Reg. CE 2160/2003: controllo della Salmonella
Il Reg. CE 2160/2003 disciplina il controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici: obiettivi di riduzione, programmi nazionali e restrizioni sul pollame.
Cos’è il Regolamento CE 2160/2003
Il Regolamento (CE) 2160/2003 ha lo scopo di garantire l’adozione di misure per individuare e controllare la Salmonella e altri agenti zoonotici lungo la catena di produzione, in particolare a livello di produzione primaria (allevamenti). Interviene “a monte”, sull’animale vivo, per ridurre la prevalenza dell’infezione prima che il patogeno raggiunga l’alimento.
Riferimento normativo Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.
Il pericolo: la Salmonella
La salmonellosi è tra le zoonosi alimentari più diffuse: si trasmette all’uomo soprattutto tramite uova, carni di pollame e derivati contaminati e mal cotti. Il regolamento affronta il problema all’origine, riducendo la carica e la prevalenza negli animali da reddito, complemento indispensabile ai criteri microbiologici applicati sugli alimenti e alle misure di igiene contro la Salmonella in cucina.
Obiettivi di riduzione e programmi nazionali
Il meccanismo centrale è la fissazione di obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza per determinati sierotipi rilevanti per la salute pubblica (in primo luogo Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium) nelle popolazioni animali. Gli Stati membri attuano programmi nazionali di controllo con campionamenti e misure obbligatorie.
Le popolazioni via via interessate:
| Popolazione | Ambito del controllo |
|---|---|
| Riproduttori di Gallus gallus | Riduzione nei gruppi da riproduzione |
| Galline ovaiole | Produzione di uova da consumo |
| Polli da carne (broiler) | Carni avicole |
| Tacchini | Da riproduzione e da ingrasso |
Restrizioni sulla commercializzazione
Il regolamento collega i risultati dei controlli a conseguenze commerciali. Ad esempio, le uova provenienti da gruppi in cui non è escluso il rischio non possono essere destinate al consumo umano diretto come uova fresche, salvo trattamento che garantisca l’eliminazione dei sierotipi rilevanti. Analogamente, sono previste condizioni per l’immissione sul mercato delle carni fresche di pollame. È un incentivo forte a mantenere gli allevamenti indenni.
Il ruolo di EFSA e dei dati
Gli obiettivi di riduzione e le misure sono definiti sulla base dei dati di monitoraggio delle zoonosi e dei pareri scientifici dell’EFSA, nell’ambito del più ampio sistema europeo di sorveglianza delle malattie trasmissibili tramite alimenti. Il regolamento si integra con la direttiva sul monitoraggio delle zoonosi (2003/99/CE).
In sintesi
Il Reg. CE 2160/2003 combatte la Salmonella all’origine, negli allevamenti, tramite obiettivi di riduzione per i sierotipi rilevanti, programmi nazionali e restrizioni commerciali su uova e carni avicole. Completa i criteri microbiologici e le misure di igiene contro la Salmonella.