Notifica sanitaria e SCIA: come si registra un'attività
Notifica sanitaria (art. 6 Reg. 852/2004): cos'è, come si presenta al SUAP, registrazione o riconoscimento, quando aggiornarla. Passaggi ed errori.
La notifica sanitaria è la comunicazione con cui l’operatore del settore alimentare segnala all’ASL ogni stabilimento in cui produce, trasforma, conserva o vende alimenti, perché venga registrato. È prevista dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004, si presenta tramite il SUAP del Comune e, per le attività soggette a sola registrazione, consente di iniziare dalla data indicata senza attendere un’autorizzazione.
La base normativa
L’art. 6, par. 2, del Reg. CE 852/2004 stabilisce che “ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente” ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo, e che l’autorità deve disporre costantemente di informazioni aggiornate, compresi i cambiamenti significativi e le chiusure. Il par. 3 prevede invece il riconoscimento per gli stabilimenti che lo richiedono, in particolare quelli soggetti al Reg. CE 853/2004.
In Italia la notifica si compila sul modulo unificato nazionale, aggiornato dalla Conferenza Unificata il 4 aprile 2025 (rep. atti 38/CU) e recepito dalle Regioni con propri atti: per esempio la Regione Lombardia lo ha adottato con decreto del 5 agosto 2025. Il SUAP inoltra la pratica all’ASL, che inserisce l’attività nell’anagrafe degli operatori e nella programmazione dei controlli ufficiali.
Notifica, SCIA e SUAP: i termini
Nel linguaggio comune si parla di “SCIA sanitaria”, ma i piani sono due. La notifica sanitaria è l’adempimento igienico richiesto dal Reg. 852/2004; la SCIA è lo strumento amministrativo con cui molte attività commerciali (somministrazione, vendita) vengono avviate presso il Comune. Spesso viaggiano insieme nella stessa pratica SUAP, ma restano adempimenti distinti: aver presentato la SCIA commerciale non sostituisce la notifica sanitaria.
Registrazione o riconoscimento
| Regime | Chi riguarda | Quando si può iniziare |
|---|---|---|
| Registrazione (art. 6, par. 2, Reg. 852/2004) | Bar, ristoranti, negozi, mense, laboratori artigianali, vendita al dettaglio, depositi | Dalla data indicata nella notifica |
| Riconoscimento (art. 6, par. 3, Reg. 852/2004; Reg. 853/2004) | Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per altri operatori, oltre i limiti del dettaglio | Solo dopo il sopralluogo e il provvedimento dell’autorità |
Lo stabilimento riconosciuto riceve un numero di riconoscimento e applica sui prodotti il marchio di identificazione. Il commercio al dettaglio è di norma escluso dal riconoscimento, salvo quando fornisce altri stabilimenti oltre un’attività marginale, localizzata e ristretta: i criteri sono nella pagina sul Reg. CE 853/2004.
Come si presenta: i passaggi
- Verificare che locali e attrezzature rispettino l’Allegato II del Reg. 852/2004 e predisporre il piano HACCP.
- Compilare il modulo di notifica indicando titolare, sede dello stabilimento, tipologia di attività e prodotti.
- Trasmetterlo per via telematica al SUAP del Comune, da solo o insieme alle altre pratiche (SCIA commerciale, edilizia).
- Conservare la ricevuta: è la prova dell’avvenuta notifica in caso di controllo.
- Iniziare l’attività dalla data scelta, con registrazioni attive dal primo giorno.
Il quadro completo di cosa preparare prima dell’avvio è nella risposta su cosa serve per aprire un locale.
Quando va aggiornata
Il modulo unificato distingue quattro casi: avvio, subingresso, modifica della tipologia di attività, cessazione o sospensione temporanea. Il subingresso riguarda il cambio di titolare e ha conseguenze anche sul piano HACCP, come spiegato nella risposta su HACCP e cambio di gestione. La modifica serve quando si aggiungono attività diverse, per esempio un laboratorio di gastronomia in un negozio di sola vendita.
Esempio pratico
Esempio: una gastronomia che vende al banco decide di preparare anche pasti da asporto. La notifica originaria indicava solo la vendita di prodotti confezionati e salumi al taglio. Prima di avviare la cucina il titolare aggiorna il piano HACCP con cotture e raffreddamenti e presenta tramite SUAP una notifica di modifica della tipologia di attività. Se non lo facesse, l’ASL troverebbe un’attività di preparazione non registrata.
Errori comuni
- Considerare la SCIA commerciale equivalente alla notifica sanitaria.
- Non comunicare la modifica dell’attività quando si amplia la gamma o si apre un laboratorio.
- Avviare uno stabilimento soggetto a riconoscimento con la sola notifica.
- Non comunicare la cessazione, lasciando in anagrafe un’attività chiusa.
La mancata notifica e il mancato aggiornamento sono puniti dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 193/2007: gli importi sono nella tabella delle sanzioni HACCP.
Domande frequenti
La notifica sanitaria ha un costo?
Il Reg. 852/2004 non prevede costi, ma Regioni e ASL possono applicare diritti o tariffe per la registrazione, a cui si aggiungono eventuali diritti di segreteria del SUAP. L’importo va verificato sul portale del proprio SUAP o sul sito dell’ASL, perché varia sul territorio.
Serve un tecnico per presentare la notifica?
Non è obbligatorio: il titolare può compilare e trasmettere il modulo in autonomia tramite il portale SUAP. Molti operatori si affidano a un consulente o a un’associazione di categoria quando la pratica sanitaria va presentata insieme a quelle commerciali ed edilizie.
La notifica sostituisce il manuale HACCP?
No. La notifica serve a far conoscere lo stabilimento all’autorità; il piano HACCP è l’obbligo distinto dell’art. 5 del Reg. CE 852/2004. Al primo controllo l’ASL verifica entrambi: ricevuta della notifica e procedure di autocontrollo applicate.