Sanzioni HACCP: quanto si paga e chi ne risponde (FAQ)
Sanzioni HACCP in breve: importi dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2007, pagamento ridotto entro 60 giorni, chi paga e cosa succede se non ci si adegua.
Le sanzioni HACCP in Italia sono fissate dall’art. 6 del D.Lgs. 193/2007, ancora vigente: da 500 a 3.000 euro per i requisiti di igiene, da 1.000 a 6.000 euro per procedure HACCP assenti o non applicate, fino a 30.000 euro per uno stabilimento non riconosciuto. Pagando entro 60 giorni si versa il doppio del minimo.
Gli importi principali
| Violazione | Comma art. 6 | Sanzione | Pagamento ridotto |
|---|---|---|---|
| Requisiti di igiene in produzione primaria | 4 | 250 – 1.500 € | 500 € |
| Requisiti generali di igiene (locali, personale, formazione) | 5 | 500 – 3.000 € | 1.000 € |
| Procedure HACCP mai predisposte | 6 | 1.000 – 6.000 € | 2.000 € |
| Mancato adeguamento nel termine fissato dall’autorità | 7 | 1.000 – 6.000 € | 2.000 € |
| Procedure HACCP non applicate o applicate male | 8 | 1.000 – 6.000 € | 2.000 € |
| Stabilimento non notificato ai fini della registrazione | 3 | 1.500 – 9.000 € | 3.000 € |
| Stabilimento non riconosciuto | 2 | 5.000 – 30.000 € | 10.000 € |
La tabella completa con tutti i commi, compresi bollatura delle carni e molluschi, ed esempi di calcolo è nella tabella delle sanzioni HACCP. Il testo del decreto è su Normattiva.
Domande frequenti
Quale norma stabilisce le sanzioni HACCP?
L’art. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Il decreto ha abrogato il vecchio D.Lgs. 155/1997 e non è stato abrogato dal D.Lgs. 27/2021, che ha riorganizzato i controlli ufficiali in attuazione del Reg. UE 2017/625. Il regolamento europeo, all’art. 139, chiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ma lascia gli importi agli Stati. Il quadro del decreto è spiegato nella scheda sul D.Lgs. 193/2007.
Quanto si paga se manca il piano HACCP?
L’omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo è punita dal comma 6 con una sanzione da 1.000 a 6.000 euro. Se il piano esiste ma le registrazioni non vengono compilate o le procedure non sono seguite, si applica il comma 8, con la stessa forbice. In entrambi i casi il pagamento ridotto entro 60 giorni è di 2.000 euro. Approfondimento: sanzioni per la mancata HACCP.
Come funziona il pagamento ridotto?
Lo prevede l’art. 16 della L. 689/1981: entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione si paga un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo. Per le forbici dell’art. 6 i due valori coincidono. Il pagamento chiude il procedimento per quella violazione, ma non esonera dalle prescrizioni: se non ci si adegua nel termine fissato, scatta il comma 7.
Esiste una sanzione specifica per la mancata formazione?
No. L’art. 6 non contiene una voce autonoma sulla formazione. L’obbligo deriva dall’Allegato II, Capitolo XII, del Reg. CE 852/2004 e la sua violazione è di norma contestata con il comma 5, da 500 a 3.000 euro. Le regole su corsi e rinnovi sono regionali: i dettagli sono nella pagina sugli obblighi di formazione dell’OSA.
Chi paga: il titolare, la società o il dipendente?
Le sanzioni riguardano l’operatore del settore alimentare, cioè la persona fisica o giuridica responsabile dell’impresa. Se l’impresa è una società, risponde in solido con la persona fisica autrice della violazione. Il dipendente che non applica le procedure può avere conseguenze disciplinari, ma la contestazione dell’autorità resta a carico dell’operatore.
Oltre alla multa, cosa può succedere?
L’autorità può adottare le misure dell’art. 138 del Reg. UE 2017/625: prescrizioni con termine, ritiro dei prodotti, sospensione dell’attività o della registrazione. Nei casi più gravi entrano in gioco reati: l’art. 6, comma 1, punisce la macellazione in locali non riconosciuti, e restano applicabili l’art. 5 della L. 283/1962 e il codice penale.