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Abolizione del libretto sanitario: leggi, date e sentenze

Come è stato abolito il libretto sanitario: dalle leggi regionali del 2003 alla sentenza 162/2004 e all'abrogazione nazionale del 2013, con date e atti.

Il libretto di idoneità sanitaria degli alimentaristi è stato abolito in due tempi: prima dalle Regioni, con leggi e delibere adottate tra il 2003 e il 2007 e ritenute legittime dalla Corte costituzionale (sentenza 162/2004); poi dallo Stato, che con l’art. 42, comma 7-bis, del D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013) ha abrogato l’art. 14 della Legge 283/1962 e l’art. 37 del DPR 327/1980.

Questa pagina ricostruisce la base giuridica e la cronologia dell’abolizione. Per sapere che cosa serve oggi in pratica al posto del libretto, e che cosa significa ancora la parola “idoneità”, vedi la guida sull’ex libretto di idoneità e i documenti richiesti oggi.

La base giuridica del libretto: L. 283/1962 e DPR 327/1980

L’obbligo nasceva dall’articolo 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, la legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. La norma imponeva al personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di alimenti di essere munito di un apposito libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall’autorità sanitaria dopo accertamenti medici.

Il regolamento di esecuzione, il DPR 26 marzo 1980, n. 327, disciplinava in dettaglio il rilascio e il rinnovo del libretto (art. 37) e gli accertamenti collegati. Il modello era centrato sulla persona: si verificava periodicamente lo stato di salute del singolo lavoratore, non il modo in cui l’impresa gestiva i pericoli.

Perché il modello è stato messo in discussione

Tre elementi hanno reso il libretto superato già prima della sua abrogazione formale.

  1. Evidenze scientifiche. L’Istituto Superiore di Sanità, nel suo dossier sul libretto, richiama un rapporto tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità del 1989 (Technical Report Series 785) secondo cui gli accertamenti di routine sugli alimentaristi non erano efficaci nel prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti: una visita fotografa un momento, mentre il rischio dipende dai comportamenti quotidiani.
  2. Il passaggio all’autocontrollo. Il D.Lgs. 155/1997, che recepiva le direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, ha introdotto il sistema HACCP e ha posto in capo al responsabile dell’industria alimentare la formazione e l’informazione del personale. Le direttive europee non prevedevano alcun libretto.
  3. La riforma costituzionale del 2001. Con il nuovo Titolo V la “tutela della salute” è diventata materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. È su questa base che le Regioni hanno iniziato a intervenire.

La fase regionale (2003-2007): cronologia degli atti

Il dossier dell’ISS sul libretto sanitario raccoglie gli atti regionali. La tabella riassume quelli che hanno soppresso o sospeso l’obbligo; la colonna “effetto” riporta quanto descritto nella fonte.

RegioneAttoEffetto
ToscanaL.R. 12 maggio 2003, n. 24libretto non più richiesto agli alimentaristi
Emilia-RomagnaL.R. 24 giugno 2003, n. 11abolizione del libretto e del rinnovo; criteri di formazione con DGR 342/2004
LombardiaL.R. 4 agosto 2003, n. 12le ASL non rilasciano più il libretto; formazione a carico dell’impresa
LazioL.R. 11 settembre 2003, n. 29esonero limitato al personale delle farmacie
VenetoL.R. 19 dicembre 2003, n. 41accertamenti sostituiti da autocontrollo, formazione e informazione
LiguriaDGR 735/2004, 602/2006, 1609/2006sospensione progressiva, poi abolizione delle procedure
CampaniaDecreto dirigenziale 23 febbraio 2005, n. 46percorso graduale; dal 1° gennaio 2007 nessun rilascio o rinnovo
SiciliaL.R. 19 maggio 2005, n. 5soppressione dell’obbligo
PugliaL.R. 24 luglio 2007, n. 22soppressione dell’obbligo e formazione del personale alimentarista

Altre Regioni e Province autonome si sono limitate, in quegli anni, a sospendere le procedure di rilascio in attesa di una norma statale. Diverse leggi regionali prevedevano inoltre che l’ASL continuasse a rilasciare il libretto su richiesta a chi doveva lavorare in Regioni dove era ancora obbligatorio: ad esempio la legge pugliese (art. 3, comma 4).

La sentenza della Corte costituzionale 162/2004

Il Governo impugnò le leggi di Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e la norma del Lazio sulle farmacie, sostenendo che l’obbligo del libretto fosse un principio fondamentale della materia, non derogabile dalle Regioni. Con la sentenza n. 162 del 2004 (decisa il 26 maggio, depositata il 1° giugno 2004) la Corte ha respinto il ricorso:

  • la questione sulla legge toscana è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso era tardivo;
  • le questioni su Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio sono state dichiarate non fondate.

Il passaggio decisivo è che il principio fondamentale non è “il libretto”, ma la garanzia dell’igiene degli alimenti attraverso requisiti sanitari del personale controllabili da imprese e autorità. Il libretto era solo una modalità concreta di quel principio, e la legislazione europea recepita con il D.Lgs. 155/1997 aveva già affiancato un sistema di garanzie diverso, basato su autocontrollo e formazione. Le Regioni potevano quindi sostituirlo.

L’abrogazione nazionale: D.L. 69/2013 (“decreto del fare”)

Per circa dieci anni l’Italia ha avuto un quadro a macchia di leopardo: obbligo statale formalmente vigente, soppresso o sospeso in gran parte delle Regioni. La chiusura è arrivata con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In sede di conversione è stato inserito all’art. 42 il comma 7-bis: “L’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l’articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati” (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale).

Da allora l’obbligo del libretto non esiste più in nessuna parte d’Italia, indipendentemente da cosa avesse fatto la singola Regione. Il resto della Legge 283/1962, in particolare la parte penale degli artt. 5 e 6, è rimasto in vigore.

Dopo il 2013: le leggi regionali diventano storia

Venuto meno l’obbligo statale, le leggi regionali di abolizione hanno perso la loro funzione e alcune sono state riviste. Due esempi verificati:

  • Veneto: la L.R. 19 marzo 2013, n. 2 (art. 5) ha riscritto la regola della L.R. 41/2003, affidando la formazione al datore di lavoro o all’operatore del settore alimentare, senza criteri prescrittivi regionali (fonte: SIAN dell’Azienda ULSS 9 Scaligera).
  • Emilia-Romagna: la L.R. 25 luglio 2025, n. 9, legge di abrogazione collegata alla Sessione europea 2025, ha inserito la L.R. 11/2003 tra le leggi abrogate (Allegato A). L’Azienda USL di Bologna ha comunicato nell’agosto 2025 che i corsi base per alimentaristi non sono più erogati dai Dipartimenti di sanità pubblica e che la formazione resta in capo all’operatore.

La conseguenza pratica è che oggi l’obbligo di formazione deriva soprattutto dal Reg. (CE) 852/2004, Allegato II, Capitolo XII, mentre le regole di dettaglio (ore, aggiornamento, enti) restano regionali: è il motivo per cui il corso HACCP cambia da regione a regione.

Che cosa l’abolizione non ha cancellato

Abolire il libretto non ha eliminato il principio di tutela. Il Reg. 852/2004, Allegato II, Capitolo VIII, vieta di autorizzare a manipolare alimenti chi è affetto o portatore di una malattia trasmissibile con gli alimenti, o presenta ad esempio ferite infette, infezioni cutanee o diarrea, e obbliga il lavoratore a segnalare subito sintomi e malattia al responsabile. Il controllo si è spostato dal certificato alla procedura aziendale: vedi la procedura per ferite e malattie del personale e gli obblighi di formazione dell’OSA.

Errore tipico in ispezione: esibire un vecchio libretto come prova della formazione. Il libretto non dimostra nulla sulle competenze igieniche dell’addetto; il controllo ufficiale verifica invece l’attestato o la documentazione della formazione, coerente con le regole della Regione in cui l’impresa opera.

Domande frequenti

In quale anno è stato abolito il libretto sanitario?

Non c’è una data unica. Le prime Regioni lo hanno soppresso nel 2003 (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto), altre tra il 2005 e il 2007. A livello nazionale l’obbligo è caduto con la legge 9 agosto 2013, n. 98, che convertendo il D.L. 69/2013 ha abrogato l’art. 14 della Legge 283/1962. Da allora non è richiesto in nessuna Regione.

Le Regioni potevano abolire un obbligo previsto da una legge statale?

Sì, secondo la Corte costituzionale. Con la sentenza 162/2004 la Corte ha ritenuto che il libretto fosse una modalità attuativa e non un principio fondamentale della tutela della salute, materia di legislazione concorrente. Le Regioni potevano quindi sostituirlo con formazione e autocontrollo, purché restasse garantita l’igiene degli alimenti attraverso requisiti del personale verificabili.

Il “decreto del fare” ha abrogato tutta la Legge 283/1962?

No. Il comma 7-bis dell’art. 42 del D.L. 69/2013 ha abrogato solo l’art. 14 della Legge 283/1962 e l’art. 37 del DPR 327/1980, cioè le norme sul libretto. Il resto della legge resta in vigore, compresi i divieti dell’art. 5 e le sanzioni penali dell’art. 6, ancora usati nei procedimenti per alimenti in cattivo stato di conservazione.

Un vecchio libretto sanitario ha ancora qualche valore?

Non ha valore legale come titolo per lavorare con gli alimenti e non sostituisce la formazione richiesta dal Reg. 852/2004. Può restare un documento personale di interesse storico. Chi lavora nel settore deve avere una formazione documentata secondo le regole della propria Regione: per i dettagli pratici vedi la risposta breve sulla validità del libretto.