

Una micro-impresa può non avere alcun CCP?

Sì, se l’analisi dei pericoli dimostra che le buone prassi igieniche bastano a controllarli. Il considerando 15 del Reg. 852/2004 riconosce espressamente che in alcune imprese non si possono individuare punti critici di controllo. La conclusione deve però essere motivata per iscritto e rivalutata quando cambiano i prodotti o i processi.

Il manuale di corretta prassi sostituisce il piano HACCP?

Può sostituirne gran parte, ma va calato sulla singola impresa: locali, attrezzature, prodotti e personale reali. L’adesione è volontaria e non trasferisce la responsabilità, che resta dell’operatore. Se l’attività svolge processi non coperti dal manuale, per quelli servono un’analisi e misure specifiche.

Cosa è cambiato con la Comunicazione del 2022?

La Comunicazione 2022/C 355/01 ha sostituito quella del 2016, allineando le indicazioni alla revisione 2020 del Codex e al Reg. UE 2021/382. Tra le novità rilevanti ci sono i riferimenti a gestione degli allergeni e cultura della sicurezza alimentare. L’impostazione della flessibilità per le piccole imprese è stata mantenuta.