Reg. UE 10/2011: materie plastiche a contatto con alimenti
Il Reg. UE 10/2011 disciplina le materie plastiche a contatto con gli alimenti: elenco delle sostanze autorizzate, limite di migrazione globale e limiti specifici (SML).
Cos’è il Regolamento UE 10/2011
Il Regolamento (UE) 10/2011 è la misura specifica che disciplina le materie plastiche destinate a venire a contatto con gli alimenti. Attua, per il settore della plastica, il quadro generale del Reg. 1935/2004 sui materiali a contatto (MOCA/FCM). Stabilisce quali sostanze possono essere usate e i limiti di cessione che garantiscono l’inerzia del materiale.
Riferimento normativo Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
L’elenco delle sostanze autorizzate
Il cuore del regolamento è l’elenco dell’Unione (allegato I): solo i monomeri, gli additivi e le altre sostanze di partenza in esso elencati possono essere usati nella fabbricazione della plastica alimentare. Per molte sostanze sono fissate restrizioni e specifiche (purezza, limiti d’uso). Vale il principio: ciò che non è autorizzato non può entrare nella formulazione.
Migrazione globale e migrazione specifica
Il regolamento controlla la cessione di sostanze dall’imballaggio all’alimento con due tipi di limite:
| Limite | Sigla | Valore / significato |
|---|---|---|
| Migrazione globale | OML | 10 mg di sostanze per dm² di superficie a contatto |
| Migrazione specifica | SML | Limite per singola sostanza (es. mg/kg di alimento) |
Il limite di migrazione globale (OML) vale come tetto complessivo alla cessione totale; i limiti di migrazione specifica (SML) fissano soglie per le singole molecole più critiche. Le prove si eseguono con simulanti alimentari e in condizioni (tempo, temperatura) rappresentative dell’uso reale.
La dichiarazione di conformità
Ogni fase della filiera deve accompagnare i materiali plastici con una dichiarazione di conformità (DoC) che attesti il rispetto del regolamento e riporti le informazioni necessarie a valle: sostanze con restrizioni, condizioni d’uso previste, tipo di alimento e temperature ammesse. La DoC deve essere supportata da documentazione sui test di migrazione.
Il legame con GMP e HACCP
Il rispetto del 10/2011 presuppone la produzione secondo le buone pratiche di fabbricazione del Reg. 2023/2006. Per l’operatore alimentare la plastica a contatto è un potenziale pericolo chimico (pericoli chimici) da migrazione: nel piano HACCP occorre
- usare imballaggi e attrezzature idonei e conformi alla DoC;
- rispettare le condizioni d’uso (temperatura, tipo di alimento, tempo di contatto — i grassi aumentano la migrazione);
- conservare le dichiarazioni di conformità dei fornitori.
In sintesi
Il Reg. UE 10/2011 definisce le sostanze autorizzate e i limiti di migrazione globale (OML) e specifica (SML) per la plastica alimentare, con obbligo di dichiarazione di conformità. Va letto con il Reg. 1935/2004 e le buone pratiche di fabbricazione.