I 7 principi del Codex

Per quanto conservare le registrazioni HACCP: la legge

Per quanto conservare le registrazioni HACCP: cosa fissano Reg. 852/2004, 178/2002 e 931/2011, cosa è buona prassi e come calcolare il periodo.

Il diritto UE non fissa un termine unico per conservare le registrazioni HACCP: l’articolo 5 del Reg. CE 852/2004 chiede di conservarle “per un periodo adeguato”. Alcune norme collegate danno però criteri vincolanti, come il Reg. UE 931/2011 per i prodotti di origine animale. Il periodo va quindi motivato dall’operatore, partendo dalla vita del prodotto e dagli altri obblighi di legge.

Cosa fissa davvero il Reg. CE 852/2004

L’articolo 5, paragrafo 4, del Reg. CE 852/2004 distingue due categorie:

  • i documenti che descrivono le procedure (manuale, analisi dei pericoli, procedure) devono essere “aggiornati in ogni momento”;
  • ogni altro documento e registrazione va conservato “per un periodo adeguato”.

Il regolamento non aggiunge numeri. Nemmeno l’Allegato I, per la produzione primaria, li fissa: chiede di tenere registrazioni per un periodo adeguato, commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In Italia nessuna norma nazionale vigente ha introdotto un termine generale per le registrazioni di autocontrollo.

Chi scrive “obbligo di legge di conservare le registrazioni HACCP per 2 anni” commette quindi un errore. Due anni può essere una scelta ragionevole per molte attività, ma è una scelta dell’operatore, da scrivere nel piano e da motivare. Il quadro generale del principio è nella pagina sul principio 7 HACCP.

Le norme che danno criteri vincolanti

Alcune norme collegate all’igiene alimentare forniscono criteri più precisi, anche se non sempre espressi in mesi o anni.

NormaAmbitoCosa stabilisce sulla conservazione
Reg. CE 852/2004, art. 5Tutte le registrazioni HACCP”Periodo adeguato”, nessun termine numerico
Reg. CE 178/2002, art. 18Rintracciabilità di tutti gli alimentiObbligo di identificare fornitori e clienti diretti e di mettere le informazioni a disposizione delle autorità; nessun termine numerico nel testo
Reg. di esecuzione UE 931/2011Rintracciabilità degli alimenti di origine animaleInformazioni aggiornate quotidianamente e disponibili almeno fino a quando si può ragionevolmente presumere che l’alimento sia stato consumato
Reg. CE 2073/2005Criteri microbiologici, studi di shelf lifeObbligo di analisi e studi a supporto del piano; nessun termine di conservazione dei rapporti
Codice civile, art. 2220Scritture contabili e fattureDieci anni dall’ultima registrazione (obbligo civilistico, non igienico)

Il Reg. di esecuzione UE 931/2011 è l’unica norma del gruppo che collega in modo esplicito la disponibilità delle informazioni alla vita del prodotto: il criterio è il consumo presumibile dell’alimento. Per una carne fresca può bastare qualche settimana; per un prosciutto stagionato o un prodotto surgelato si arriva a molti mesi o anni.

La norma civilistica merita una precisazione. Fatture e documenti di trasporto servono anche come prova della rintracciabilità, e il loro obbligo di conservazione decennale discende dall’articolo 2220 del Codice civile, non dalla normativa igienica. In pratica, i documenti commerciali della rintracciabilità sono quasi sempre conservati più a lungo delle schede di temperatura. Per gli obblighi di rintracciabilità si veda la pagina sulla tracciabilità di lotto.

Cosa è buona prassi (e perché)

Al di fuori di questi riferimenti, il periodo di conservazione è una decisione tecnica. Tre esigenze la guidano:

  1. Poter ricostruire la storia di un lotto finché il prodotto può essere sul mercato o nelle dispense dei consumatori, per gestire un ritiro o un richiamo.
  2. Permettere all’autorità competente di valutare il sistema durante un controllo ufficiale, che può riguardare un periodo passato.
  3. Disporre di uno storico per l’analisi delle tendenze, richiesta per esempio dal Reg. CE 2073/2005 per i risultati delle analisi, e per il riesame del piano.

Da queste esigenze deriva il criterio pratico più diffuso: conservare le registrazioni relative a un lotto almeno per la sua shelf life, più un margine che copra il consumo presumibile e i tempi di un eventuale reclamo. Alcuni manuali di corretta prassi e alcune indicazioni regionali propongono termini indicativi; quando l’impresa li adotta, conviene citarne la fonte nel piano.

Per le registrazioni non legate a un lotto (pulizia ambienti, lotta agli infestanti, formazione) il criterio è diverso: servono a dimostrare il funzionamento del sistema nel tempo. Un riferimento sensato è coprire almeno l’intervallo tra un audit o un controllo ufficiale e il successivo. Gli attestati di formazione vanno tenuti almeno finché il lavoratore è in servizio.

Come calcolare il periodo: un esempio

Esempio: un salumificio produce tre categorie di prodotto. Per ciascuna fissa il periodo di conservazione delle registrazioni di produzione con questa logica: shelf life massima più un margine di sei mesi, con un minimo di un anno per uniformità di archivio.

ProdottoShelf life massimaCalcoloPeriodo scelto
Salsiccia fresca10 giorni10 giorni + 6 mesi, sotto il minimo1 anno
Salame stagionato6 mesi6 mesi + 6 mesi1 anno
Prosciutto cotto in vaschetta45 giorni45 giorni + 6 mesi, sotto il minimo1 anno
Lardo in confezione sottovuoto, prodotto per conto terzi12 mesi12 mesi + 6 mesi18 mesi

Il margine di sei mesi e il minimo di un anno sono scelte di questo esempio, non valori di legge. Ciò che rende la scelta difendibile è che sia scritta nella procedura, motivata e applicata in modo uniforme. Per i prodotti di origine animale, il criterio del consumo presumibile del Reg. 931/2011 deve essere comunque rispettato.

Lo stesso metodo può portare a periodi più lunghi: per conserve sterilizzate con TMC di diversi anni, il periodo cresce di conseguenza.

Documenti superati e registrazioni digitali

Le versioni superate del manuale e delle procedure non vanno distrutte appena sostituite. Il requisito di aggiornamento riguarda la versione in uso; le versioni precedenti servono a dimostrare quali regole erano in vigore quando un lotto è stato prodotto. È buona prassi conservarle almeno per il periodo più lungo previsto per le registrazioni dei prodotti realizzati sotto quella versione. Il controllo delle versioni è trattato nella guida sulla gestione documentale HACCP.

Per le registrazioni digitali, il periodo di conservazione va previsto anche nel contratto con il fornitore del software o del servizio cloud: se l’abbonamento cessa, i dati devono restare esportabili e leggibili per tutto il periodo stabilito. La validità dei registri elettronici è approfondita nella pagina sul registro HACCP elettronico; i modelli cartacei sono raccolti in schede e registri di registrazione HACCP.

Errori tipici sulla conservazione

  • Citare un termine di legge inesistente, ad esempio “2 anni per legge”, senza fonte: in un controllo o in un contenzioso la scelta non è difendibile.
  • Applicare lo stesso periodo breve a prodotti con shelf life molto diverse, lasciando scoperti i lotti a lunga conservazione.
  • Eliminare le schede “a fine anno” senza una procedura scritta che indichi cosa si distrugge, quando e chi lo autorizza.
  • Conservare i dati digitali solo sul tablet del reparto, senza copia di sicurezza.
  • Archiviare le registrazioni in modo non ordinato per data o lotto, così che il periodo è rispettato ma il dato non è reperibile quando serve.

Domande frequenti

Esiste un obbligo di conservare le registrazioni HACCP per 2 anni?

No, non nella normativa UE né in una norma nazionale generale. Il Reg. CE 852/2004 parla di “periodo adeguato”. Due anni è una prassi diffusa e spesso ragionevole, ma resta una scelta dell’operatore: va scritta nel piano, motivata in base alla shelf life dei prodotti e coordinata con gli altri obblighi, come quelli di rintracciabilità.

Le schede delle temperature dei frigoriferi vanno tenute quanto quelle di produzione?

Non necessariamente. Le schede di temperatura dei frigoriferi di un ristorante riguardano prodotti consumati in pochi giorni; un periodo più breve è spesso giustificabile. Le registrazioni legate a lotti venduti con lunga shelf life vanno invece conservate più a lungo. L’importante è che la procedura indichi il periodo per ciascun tipo di registrazione.

Le fatture dei fornitori rientrano nelle registrazioni HACCP?

Sono documenti commerciali, ma svolgono anche una funzione di rintracciabilità ai sensi dell’articolo 18 del Reg. CE 178/2002. Il loro periodo di conservazione è comunque di dieci anni per l’articolo 2220 del Codice civile, quindi coprono ampiamente le esigenze igieniche. Conviene archiviarle in modo da poterle collegare ai lotti ricevuti.

Negli Stati Uniti esiste un termine fisso?

Sì. Per gli stabilimenti soggetti alla 21 CFR Part 117 della FDA, le registrazioni vanno conservate almeno due anni dalla data in cui sono state preparate. È una delle differenze tra l’approccio europeo e quello statunitense, descritta nella pagina su HACCP e HARPC a confronto.