Normativa HACCP

Reg. UE 10/2011 plastica per alimenti: migrazione e DoC

Reg. UE 10/2011 sulla plastica a contatto con alimenti: elenco UE, migrazione globale e specifica, simulanti, dichiarazione di conformità e stop al BPA.

Il Reg. UE 10/2011 è la misura specifica europea per i materiali e gli oggetti di plastica a contatto con gli alimenti. Stabilisce quali sostanze si possono usare (elenco dell’Unione), i limiti di migrazione globale e specifica, le prove con simulanti e il contenuto della dichiarazione di conformità. Dal 2025 il bisfenolo A è vietato, con periodi transitori.

Ambito e struttura del regolamento

Il Reg. UE 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, si applica dal 1° maggio 2011. Attua per la plastica i principi del Reg. CE 1935/2004 e presuppone che i materiali siano prodotti secondo le buone pratiche di fabbricazione del Reg. 2023/2006. Riguarda materiali e oggetti costituiti esclusivamente di plastica, multistrato di plastica, strati e rivestimenti di plastica in materiali multimateriale, e oggetti come guarnizioni di tappi e coperchi. Vale per imballaggi, ma anche per taglieri, contenitori, utensili, parti di macchine e nastri trasportatori.

Parte del regolamentoContenutoUso pratico
Allegato IElenco dell’Unione di monomeri, additivi e altre sostanze di partenza autorizzate, con restrizioni e limiti di migrazione specificaIl produttore verifica la formulazione
Allegato IIRestrizioni generali, ad esempio su alcuni metalli e ammine aromatiche primarieProve di migrazione specifiche
Allegato IIISimulanti alimentariScelta del simulante in base all’alimento
Allegato IVContenuto della dichiarazione di conformitàControllo dei documenti del fornitore
Allegato VCondizioni di prova (tempo, temperatura) e regole di verificaInterpretazione dei rapporti di prova

Elenco dell’Unione e sostanze non elencate

Solo le sostanze dell’Allegato I possono essere usate intenzionalmente per fabbricare strati di plastica, con le restrizioni e le specifiche indicate. Alcune categorie seguono regole particolari, come i coadiuvanti di polimerizzazione, i coloranti e i solventi, che il regolamento non armonizza e restano soggetti a norme nazionali e alla valutazione del rischio del fabbricante.

Il regolamento riconosce anche le sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS): impurezze, prodotti di reazione e degradazione. Non sono elencate, ma il fabbricante deve valutarne il rischio secondo principi scientifici riconosciuti. Per strati non a contatto separati dall’alimento da una barriera funzionale, possono essere usate sostanze non autorizzate entro limiti molto bassi, a condizione che non siano mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione e non siano in forma nanometrica.

Migrazione globale e specifica

Il regolamento controlla la cessione dall’oggetto all’alimento con due tipi di limite:

LimiteValoreA cosa serve
Migrazione globale (OML)10 mg di sostanze per dm² di superficie a contattoTetto all’insieme delle sostanze cedute, misura dell’inerzia del materiale
Migrazione globale per alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia60 mg per kg di simulanteProtezione più stretta per i consumatori più vulnerabili
Migrazione specifica (SML)Valore indicato per singola sostanza nell’Allegato I, in mg/kg di alimentoControllo delle sostanze con un profilo tossicologico definito
SML generico60 mg/kg, quando per una sostanza non è fissato un limite specificoLimite di sicurezza residuale

Per confrontare i risultati espressi per superficie e quelli espressi per peso, il regolamento usa in molti casi una convenzione: 6 dm² di superficie a contatto per kg di alimento. Con questa convenzione 10 mg/dm² equivalgono a 60 mg/kg.

Esempio di lettura di un rapporto di prova, con valori di fantasia: un contenitore per insalate è stato provato con simulante e il laboratorio riporta una migrazione globale di 3,2 mg/dm² e una migrazione specifica di una sostanza pari a 0,4 mg/kg, con SML di 1,5 mg/kg. Entrambi i valori sono entro i limiti, con un ampio margine. Il dato vale però solo per il simulante e le condizioni di prova indicati nel rapporto: se il contenitore viene usato per un alimento più grasso o a temperatura più alta di quella provata, la conclusione non è più trasferibile.

Simulanti e condizioni di prova

Le prove non si fanno su ogni alimento, ma su simulanti scelti per rappresentarne le caratteristiche:

SimulanteComposizioneAlimenti rappresentati
AEtanolo al 10%Alimenti acquosi
BAcido acetico al 3%Alimenti acidi (pH inferiore a 4,5)
CEtanolo al 20%Alimenti alcolici fino al 20%, alcuni alimenti con componenti organici
D1Etanolo al 50%Alimenti alcolici sopra il 20%, emulsioni olio in acqua, latticini
D2Olio vegetaleAlimenti grassi con grassi in superficie
EOssido di poli(2,6-difenil-p-fenilene)Alimenti secchi

Le condizioni di tempo e temperatura delle prove devono rappresentare le condizioni d’uso peggiori prevedibili. Per questo la dichiarazione di conformità riporta le condizioni per cui il materiale è idoneo: un contenitore provato per conservazione a temperatura ambiente non è automaticamente idoneo al riempimento a caldo, al microonde o alla cottura. È il punto più rilevante per chi pratica la cottura sottovuoto a bassa temperatura, dove sacchetti e film devono essere dichiarati idonei per le temperature e i tempi effettivi.

La dichiarazione di conformità

In tutte le fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali, gli oggetti, i prodotti intermedi e le sostanze destinate a fabbricarli devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità (articolo 15), con i contenuti dell’Allegato IV. Va aggiornata quando cambiano composizione o produzione in modo da incidere sulla migrazione, o quando cambia la normativa.

Elementi da controllare in una dichiarazione ricevuta da un fornitore:

  1. Identità e indirizzo di chi la emette e identità del materiale o oggetto.
  2. Data della dichiarazione e riferimento alle norme rispettate (Reg. 1935/2004, Reg. 10/2011 e successive modifiche, Reg. 2023/2006).
  3. Sostanze soggette a restrizioni o a SML, o informazioni sufficienti perché l’utilizzatore possa verificarne il rispetto.
  4. Tipi di alimenti con cui il materiale può venire a contatto.
  5. Tempo e temperatura di trattamento e conservazione a contatto con l’alimento.
  6. Rapporto massimo tra superficie a contatto e volume con cui è stata verificata la conformità.
  7. Per i multistrato con barriera funzionale, la conferma del rispetto delle regole sulla barriera.

Chi vende al dettaglio contenitori o pellicole al consumatore usa invece le diciture previste dal Reg. 1935/2004, come “per alimenti” o il simbolo del bicchiere e della forchetta, con eventuali istruzioni d’uso. I documenti di supporto con le prove (articolo 16) restano al fabbricante e vanno messi a disposizione delle autorità su richiesta.

Bisfenolo A e altre modifiche recenti

Il regolamento è stato modificato più volte. La novità più rilevante è il Reg. UE 2024/3190, del 19 dicembre 2024, che vieta l’uso del bisfenolo A, dei suoi sali e di altri bisfenoli e derivati pericolosi nei materiali a contatto con gli alimenti, non solo nella plastica ma anche in vernici, rivestimenti, inchiostri, adesivi, resine a scambio ionico e gomme. Secondo la sintesi della Commissione europea, il divieto si applica dal 20 gennaio 2025 con periodi transitori:

CasoTermine
Articoli monouso e riutilizzabili conformi alle regole precedentiImmissione sul mercato fino al 20 luglio 2026
Articoli riutilizzabili usati come attrezzature professionali di produzionePrima immissione fino al 20 gennaio 2028
Articoli monouso con vernici e rivestimenti a base di BPA, in particolare per frutta, verdura e pesce trasformatoFino al 20 luglio 2028
Articoli riutilizzabili già immessi sul mercatoAl più tardi fino al 20 gennaio 2029

Per la plastica riciclata a contatto con gli alimenti vale un regolamento distinto, il Reg. UE 2022/1616, che disciplina tecnologie e processi di riciclo.

La plastica nel piano HACCP

Per l’impresa alimentare la plastica a contatto è un possibile pericolo chimico da migrazione, che aumenta con alimenti grassi o acidi, temperature elevate, tempi lunghi e materiali usurati. I meccanismi sono descritti nella pagina sulla migrazione da materiali a contatto. Le misure di controllo sono prerequisiti:

PericoloMisura di controlloEvidenza
Materiale non idoneo al contatto alimentareAcquisto solo con dichiarazione di conformità o diciture per alimentiFascicolo fornitori
Uso fuori dalle condizioni dichiarateIstruzioni interne: quali contenitori per caldo, microonde, cottura, alimenti grassiProcedura scritta, etichette sui ripiani
Usura di taglieri e contenitoriSostituzione di oggetti graffiati, deformati o opacizzatiChecklist periodica attrezzature
Riutilizzo improprio di imballaggi monousoDivieto di riutilizzare vaschette e bottiglie per usi diversiRegola nella formazione del personale
Contenitori con BPA nelle scorteVerifica delle dichiarazioni aggiornate dopo il Reg. 2024/3190Dichiarazioni archiviate

Esempio: una gastronomia confeziona porzioni di lasagna calda in vaschette di plastica da rigenerare poi in forno a microonde presso il cliente. La dichiarazione del fornitore indica l’idoneità per alimenti grassi fino a 70 °C per due ore. Il riempimento a caldo rientra nelle condizioni dichiarate, la rigenerazione in microonde no, perché la temperatura raggiunta dal sugo può essere superiore. Le soluzioni sono due: chiedere al fornitore una conferma scritta per l’uso in microonde, o scegliere una vaschetta dichiarata idonea a quella condizione. Scrivere “adatta al microonde” sull’etichetta senza questa base sarebbe un’informazione non supportata.

Errori ricorrenti nei controlli sono l’uso di sacchetti generici per la cottura sottovuoto, di contenitori da asporto per la conservazione di sughi caldi, di secchi di plastica non alimentare per salamoie e marinature, e l’archiviazione di dichiarazioni vecchie di anni, emesse prima di modifiche importanti del regolamento.

Domande frequenti

Un ristorante deve chiedere la dichiarazione di conformità?

Se acquista da un fornitore professionale, sì: la dichiarazione accompagna i materiali in tutte le fasi diverse dalla vendita al dettaglio. Se acquista al dettaglio, valgono le diciture in etichetta. In entrambi i casi va rispettato l’uso indicato, in particolare temperature e tipo di alimento.

Posso usare in microonde un contenitore “per alimenti”?

Solo se il fabbricante lo dichiara idoneo a quell’uso. La dicitura “per alimenti” o il simbolo del bicchiere e della forchetta indicano l’idoneità al contatto, non a qualunque temperatura. Le condizioni d’uso sono nella dichiarazione di conformità o nelle istruzioni riportate sulla confezione.

Le vaschette e i film in uso contengono ancora BPA?

Il BPA è vietato nei materiali a contatto dal 20 gennaio 2025, con periodi transitori che per la maggior parte degli articoli monouso si sono chiusi il 20 luglio 2026. Per alcune attrezzature professionali riutilizzabili e per specifici rivestimenti i termini sono più lunghi. Conviene chiedere ai fornitori dichiarazioni aggiornate.

Il controllo della migrazione spetta all’impresa alimentare?

Le prove di migrazione spettano al fabbricante del materiale, che le documenta per sostenere la dichiarazione di conformità. L’impresa alimentare deve verificare di avere materiali idonei e di usarli nelle condizioni dichiarate. Se usa i materiali in condizioni diverse, deve ottenere dal fornitore una conferma o prove aggiuntive.