⚖️ Normativa HACCP

Surgelati: Direttiva 89/108/CEE e D.Lgs. 110/1992

La disciplina dei surgelati: Direttiva 89/108/CEE e D.Lgs. 110/1992. Temperatura di -18 °C, catena del freddo, tolleranze ammesse ed etichettatura obbligatoria.

La disciplina dei surgelati

Gli alimenti surgelati sono regolati a livello europeo dalla Direttiva 89/108/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110. La surgelazione è un processo di congelamento rapido che porta il prodotto oltre la zona di massima cristallizzazione e ne mantiene la temperatura a valori molto bassi in tutti i punti, preservandone qualità e sicurezza. Non va confusa con la semplice congelazione.

Riferimento normativo Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana; D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110, di attuazione della direttiva.

Che cos’è un surgelato

Perché un prodotto possa dirsi surgelato devono ricorrere tre condizioni:

  • congelamento rapido che supera la zona di massima cristallizzazione;
  • temperatura mantenuta in ogni punto del prodotto a -18 °C o inferiore;
  • commercializzazione con l’indicazione di tale caratteristica.

La rapidità del processo genera piccoli cristalli di ghiaccio che danneggiano meno le strutture cellulari rispetto a un congelamento lento, con migliore qualità al momento dello scongelamento.

Temperatura e catena del freddo

Il valore chiave è -18 °C: la temperatura del prodotto deve restare stabile a questo livello (o più fredda) lungo tutta la catena del freddo, dallo stabilimento al punto vendita. La direttiva ammette però tolleranze brevi e limitate verso l’alto, per non compromettere la sicurezza pur tenendo conto della realtà logistica.

FaseTemperatura di riferimentoTolleranza ammessa
Stoccaggio e trasporto principale-18 °CBrevi oscillazioni fino a -15 °C
Distribuzione locale / trasporto capillare-18 °CDeroghe limitate consentite
Banco di vendita al dettaglio-18 °CFino a -18 °C con tolleranze contenute

Le oscillazioni tollerate sono eccezioni contenute nel tempo e nell’entità: la regola resta -18 °C. Il controllo della temperatura rientra tra gli obblighi di igiene del Reg. 852/2004 e va gestito nel piano di autocontrollo tramite la crescita batterica rallentata dal freddo.

Etichettatura dei surgelati

Oltre alle informazioni generali del Reg. 1169/2011, i surgelati richiedono indicazioni specifiche:

  • la denominazione integrata dal termine “surgelato”;
  • l’indicazione “non ricongelare dopo lo scongelamento”;
  • il termine minimo di conservazione e il periodo di conservazione presso il consumatore;
  • le condizioni di conservazione (temperatura del comparto).

Surgelazione e HACCP

Nel piano HACCP la catena del freddo è tipicamente un punto di controllo: vanno definiti limiti critici di temperatura, monitoraggio con registrazioni e azioni correttive in caso di superamento. Un prodotto scongelato non può essere ricongelato e rimesso in vendita come surgelato. Per gli alimenti di origine animale valgono inoltre i requisiti del Reg. 853/2004.

In sintesi

I surgelati sono disciplinati dalla Direttiva 89/108/CEE e dal D.Lgs. 110/1992: congelamento rapido, temperatura di -18 °C in ogni punto lungo la catena del freddo, tolleranze solo brevi ed etichettatura dedicata. Approfondisci l’igiene del Reg. 852/2004 e l’etichettatura.