FAQ e glossario

Notifica sanitaria e SCIA: come si registra un'attività

Notifica sanitaria (art. 6 Reg. 852/2004): cos'è, come si presenta al SUAP, registrazione o riconoscimento, quando aggiornarla. Passaggi ed errori.

La notifica sanitaria è la comunicazione con cui l’operatore del settore alimentare segnala all’ASL ogni stabilimento in cui produce, trasforma, conserva o vende alimenti, perché venga registrato. È prevista dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004, si presenta tramite il SUAP del Comune e, per le attività soggette a sola registrazione, consente di iniziare dalla data indicata senza attendere un’autorizzazione.

La base normativa

L’art. 6, par. 2, del Reg. CE 852/2004 stabilisce che “ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente” ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo, e che l’autorità deve disporre costantemente di informazioni aggiornate, compresi i cambiamenti significativi e le chiusure. Il par. 3 prevede invece il riconoscimento per gli stabilimenti che lo richiedono, in particolare quelli soggetti al Reg. CE 853/2004.

In Italia la notifica si compila sul modulo unificato nazionale, aggiornato dalla Conferenza Unificata il 4 aprile 2025 (rep. atti 38/CU) e recepito dalle Regioni con propri atti: per esempio la Regione Lombardia lo ha adottato con decreto del 5 agosto 2025. Il SUAP inoltra la pratica all’ASL, che inserisce l’attività nell’anagrafe degli operatori e nella programmazione dei controlli ufficiali.

Notifica, SCIA e SUAP: i termini

Nel linguaggio comune si parla di “SCIA sanitaria”, ma i piani sono due. La notifica sanitaria è l’adempimento igienico richiesto dal Reg. 852/2004; la SCIA è lo strumento amministrativo con cui molte attività commerciali (somministrazione, vendita) vengono avviate presso il Comune. Spesso viaggiano insieme nella stessa pratica SUAP, ma restano adempimenti distinti: aver presentato la SCIA commerciale non sostituisce la notifica sanitaria.

Registrazione o riconoscimento

RegimeChi riguardaQuando si può iniziare
Registrazione (art. 6, par. 2, Reg. 852/2004)Bar, ristoranti, negozi, mense, laboratori artigianali, vendita al dettaglio, depositiDalla data indicata nella notifica
Riconoscimento (art. 6, par. 3, Reg. 852/2004; Reg. 853/2004)Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per altri operatori, oltre i limiti del dettaglioSolo dopo il sopralluogo e il provvedimento dell’autorità

Lo stabilimento riconosciuto riceve un numero di riconoscimento e applica sui prodotti il marchio di identificazione. Il commercio al dettaglio è di norma escluso dal riconoscimento, salvo quando fornisce altri stabilimenti oltre un’attività marginale, localizzata e ristretta: i criteri sono nella pagina sul Reg. CE 853/2004.

Come si presenta: i passaggi

  1. Verificare che locali e attrezzature rispettino l’Allegato II del Reg. 852/2004 e predisporre il piano HACCP.
  2. Compilare il modulo di notifica indicando titolare, sede dello stabilimento, tipologia di attività e prodotti.
  3. Trasmetterlo per via telematica al SUAP del Comune, da solo o insieme alle altre pratiche (SCIA commerciale, edilizia).
  4. Conservare la ricevuta: è la prova dell’avvenuta notifica in caso di controllo.
  5. Iniziare l’attività dalla data scelta, con registrazioni attive dal primo giorno.

Il quadro completo di cosa preparare prima dell’avvio è nella risposta su cosa serve per aprire un locale.

Quando va aggiornata

Il modulo unificato distingue quattro casi: avvio, subingresso, modifica della tipologia di attività, cessazione o sospensione temporanea. Il subingresso riguarda il cambio di titolare e ha conseguenze anche sul piano HACCP, come spiegato nella risposta su HACCP e cambio di gestione. La modifica serve quando si aggiungono attività diverse, per esempio un laboratorio di gastronomia in un negozio di sola vendita.

Esempio pratico

Esempio: una gastronomia che vende al banco decide di preparare anche pasti da asporto. La notifica originaria indicava solo la vendita di prodotti confezionati e salumi al taglio. Prima di avviare la cucina il titolare aggiorna il piano HACCP con cotture e raffreddamenti e presenta tramite SUAP una notifica di modifica della tipologia di attività. Se non lo facesse, l’ASL troverebbe un’attività di preparazione non registrata.

Errori comuni

  1. Considerare la SCIA commerciale equivalente alla notifica sanitaria.
  2. Non comunicare la modifica dell’attività quando si amplia la gamma o si apre un laboratorio.
  3. Avviare uno stabilimento soggetto a riconoscimento con la sola notifica.
  4. Non comunicare la cessazione, lasciando in anagrafe un’attività chiusa.

La mancata notifica e il mancato aggiornamento sono puniti dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 193/2007: gli importi sono nella tabella delle sanzioni HACCP.

Domande frequenti

La notifica sanitaria ha un costo?

Il Reg. 852/2004 non prevede costi, ma Regioni e ASL possono applicare diritti o tariffe per la registrazione, a cui si aggiungono eventuali diritti di segreteria del SUAP. L’importo va verificato sul portale del proprio SUAP o sul sito dell’ASL, perché varia sul territorio.

Serve un tecnico per presentare la notifica?

Non è obbligatorio: il titolare può compilare e trasmettere il modulo in autonomia tramite il portale SUAP. Molti operatori si affidano a un consulente o a un’associazione di categoria quando la pratica sanitaria va presentata insieme a quelle commerciali ed edilizie.

La notifica sostituisce il manuale HACCP?

No. La notifica serve a far conoscere lo stabilimento all’autorità; il piano HACCP è l’obbligo distinto dell’art. 5 del Reg. CE 852/2004. Al primo controllo l’ASL verifica entrambi: ricevuta della notifica e procedure di autocontrollo applicate.