Settori di applicazione

HACCP integratori alimentari: riconoscimento e CCP

Guida HACCP per chi produce integratori: riconoscimento dello stabilimento, botanicals e contaminanti, dosaggio come CCP, notifica ed esempio.

Gli integratori alimentari sono alimenti e chi li produce o confeziona applica il Reg. CE 852/2004 con un piano HACCP, ma con due differenze rispetto a un’industria alimentare comune: lo stabilimento deve essere riconosciuto, non solo registrato, e i pericoli dominanti sono chimici, cioè contaminanti delle materie prime vegetali ed errori di dosaggio dei principi attivi.

La pagina riguarda le aziende che producono, confezionano o fanno produrre conto terzi compresse, capsule, polveri, gocce e bustine. La vendita al dettaglio di integratori in erboristeria è trattata nella pagina sull’HACCP in erboristeria.

Cosa sono gli integratori per la legge

La Direttiva 2002/46/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 169/2004, definisce gli integratori come prodotti alimentari destinati a integrare la dieta normale, fonti concentrate di nutrienti (vitamine e minerali) o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico, commercializzati in forme predosate: capsule, compresse, bustine di polvere, flaconcini, gocce. Da questa definizione derivano tre conseguenze per il piano HACCP:

  • la dose giornaliera indicata in etichetta è parte della sicurezza del prodotto;
  • l’uniformità del contenuto tra una capsula e l’altra è un parametro da controllare;
  • gli integratori non si vendono sfusi.

Le sostanze e i preparati vegetali (botanicals) ammessi sono disciplinati in Italia dal decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018, che contiene l’elenco delle piante utilizzabili e le relative avvertenze. Altre sostanze sono regolate da norme europee specifiche, ad esempio i nuovi alimenti dal Reg. UE 2015/2283.

Riconoscimento dello stabilimento e notifica dell’etichetta

Gli stabilimenti che producono o confezionano integratori sono soggetti a riconoscimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a) del Reg. CE 852/2004, previsto dalla normativa nazionale. Dal 14 settembre 2012, per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge 158/2012, la competenza è passata dal Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome: la domanda si presenta all’ASL, che effettua il sopralluogo, e la Regione rilascia l’atto. Lo stesso regime riguarda gli alimenti addizionati di vitamine e minerali e gli alimenti per gruppi specifici.

Separato dal riconoscimento è l’obbligo di notifica del prodotto: al momento della prima commercializzazione l’impresa trasmette al Ministero della Salute il modello di etichetta, e i prodotti notificati sono inseriti nel registro ministeriale. L’etichetta segue il Reg. UE 1169/2011 e le regole specifiche del D.Lgs. 169/2004: dose giornaliera raccomandata, avvertenza a non superarla, indicazione che gli integratori non sostituiscono una dieta variata, nessuna proprietà di prevenzione o cura delle malattie.

AdempimentoA cosa serveChi lo gestisce
Riconoscimento dello stabilimentoAutorizza il sito a produrre o confezionareRegione, su istruttoria dell’ASL
Piano HACCPControlla i pericoli del processoOperatore
Notifica dell’etichettaComunica il prodotto prima della venditaImpresa che commercializza, verso il Ministero
Controlli ufficialiVerificano sito e prodottoASL e altre autorità competenti

Pericoli specifici del settore

Il Reg. UE 2023/915 fissa tenori massimi specifici per gli integratori alimentari: per i metalli, 3,0 mg/kg di piombo, 1,0 mg/kg di cadmio (con valori diversi per gli integratori a base di alghe) e 0,10 mg/kg di mercurio. Prevede anche limiti per gli alcaloidi pirrolizidinici negli integratori a base di piante (400 µg/kg, 500 µg/kg per quelli a base di polline) e per gli idrocarburi policiclici aromatici in alcuni integratori vegetali. Il quadro dei pericoli chimici è nella pagina sui metalli pesanti.

PericoloOrigineMisura di controllo
Metalli, alcaloidi pirrolizidinici, IPA, residui di fitofarmaciDroghe vegetali e loro estratti, alghe, pollineSpecifiche d’acquisto, certificati di analisi, analisi di verifica a campione
Specie botanica sbagliata o adulterataConfusione o frode nella filiera delle pianteIdentificazione botanica, fornitori qualificati
Sovradosaggio di vitamine liposolubili o mineraliErrori di pesata o miscelazioneDoppio controllo delle pesate, uniformità di miscela
Contaminazione incrociata tra principi attivi o allergeniLinee condivise, polveri aerodisperseSequenze di produzione, aspirazioni, pulizia validata
MicrorganismiPolveri vegetali, liquidi e gocce, probiotici con contaminantiSpecifiche microbiologiche, conservanti, igiene dei riempimenti
Corpi estraneiMacinazione, compressioneSetacci, metal detector

Negli anni 2020-2021 la presenza di ossido di etilene in alcuni additivi, come la farina di semi di carrube, ha portato a numerosi ritiri di integratori in Europa: un esempio di come il pericolo spesso arrivi da un ingrediente minore e non dal principio attivo.

CCP tipici con limiti di esempio

I limiti sono esempi da adattare alla formula e da validare.

CCPPericoloLimite (esempio)MonitoraggioAzione correttiva
Accettazione dei botanicalsContaminanti oltre il limite di legge, specie errataCertificato conforme ai limiti del Reg. 2023/915 e all’identità botanica per ogni lottoVerifica documentale e analisi a frequenza stabilitaLotto respinto o in quarantena fino a esito
Pesata dei principi attiviSovradosaggioScarto massimo rispetto alla formula, ad esempio ±2% per ogni componente attivoBilancia tarata con stampa, seconda firmaRipesata; miscela bloccata se l’errore è già stato introdotto
Rilevazione metalliFrammenti metalliciRigetto dei campioni test validatiTest a inizio turno, cambio formato e intervalli fissiRicontrollo dei prodotti dall’ultimo test conforme

L’uniformità della miscela si verifica con analisi del titolo su campioni prelevati in più punti: è una verifica di processo, che in molti piani accompagna il CCP di pesata. Per la qualifica dei fornitori di estratti si veda la guida all’audit e qualifica dei fornitori.

Esempio svolto: capsule con estratto vegetale e vitamina D

Esempio: un’azienda conto terzi produce capsule con estratto secco di una pianta presente nell’elenco del decreto 2018, vitamina D3 e magnesio. La vitamina D3 è presente in quantità di microgrammi per capsula, quindi entra nella miscela tramite una premiscela diluita su un supporto.

Il gruppo HACCP individua come pericolo principale il sovradosaggio di vitamina D3: un errore nella premiscela si moltiplica su tutto il lotto. Il CCP è la pesata della premiscela, con doppia firma e stampa della bilancia; la verifica è l’analisi del titolo di vitamina D3 su campioni di inizio, metà e fine riempimento. Per l’estratto vegetale, l’azienda richiede al fornitore certificati con metalli, alcaloidi pirrolizidinici e IPA per ogni lotto e ne verifica uno su cinque in un laboratorio esterno.

Il committente notifica l’etichetta al Ministero; il produttore conserva le schede di lotto e i certificati per poter rispondere a richieste di ritiro.

Errori tipici in ispezione

  • Certificati di analisi del fornitore accettati senza confrontarli con i limiti di legge.
  • Nessuna analisi di verifica indipendente sui botanicals ad alto rischio.
  • Pesate dei microingredienti eseguite su una bilancia con risoluzione inadeguata.
  • Polveri aperte nello stesso locale durante la produzione di formule diverse.
  • Piano HACCP che considera solo i pericoli microbiologici.
  • Stabilimento che ha iniziato a confezionare integratori con la sola registrazione.

Domande frequenti

Chi fa produrre integratori a un terzista deve avere un piano HACCP?

Il piano HACCP è a carico dello stabilimento che produce e confeziona. Chi commercializza con il proprio marchio deve però qualificare il terzista, approvare le specifiche, notificare l’etichetta e gestire reclami e ritiri. Se immagazzina o distribuisce il prodotto, ha comunque obblighi di igiene e di rintracciabilità per le proprie fasi.

Un’erboristeria può confezionare integratori nel retrobottega?

Solo se il locale è riconosciuto come stabilimento di produzione o confezionamento di integratori, con requisiti strutturali, piano HACCP e responsabile designato. La semplice registrazione come esercizio di vendita non basta. Vendere sfuse capsule o polveri prelevate da confezioni più grandi non è compatibile con la definizione di forma predosata.

Gli integratori hanno criteri microbiologici di legge?

Il Reg. CE 2073/2005 non contiene criteri specifici per gli integratori. L’operatore deve comunque fissare specifiche microbiologiche nel piano, in particolare per polveri vegetali, liquidi e prodotti con probiotici, e verificarle con analisi a frequenza motivata. Si applicano i criteri generali del Reg. CE 178/2002 sugli alimenti a rischio.

Il controllo dei contaminanti spetta al fornitore della materia prima?

Il fornitore deve rispettare i limiti per ciò che vende, ma il produttore dell’integratore è responsabile del prodotto finito. Nel piano deve quindi indicare quali contaminanti controlla, con quale documento e con quali analisi di verifica proprie, tenendo conto della concentrazione che avviene negli estratti.