Temperature e conservazione

Tabella temperature di conservazione: legge ed esempi

Tabella delle temperature di conservazione per carni, pesce, latte, uova, surgelati, cotti e caldi: quali valori sono di legge, quali da validare nel piano.

Le temperature di conservazione degli alimenti hanno due origini: alcune sono fissate per legge, soprattutto dal Reg. CE 853/2004 per i prodotti di origine animale e dal D.Lgs. 110/1992 per i surgelati; le altre derivano dall’etichetta del produttore o dal piano HACCP. La tabella sotto separa i due casi, alimento per alimento.

Perché distinguere i valori di legge dagli esempi

Il Reg. CE 852/2004 chiede soltanto di non conservare gli alimenti a temperature che comportino rischi e di non interrompere la catena del freddo. I numeri si trovano altrove. In ispezione, confondere le due categorie produce due errori opposti: scrivere nel piano un valore come se fosse obbligatorio quando non lo è, oppure ignorare un limite che invece è di legge.

Il Reg. CE 853/2004 si applica agli stabilimenti che producono alimenti di origine animale; la maggior parte del commercio al dettaglio e della ristorazione ne è esclusa. I suoi valori restano comunque il riferimento tecnico più solido anche a valle, ed è difficile giustificare un limite più alto per lo stesso prodotto.

Tabella: alimenti refrigerati

AlimentoTemperaturaNatura del valoreRiferimento
Carni fresche di ungulati (bovini, suini, ovini)non oltre 7 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. I
Frattaglie di ungulatinon oltre 3 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. I
Carni di pollame e lagomorfinon oltre 4 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. II
Carni macinatenon oltre 2 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. V
Preparazioni di carne (salsiccia, spiedini)non oltre 4 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. V
Carne separata meccanicamentenon oltre 2 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. V
Prodotti della pesca freschivicina al ghiaccio fondenteDi legge, senza numeroReg. CE 853/2004, All. III, Sez. VIII
Latte crudo in azienda, raccolta giornalieranon oltre 8 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. IX
Latte crudo in azienda, raccolta non giornalieranon oltre 6 °CDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. IX
Uova in gusciopreferibilmente costante, senza valore fissoDi legge, qualitativoReg. CE 853/2004, All. III, Sez. X
Latticini, formaggi freschi, salumi affettatiindicata in etichettaDel produttoreReg. UE 1169/2011 (condizioni di conservazione)
Gastronomia e piatti pronti acquistatiindicata in etichettaDel produttoreEtichetta
Preparazioni cotte della propria cucinaesempio 0-4 °CDa validarePiano HACCP
Dolci con creme e pannaesempio 0-4 °CDa validarePiano HACCP
Frutta e verdura intereesempio 4-8 °C, secondo la specieQualitàBuona prassi

Per il pesce fresco l’assenza di un numero non significa libertà: il piano deve fissare un valore misurabile, ad esempio 0-2 °C a sonda, e la frequenza di rinnovo del ghiaccio. Approfondimenti per categoria sono nelle pagine sulla conservazione della carne fresca e sulla conservazione di latte e latticini.

Tabella: congelati, surgelati e caldi

Alimento o faseTemperaturaNatura del valoreRiferimento
Surgelati in deposito−18 °C o meno, stabileDi leggeD.Lgs. 110/1992
Surgelati in trasporto e banchi di vendita−18 °C, brevi fluttuazioni fino a 3 °CDi leggeD.Lgs. 110/1992
Prodotti della pesca congelatinon oltre −18 °C in ogni puntoDi legge per gli stabilimenti 853Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. VIII
Congelati prodotti in proprioesempio −18 °C o menoDa validarePiano HACCP
Pesce da consumare crudo, bonificanon oltre −20 °C per 24 h o −35 °C per 15 hDi leggeReg. UE 1276/2011
Cotti da consumare caldi, mantenimentotra 60 e 65 °CRiferimento storico o contrattualeDPR 327/1980, art. 31
Cotti da consumare freddi, trasportonon oltre 10 °CRiferimento storico o contrattualeDPR 327/1980, art. 31

Il DPR 327/1980 è stato abrogato dal D.Lgs. 27/2021, come modificato dal D.L. 42/2021, che ha fatto salve solo le sue disposizioni di esecuzione di alcuni articoli della Legge 283/1962. Se l’art. 31 sia tra queste resta incerto: la norma non lo nomina e il dossier parlamentare sul D.L. 42/2021 segnala che le disposizioni salvate non sono individuate con precisione. I suoi valori vanno trattati come riferimento storico o contrattuale, e sono comunque citati da ASL e capitolati di ristorazione collettiva. Molti piani adottano valori più cautelativi, ad esempio almeno 63 °C per il caldo e 0-4 °C per il freddo: sono scelte dell’operatore da validare.

Come usare la tabella nel piano HACCP

La tabella è un punto di partenza, non un piano già pronto. Per trasformarla in limiti operativi:

  1. Elencare gli alimenti effettivamente conservati in ciascun apparecchio.
  2. Per ogni apparecchio individuare il prodotto più delicato: il suo limite diventa il limite dell’apparecchio.
  3. Riportare nel piano il valore con la sua fonte (legge, etichetta, scelta interna).
  4. Fissare una regolazione di lavoro con un margine sotto il limite.
  5. Validare con misure reali nei punti più caldi, a pieno carico.
  6. Indicare l’azione correttiva quando il limite è superato.

La differenza tra limite critico e regolazione di esercizio, con altri esempi, è spiegata nei limiti critici quantificati.

La zona di pericolo e il fattore tempo

Molti manuali indicano un intervallo di temperature in cui i patogeni si moltiplicano più rapidamente, la cosiddetta zona di pericolo, con estremi che variano secondo la fonte. Non è un limite di legge, ma spiega perché i valori della tabella sono tutti sotto i 10 °C o sopra i 60 °C. Conta anche la durata: un alimento può restare brevemente fuori temperatura durante la preparazione, come ammette il Reg. 852/2004, ma il tempo complessivo va contenuto e definito nel piano. I dettagli sono nella pagina sulla crescita batterica.

Va ricordato che alcuni patogeni, come Listeria monocytogenes, crescono anche in frigorifero. Per gli alimenti pronti al consumo la temperatura corretta non basta: serve una durata coerente con il rischio, come spiegato nella pagina sulla shelf life.

Esempio di calcolo per un frigorifero misto

Esempio: una macelleria con laboratorio di preparazioni tiene in un unico banco frigorifero carni bovine in pezzi, petti di pollo, salsicce e macinato.

Prodotto nel bancoLimite
Carni bovine in pezzi7 °C
Petti di pollo4 °C
Salsicce (preparazione di carne)4 °C
Macinato2 °C

Se la macelleria vende solo al consumatore resta esclusa in generale dal Reg. 853/2004 e questi valori sono il riferimento tecnico adottato nel piano, insieme alle indicazioni del fornitore. Il limite del banco non è la media né il valore delle carni bovine: è 2 °C, fissato dal macinato. Se il banco non riesce a mantenere 2 °C nei punti più caldi, la soluzione è spostare il macinato in un apparecchio dedicato e tarare il banco su 4 °C, il limite di pollame e salsicce.

Domande frequenti

La tabella delle temperature è obbligatoria nel piano HACCP?

Non esiste un modello obbligatorio, ma il piano deve indicare per ogni punto di conservazione il limite adottato e come si controlla. Una tabella che riporta prodotto, temperatura e fonte è il modo più chiaro per dimostrarlo durante un controllo ufficiale e per formare il personale.

A quanti gradi vanno conservati i cibi cotti?

Nessun regolamento europeo fissa un numero per la ristorazione. Il DPR 327/1980 indicava tra 60 e 65 °C per i cotti da consumare caldi e non oltre 10 °C per quelli da consumare freddi; molti piani adottano valori più cautelativi, come almeno 63 °C e 0-4 °C. Il valore scelto va scritto nel piano e validato.

Le uova vanno conservate in frigorifero?

Il Reg. CE 853/2004 chiede una temperatura preferibilmente costante, senza fissare un valore: ciò che conta è evitare gli sbalzi. In cucina molti piani prevedono la conservazione in frigorifero dopo l’acquisto, per stabilità, evitando sbalzi che causano condensa sul guscio.

I valori del Reg. 853/2004 valgono anche per un ristorante?

Formalmente il Reg. 853/2004 si applica agli stabilimenti che producono alimenti di origine animale, non alla ristorazione. Nella pratica i suoi valori sono il riferimento tecnico più solido per carni, pesce e latte anche a valle, e un limite più alto per lo stesso prodotto sarebbe difficile da giustificare durante un controllo.