Normativa e aggiornamenti

D.Lgs. 18/2023 sull'acqua potabile: cosa prevede per le attività alimentari

Guida al D.Lgs. 18/2023 che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184: approccio basato sul rischio, piani di sicurezza dell'acqua, nuovi parametri e responsabilità tra gestore idrico e titolare dell'impianto interno. Cosa deve fare un OSA.

Rubinetto in una cucina professionale con acqua conforme al D.Lgs. 18/2023

Per chi lavora nel settore alimentare l’acqua non è un semplice servizio in bolletta: è una materia prima che entra in ricette, lavaggi, ghiaccio e sanificazione. Con il D.Lgs. 18/2023 l’Italia ha riscritto le regole della potabilità, spostando il baricentro dalla verifica finale al rubinetto a un controllo del rischio lungo tutta la filiera idrica. Capire cosa prevede questo decreto significa capire fino a dove arriva la tua responsabilità di operatore del settore alimentare — e dove, invece, comincia quella di altri. Vediamolo con ordine.

L’acqua è un ingrediente, non un dettaglio. Ogni volta che l’acqua tocca gli alimenti — direttamente o attraverso attrezzature e superfici — la sua qualità diventa parte integrante del tuo sistema HACCP.

Che cos’è il D.Lgs. 18/2023

Il D.Lgs. 18/2023 è il provvedimento con cui l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano. Sostituisce la vecchia disciplina (il D.Lgs. 31/2001) e allinea il nostro Paese a un impianto europeo più moderno, che non si limita a fissare valori limite ma ridisegna il metodo con cui la sicurezza dell’acqua viene garantita.

Il concetto chiave è uno solo: l’acqua va tenuta sotto controllo dalla captazione al rubinetto. Non basta più analizzare il prodotto finito; occorre presidiare ogni anello della catena — la fonte, il trattamento, la rete di distribuzione, l’impianto interno dell’edificio — perché è lì che nascono i pericoli.

L’approccio basato sul rischio

La vera novità del decreto è l’approccio basato sul rischio applicato all’intera filiera idrica. Al posto di controlli standardizzati e uguali per tutti, il D.Lgs. 18/2023 chiede di identificare i pericoli, valutarne la probabilità e la gravità e calibrare i controlli di conseguenza. È la stessa logica che regge il metodo HACCP: chi conosce i principi dell’analisi dei pericoli si muoverà in terreno familiare.

Questo approccio si articola su tre livelli:

  • Aree di alimentazione dei punti di captazione (a monte, la protezione della fonte);
  • Sistemi di fornitura idrica, attraverso i cosiddetti piani di sicurezza dell’acqua;
  • Distribuzione idrica interna degli edifici, dal punto di consegna fino al rubinetto.

I piani di sicurezza dell’acqua (Water Safety Plan)

Cuore operativo del decreto sono i piani di sicurezza dell’acqua (Water Safety Plan): documenti in cui il gestore mappa i rischi del proprio sistema e definisce le misure di controllo. È l’equivalente idrico di un piano di autocontrollo: si individuano i punti critici, si stabiliscono le misure preventive e si verificano nel tempo. Un cambio di paradigma che avvicina la gestione dell’acqua alla cultura della prevenzione propria dell’HACCP.

I parametri di potabilità aggiornati

Il D.Lgs. 18/2023 aggiorna anche l’elenco dei parametri di potabilità e i relativi valori limite, in coerenza con le indicazioni europee e dell’OMS. Restano centrali gli indicatori microbiologici (come Escherichia coli ed enterococchi), ma vengono riviste soglie e attenzioni su diverse sostanze chimiche emergenti.

AmbitoCosa cambia con il D.Lgs. 18/2023
MetodoDai controlli standard all’approccio basato sul rischio sull’intera filiera
StrumentoIntroduzione dei piani di sicurezza dell’acqua (Water Safety Plan)
AmbitoCopertura “dalla captazione al rubinetto”, compresa la distribuzione interna
ParametriElenco e valori limite aggiornati secondo la Direttiva (UE) 2020/2184
VigilanzaRuolo di ASL e Ministero della Salute su controlli e non conformità

Un aggiornamento in movimento. Il quadro dei parametri non è statico: con il correttivo del 2025 sono arrivate soglie più severe su alcune sostanze. Ne parliamo nell’articolo dedicato al D.Lgs. 102/2025.

Chi è responsabile: gestore e titolare dell’impianto interno

Il punto che genera più dubbi tra gli operatori è la ripartizione delle responsabilità. Il decreto traccia una linea netta, e conoscerla evita sia controlli inutili sia pericolose zone d’ombra:

  1. Il gestore idrico risponde della potabilità dell’acqua fino al punto di consegna (in genere il contatore). È lui che deve garantire i parametri e attuare i piani di sicurezza dell’acqua sulla rete pubblica.
  2. Il titolare dell’edificio o dell’attività è responsabile della distribuzione idrica interna, cioè di tutto ciò che sta a valle del punto di consegna: tubazioni, serbatoi di accumulo, addolcitori, boiler, rubinetti.

Per un ristorante, un bar o una mensa questo significa una cosa precisa: anche se l’acqua arriva potabile dall’acquedotto, ciò che accade dentro le mura dell’attività è affar tuo. Un serbatoio mai pulito, un addolcitore mal rigenerato o un tratto di tubazione a ristagno possono degradare un’acqua perfetta in ingresso.

La responsabilità non si “esternalizza” con la bolletta. Pagare l’acquedotto non ti solleva dal controllo dell’impianto interno. È esattamente su quel tratto — dal contatore al rubinetto — che si concentra il tuo dovere di diligenza.

Cosa deve fare concretamente un OSA

Tradotto in pratica, un operatore del settore alimentare dovrebbe muoversi così:

  • Usare sempre acqua potabile dove serve a evitare la contaminazione degli alimenti, come già impone il Regolamento CE 852/2004.
  • Valutare il rischio dell’impianto interno: presenza di serbatoi, addolcitori, filtri, tubazioni datate, punti di ristagno.
  • Programmare la manutenzione e la pulizia dei componenti a rischio, con registrazioni tracciabili.
  • Prevedere controlli mirati al punto d’uso quando la valutazione del rischio li rende opportuni — non come obbligo generalizzato, ma come risposta a criticità concrete. Su questo è utile il nostro approfondimento sulle analisi dell’acqua nell’HACCP.
  • Documentare tutto nel manuale di autocontrollo, integrando l’acqua nella logica del pacchetto igiene.

Per orientarsi tra recepimento della direttiva, obblighi e adempimenti è utile una fonte verticale sul tema: il portale dedicato al D.Lgs. 18/2023 raccoglie in modo ordinato struttura del decreto e ricadute pratiche per chi gestisce un’attività. Se hai dubbi sulla ripartizione delle responsabilità o sui piani di sicurezza dell’acqua, una risorsa specializzata come dlgs182023.com aiuta a inquadrare il quadro normativo senza perdersi nei tecnicismi.

La vigilanza: ASL e Ministero della Salute

Il rispetto del decreto è presidiato dalle ASL e dal Ministero della Salute, che esercitano la vigilanza sui controlli, sui parametri e sulla gestione delle non conformità. In caso di superamento dei valori limite scattano obblighi di comunicazione e di adozione di misure correttive: la stessa logica di gestione delle non conformità che governa il sistema HACCP.

Anteprima del sito DLgs182023.com dedicato al decreto sull'acqua potabile
Anteprima di DLgs182023.com — approfondimenti sul D.Lgs. 18/2023 e sugli adempimenti per l'acqua destinata al consumo umano.

In sintesi

Il D.Lgs. 18/2023 non è solo un aggiornamento di soglie: cambia il metodo con cui si garantisce l’acqua potabile, portando l’approccio basato sul rischio dalla captazione al rubinetto. Per un operatore alimentare il messaggio è chiaro: la potabilità dell’acqua che arriva è responsabilità del gestore, ma ciò che accade nell’impianto interno è responsabilità tua. Integrare questa consapevolezza nel piano di autocontrollo — con valutazione del rischio, manutenzione e controlli mirati — trasforma un adempimento in una vera garanzia di sicurezza. E per restare aggiornato, non dimenticare le novità introdotte dal D.Lgs. 102/2025.

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Portali e servizi che completano questa guida. Sono risorse della stessa rete dedicata alla sicurezza alimentare:

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