Reg. UE 10/2011 plastica per alimenti: migrazione e DoC
Reg. UE 10/2011 sulla plastica a contatto con alimenti: elenco UE, migrazione globale e specifica, simulanti, dichiarazione di conformità e stop al BPA.
Il Reg. UE 10/2011 è la misura specifica europea per i materiali e gli oggetti di plastica a contatto con gli alimenti. Stabilisce quali sostanze si possono usare (elenco dell’Unione), i limiti di migrazione globale e specifica, le prove con simulanti e il contenuto della dichiarazione di conformità. Dal 2025 il bisfenolo A è vietato, con periodi transitori.
Ambito e struttura del regolamento
Il Reg. UE 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, si applica dal 1° maggio 2011. Attua per la plastica i principi del Reg. CE 1935/2004 e presuppone che i materiali siano prodotti secondo le buone pratiche di fabbricazione del Reg. 2023/2006. Riguarda materiali e oggetti costituiti esclusivamente di plastica, multistrato di plastica, strati e rivestimenti di plastica in materiali multimateriale, e oggetti come guarnizioni di tappi e coperchi. Vale per imballaggi, ma anche per taglieri, contenitori, utensili, parti di macchine e nastri trasportatori.
| Parte del regolamento | Contenuto | Uso pratico |
|---|---|---|
| Allegato I | Elenco dell’Unione di monomeri, additivi e altre sostanze di partenza autorizzate, con restrizioni e limiti di migrazione specifica | Il produttore verifica la formulazione |
| Allegato II | Restrizioni generali, ad esempio su alcuni metalli e ammine aromatiche primarie | Prove di migrazione specifiche |
| Allegato III | Simulanti alimentari | Scelta del simulante in base all’alimento |
| Allegato IV | Contenuto della dichiarazione di conformità | Controllo dei documenti del fornitore |
| Allegato V | Condizioni di prova (tempo, temperatura) e regole di verifica | Interpretazione dei rapporti di prova |
Elenco dell’Unione e sostanze non elencate
Solo le sostanze dell’Allegato I possono essere usate intenzionalmente per fabbricare strati di plastica, con le restrizioni e le specifiche indicate. Alcune categorie seguono regole particolari, come i coadiuvanti di polimerizzazione, i coloranti e i solventi, che il regolamento non armonizza e restano soggetti a norme nazionali e alla valutazione del rischio del fabbricante.
Il regolamento riconosce anche le sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS): impurezze, prodotti di reazione e degradazione. Non sono elencate, ma il fabbricante deve valutarne il rischio secondo principi scientifici riconosciuti. Per strati non a contatto separati dall’alimento da una barriera funzionale, possono essere usate sostanze non autorizzate entro limiti molto bassi, a condizione che non siano mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione e non siano in forma nanometrica.
Migrazione globale e specifica
Il regolamento controlla la cessione dall’oggetto all’alimento con due tipi di limite:
| Limite | Valore | A cosa serve |
|---|---|---|
| Migrazione globale (OML) | 10 mg di sostanze per dm² di superficie a contatto | Tetto all’insieme delle sostanze cedute, misura dell’inerzia del materiale |
| Migrazione globale per alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia | 60 mg per kg di simulante | Protezione più stretta per i consumatori più vulnerabili |
| Migrazione specifica (SML) | Valore indicato per singola sostanza nell’Allegato I, in mg/kg di alimento | Controllo delle sostanze con un profilo tossicologico definito |
| SML generico | 60 mg/kg, quando per una sostanza non è fissato un limite specifico | Limite di sicurezza residuale |
Per confrontare i risultati espressi per superficie e quelli espressi per peso, il regolamento usa in molti casi una convenzione: 6 dm² di superficie a contatto per kg di alimento. Con questa convenzione 10 mg/dm² equivalgono a 60 mg/kg.
Esempio di lettura di un rapporto di prova, con valori di fantasia: un contenitore per insalate è stato provato con simulante e il laboratorio riporta una migrazione globale di 3,2 mg/dm² e una migrazione specifica di una sostanza pari a 0,4 mg/kg, con SML di 1,5 mg/kg. Entrambi i valori sono entro i limiti, con un ampio margine. Il dato vale però solo per il simulante e le condizioni di prova indicati nel rapporto: se il contenitore viene usato per un alimento più grasso o a temperatura più alta di quella provata, la conclusione non è più trasferibile.
Simulanti e condizioni di prova
Le prove non si fanno su ogni alimento, ma su simulanti scelti per rappresentarne le caratteristiche:
| Simulante | Composizione | Alimenti rappresentati |
|---|---|---|
| A | Etanolo al 10% | Alimenti acquosi |
| B | Acido acetico al 3% | Alimenti acidi (pH inferiore a 4,5) |
| C | Etanolo al 20% | Alimenti alcolici fino al 20%, alcuni alimenti con componenti organici |
| D1 | Etanolo al 50% | Alimenti alcolici sopra il 20%, emulsioni olio in acqua, latticini |
| D2 | Olio vegetale | Alimenti grassi con grassi in superficie |
| E | Ossido di poli(2,6-difenil-p-fenilene) | Alimenti secchi |
Le condizioni di tempo e temperatura delle prove devono rappresentare le condizioni d’uso peggiori prevedibili. Per questo la dichiarazione di conformità riporta le condizioni per cui il materiale è idoneo: un contenitore provato per conservazione a temperatura ambiente non è automaticamente idoneo al riempimento a caldo, al microonde o alla cottura. È il punto più rilevante per chi pratica la cottura sottovuoto a bassa temperatura, dove sacchetti e film devono essere dichiarati idonei per le temperature e i tempi effettivi.
La dichiarazione di conformità
In tutte le fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali, gli oggetti, i prodotti intermedi e le sostanze destinate a fabbricarli devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità (articolo 15), con i contenuti dell’Allegato IV. Va aggiornata quando cambiano composizione o produzione in modo da incidere sulla migrazione, o quando cambia la normativa.
Elementi da controllare in una dichiarazione ricevuta da un fornitore:
- Identità e indirizzo di chi la emette e identità del materiale o oggetto.
- Data della dichiarazione e riferimento alle norme rispettate (Reg. 1935/2004, Reg. 10/2011 e successive modifiche, Reg. 2023/2006).
- Sostanze soggette a restrizioni o a SML, o informazioni sufficienti perché l’utilizzatore possa verificarne il rispetto.
- Tipi di alimenti con cui il materiale può venire a contatto.
- Tempo e temperatura di trattamento e conservazione a contatto con l’alimento.
- Rapporto massimo tra superficie a contatto e volume con cui è stata verificata la conformità.
- Per i multistrato con barriera funzionale, la conferma del rispetto delle regole sulla barriera.
Chi vende al dettaglio contenitori o pellicole al consumatore usa invece le diciture previste dal Reg. 1935/2004, come “per alimenti” o il simbolo del bicchiere e della forchetta, con eventuali istruzioni d’uso. I documenti di supporto con le prove (articolo 16) restano al fabbricante e vanno messi a disposizione delle autorità su richiesta.
Bisfenolo A e altre modifiche recenti
Il regolamento è stato modificato più volte. La novità più rilevante è il Reg. UE 2024/3190, del 19 dicembre 2024, che vieta l’uso del bisfenolo A, dei suoi sali e di altri bisfenoli e derivati pericolosi nei materiali a contatto con gli alimenti, non solo nella plastica ma anche in vernici, rivestimenti, inchiostri, adesivi, resine a scambio ionico e gomme. Secondo la sintesi della Commissione europea, il divieto si applica dal 20 gennaio 2025 con periodi transitori:
| Caso | Termine |
|---|---|
| Articoli monouso e riutilizzabili conformi alle regole precedenti | Immissione sul mercato fino al 20 luglio 2026 |
| Articoli riutilizzabili usati come attrezzature professionali di produzione | Prima immissione fino al 20 gennaio 2028 |
| Articoli monouso con vernici e rivestimenti a base di BPA, in particolare per frutta, verdura e pesce trasformato | Fino al 20 luglio 2028 |
| Articoli riutilizzabili già immessi sul mercato | Al più tardi fino al 20 gennaio 2029 |
Per la plastica riciclata a contatto con gli alimenti vale un regolamento distinto, il Reg. UE 2022/1616, che disciplina tecnologie e processi di riciclo.
La plastica nel piano HACCP
Per l’impresa alimentare la plastica a contatto è un possibile pericolo chimico da migrazione, che aumenta con alimenti grassi o acidi, temperature elevate, tempi lunghi e materiali usurati. I meccanismi sono descritti nella pagina sulla migrazione da materiali a contatto. Le misure di controllo sono prerequisiti:
| Pericolo | Misura di controllo | Evidenza |
|---|---|---|
| Materiale non idoneo al contatto alimentare | Acquisto solo con dichiarazione di conformità o diciture per alimenti | Fascicolo fornitori |
| Uso fuori dalle condizioni dichiarate | Istruzioni interne: quali contenitori per caldo, microonde, cottura, alimenti grassi | Procedura scritta, etichette sui ripiani |
| Usura di taglieri e contenitori | Sostituzione di oggetti graffiati, deformati o opacizzati | Checklist periodica attrezzature |
| Riutilizzo improprio di imballaggi monouso | Divieto di riutilizzare vaschette e bottiglie per usi diversi | Regola nella formazione del personale |
| Contenitori con BPA nelle scorte | Verifica delle dichiarazioni aggiornate dopo il Reg. 2024/3190 | Dichiarazioni archiviate |
Esempio: una gastronomia confeziona porzioni di lasagna calda in vaschette di plastica da rigenerare poi in forno a microonde presso il cliente. La dichiarazione del fornitore indica l’idoneità per alimenti grassi fino a 70 °C per due ore. Il riempimento a caldo rientra nelle condizioni dichiarate, la rigenerazione in microonde no, perché la temperatura raggiunta dal sugo può essere superiore. Le soluzioni sono due: chiedere al fornitore una conferma scritta per l’uso in microonde, o scegliere una vaschetta dichiarata idonea a quella condizione. Scrivere “adatta al microonde” sull’etichetta senza questa base sarebbe un’informazione non supportata.
Errori ricorrenti nei controlli sono l’uso di sacchetti generici per la cottura sottovuoto, di contenitori da asporto per la conservazione di sughi caldi, di secchi di plastica non alimentare per salamoie e marinature, e l’archiviazione di dichiarazioni vecchie di anni, emesse prima di modifiche importanti del regolamento.
Domande frequenti
Un ristorante deve chiedere la dichiarazione di conformità?
Se acquista da un fornitore professionale, sì: la dichiarazione accompagna i materiali in tutte le fasi diverse dalla vendita al dettaglio. Se acquista al dettaglio, valgono le diciture in etichetta. In entrambi i casi va rispettato l’uso indicato, in particolare temperature e tipo di alimento.
Posso usare in microonde un contenitore “per alimenti”?
Solo se il fabbricante lo dichiara idoneo a quell’uso. La dicitura “per alimenti” o il simbolo del bicchiere e della forchetta indicano l’idoneità al contatto, non a qualunque temperatura. Le condizioni d’uso sono nella dichiarazione di conformità o nelle istruzioni riportate sulla confezione.
Le vaschette e i film in uso contengono ancora BPA?
Il BPA è vietato nei materiali a contatto dal 20 gennaio 2025, con periodi transitori che per la maggior parte degli articoli monouso si sono chiusi il 20 luglio 2026. Per alcune attrezzature professionali riutilizzabili e per specifici rivestimenti i termini sono più lunghi. Conviene chiedere ai fornitori dichiarazioni aggiornate.
Il controllo della migrazione spetta all’impresa alimentare?
Le prove di migrazione spettano al fabbricante del materiale, che le documenta per sostenere la dichiarazione di conformità. L’impresa alimentare deve verificare di avere materiali idonei e di usarli nelle condizioni dichiarate. Se usa i materiali in condizioni diverse, deve ottenere dal fornitore una conferma o prove aggiuntive.